Deliberazione n. 344 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure hanno imposto l’immediata adozione di strumenti per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate, nonché la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. La decisione conferma l’intervento rapido dell’Autorità nelle ipotesi di c.d. revenge porn.
Facebook, Meta e Telegram: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Facebook, Meta e Telegram: ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento si colloca nel contesto delle procedure rapide previste per le ipotesi di c.d. revenge porn.
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato all’Autorità il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il proprio consenso. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la disciplina dell’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento d’urgenza del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 177 e 178 del 27 maggio 2025. Le misure sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 27 maggio 2025.
Le determinazioni hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure idonee a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, nella riunione del 4 giugno 2025, i provvedimenti d’urgenza adottati il 27 maggio 2025. La ratifica ha confermato la legittimità e l’efficacia delle misure dirette a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme coinvolte.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi di diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Nella segnalazione sono state indicate le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram come possibili canali di diffusione del materiale.
Adozione delle misure urgenti
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 177 e 178 del 27 maggio 2025, disponendo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Le stesse determinazioni hanno prescritto alle società destinatarie di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 4 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. La decisione conferma quindi la validità delle misure disposte per prevenire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 4 giu 2025Prescrizioni del Garante n. 338 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Prescrizioni del Garante n. 325 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 317 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Prescrizioni del Garante n. 339 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 331 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 330 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →