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Provvedimento

Deliberazione n. 499 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e MediaLab.Ai, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al possibile invio, cessione o diffusione tramite piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano lo scopo di impedire l’ulteriore diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di imporne l’eventuale conservazione per fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a tutelare l’identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale si limita alla ratifica di tali determinazioni, senza ulteriori valutazioni sanzionatorie.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e MediaLab.Ai per impedire la diffusione di materiale rientrante nel c.d. revenge porn

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato quattro determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e MediaLab.Ai, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. Il provvedimento interviene a seguito di una segnalazione della persona interessata relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su possibili casi di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali senza consenso;
  • l’obbligo per il Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva.

Segnalazione e attivazione del procedimento

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Grindr.com e KIK.com indicate nella segnalazione. L’Ufficio ha verificato la compatibilità di quanto rappresentato con l’art. 144-bis e ha attivato la procedura urgente prevista per contrastare l’ulteriore circolazione del materiale.

Misure urgenti adottate il 7 agosto 2025

Con le determinazioni nn. 264-266 del 7 agosto 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e MediaLab.Ai:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione, ove acquisito in chiaro, del materiale esclusivamente a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie, ma si limita a confermare l’efficacia delle misure immediate finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della procedura

La procedura nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, con cui veniva rappresentato il rischio che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

Intervento urgente del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 264-266 del 7 agosto 2025, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta l’eventuale conservazione del materiale che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per la durata di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 7 agosto 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Grindr LLC e MediaLab.Ai.

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