Cassazione Penale, Sentenza n. 26693/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Chiarini era stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 236, comma 2 n.1; 223, comma 1; 216, comma 1 n.1 legge fall.) per non aver incassato canoni di locazione da Olycom S.r.l. (392.400 euro nel 2014-2015), per aver disposto il versamento di canoni da Motork Italia S.r.l. su conti esteri intestati a Olycom (450.288 euro) e per aver prelevato 15.000 euro su suo conto personale; in cassazione deduceva carenze e contraddizioni nella motivazione del dolo (assenza dell'elemento soggettivo) e che le operazioni non erano distrattive perché riconducibili a un’unica gestione di gruppo (cash pooling non formalizzato) e/o finalizzate a salvare la controllante Olycom evitando il fallimento; inoltre contestava la valutazione sulle somme versate sul conto maltese e sui 15.000 euro.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che le società, pur collegate, sono soggetti giuridici autonomi e che non è stato dimostrato un contratto di cash pooling formalizzato con le prescrizioni richieste dalla giurisprudenza; il reato è di pericolo e richiede il dolo generico (consapevolezza che le operazioni possano destinare il patrimonio a fini diversi dalle garanzie per i creditori), per cui la mera situazione di pericolo per i creditori, desumibile dall'illecito mancato incasso dei canoni e dall'insufficienza di liquidità della Fab Building, è sufficiente. Quanto ai pagamenti su conto estero e ai 15.000 euro, la Corte ha ritenuto che non sia stata fornita prova che le somme siano state destinate a finalità conformi agli interessi sociali; inoltre i prelievi a titolo di compenso richiedono delibera assembleare per essere considerati liquidati e non distrattivi. Pertanto la condanna è stata confermata.
Norme richiamate
Legge fallimentare (legge fall.)
art. 236, comma 2, n.1; art. 223, comma 1; art. 216, comma 1, n.1; ultimo comma art. 216
Le fattispecie indicate disciplinano la bancarotta fraudolenta per distrazione e le pene accessorie. Il reato patrimoniale è un reato di pericolo: è sufficiente il rischio per gli interessi dei creditori che derivi dalla distrazione di beni o somme.
Cass. Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 (Verdini)
Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031-04
Confermato che la bancarotta patrimoniale è reato di pericolo; rileva il mero pericolo di lesione dell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia.
Cass. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01
Per la bancarotta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che le operazioni possano destinare il patrimonio societario a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni, senza necessità dell'intento diretto di arrecare danno ai creditori.
Cass. Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022 (Lavina)
Sez. 5, n. 37062 del 24/05/2022, Lavina, Rv. 283661-02
Il contratto di cash pooling può escludere la natura distrattiva delle operazioni tra società del gruppo solo se formalizzato: occorre regolamentazione puntuale e requisiti formali.
Cass. Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023 (Simeone)
Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv. 285200-02
Per considerare legittimo un meccanismo di cash pooling è richiesta la deliberazione dei consigli di amministrazione con definizione di oggetto, durata, limiti di indebitamento, aliquote interessi e commissioni.
Giurisprudenza su prelievi/amministratori (Pellegrini, Barbato, Clerici)
Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018 (Pellegrini); Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016 (Barbato); Sez. 5, n. 11405 del 12/06/2014 (Clerici)
I prelievi dall'attivo sociale da parte dell'amministratore a titolo di compenso sono distrattivi se non risultano determinati con delibera assembleare (il credito retributivo non è allora liquidato e resta illiquido).
Massime di principio
- Il trasferimento di risorse tra società del gruppo può configurare bancarotta per distrazione se non è dimostrato un accordo formale di cash pooling: la mera contabilità interna non basta.
- La bancarotta patrimoniale è un reato di pericolo: non occorre l'effettivo danno ai creditori, ma la consapevolezza che l'operazione possa esporre i creditori a rischio (dolo generico).
- Per far valere una giustificazione di gestione di gruppo occorre prova ex ante del beneficio compensativo per il gruppo (formalizzazione e deliberazioni societarie); la verifica è valutata secondo logica ex ante, non dal risultato finale (esito concordatario).
- Versamenti su conti esteri o conti intestati a società collegate richiedono prova della destinazione delle somme: senza prova che i fondi siano stati impiegati per finalità conformi agli interessi della società, possono essere considerati distrattivi.
- I prelievi dall'azienda a titolo di compenso dell'amministratore devono essere previamente determinati (delibera assembleare); in mancanza possono essere qualificati come distrazione di beni sociali.
- La documentazione formale (contratti, delibere, regolamenti di cash pooling, flussi bancari tracciabili) è cruciale in difesa: l'assenza di formalizzazione rende difficile escludere il dolo e dimostrare finalità lecite delle operazioni.
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