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Circolare

Circolare numero 32 del 2-2-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari dovuti per il 2006 dalle diverse categorie del settore agricolo: lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni, contributi integrativi per operai a tempo determinato e piccoli coloni/compartecipanti familiari, nonché coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO. Vengono indicate le aliquote applicabili, le classi di reddito o retribuzione, i coefficienti di riparto e, per alcune fattispecie, gli importi settimanali o giornalieri da versare. La circolare distingue inoltre tra soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima o dopo il 12 luglio 1997, con regole diverse di calcolo.

Versamenti volontari del settore agricolo per l'anno 2006

Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2006

La circolare disciplina il calcolo dei contributi volontari dovuti per l'anno 2006 nel settore agricolo, distinguendo le diverse categorie di assicurati e le differenti modalità applicabili in relazione alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Il documento fornisce aliquote, criteri di calcolo, classi contributive, importi e coefficienti di riparto, con particolare attenzione ai regimi previsti prima e dopo il 12 luglio 1997.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla contribuzione volontaria il trattamento varia in funzione della data di autorizzazione, in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997.

  • Per gli autorizzati entro il 30 dicembre 1995, dal 1° gennaio 2006 l'aliquota complessiva è pari al 24,37%.
  • Per gli autorizzati dopo il 30 dicembre 1995, l'aliquota complessiva è pari al 26,60%.
  • Per ciascun regime sono indicati i coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione, utili per la corretta imputazione del versamento.

La circolare precisa che, per il 2006, l'aumento della quota pensione è stato applicato secondo l'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole entro il limite del 26,60%, mentre per i soggetti autorizzati entro il 30 dicembre 1995 continua ad applicarsi l'incremento di 0,70 punti percentuali dell'aliquota destinata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la contribuzione volontaria è determinata in base all'art. 10 della legge n. 233/1990, che prevede quattro classi di reddito medio giornaliero definite annualmente.

La circolare evidenzia che le classi per il 2006 sono state aggiornate con una variazione ISTAT del 1,7% e che le aliquote IVS applicabili sono:

  • 18,30% ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), della legge n. 233/1990;
  • 2% ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

È inoltre indicato che l'addizionale prevista dalla legge n. 160/1975 per il 2006 è pari a 0,56 euro. La circolare riporta una tabella con i contributi settimanali dovuti per ciascuna classe di reddito, evidenziando anche i minimi di versamento settimanale:

  • 47,16 euro settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata concessa entro il 30 dicembre 1995;
  • 51,43 euro settimanali se l'autorizzazione è stata concessa dopo il 30 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari ex art. 4 DPR n. 1432/1971

Operai agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato, il contributo integrativo volontario è richiesto nei limiti di 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell'anno di riferimento.

Per il 2006 il calcolo deve essere effettuato sull'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite nell'anno 2006, applicando l'aliquota IVS del settore pari a:

  • Fondo Pensione Lavoratori: 26,49%;
  • quota base: 0,11%.

La circolare richiama inoltre il fatto che non trova più applicazione l'art. 28 del DPR n. 488/1968 nei casi richiamati dalla normativa intervenuta nel 2006, rinviando ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 57/2006.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, la legge n. 296/2006 ha interpretato autenticamente la disciplina, stabilendo che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 28 del DPR n. 488/1968.

Di conseguenza, per il 2006 continuano a valere le retribuzioni medie giornaliere determinate con decreto ministeriale del 10 gennaio 2007, da utilizzare solo per questa categoria e con riferimento alle singole province. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai a tempo determinato.

La circolare riporta una tabella provinciale con:

  • retribuzione giornaliera imponibile;
  • contributo giornaliero;
  • contributo base.

Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, l'art. 7, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 184/1997 prevede regole diverse a seconda che la prosecuzione volontaria sia stata autorizzata prima o dopo il 12 luglio 1997.

Contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997

Per i soggetti già autorizzati a tale data, la circolare fornisce gli importi dei contributi volontari dovuti per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006.

Il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita. La tabella allegata riporta le classi dalla 18 alla 46 con:

  • retribuzione settimanale;
  • retribuzione settimanale media imponibile;
  • contributo base IVS;
  • contributi integrativi;
  • totale dovuto.

Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Per le domande accolte con decorrenza nell'anno 2006, il contributo volontario settimanale è composto da contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la domanda.

La circolare specifica che:

  • il contributo integrativo comprende l'importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 15,99 euro;
  • si aggiunge l'importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato con aliquota del 9,04% (8,54% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% ex art. 3 della legge n. 297/1982);
  • il contributo base si calcola applicando l'aliquota dello 0,11% sulla media delle retribuzioni imponibili dell'anno precedente.

Sono infine indicati i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe: 0,006005 per la base IVS e 0,993995 per la quota pensione, con totale 1,000000.

Elementi di sintesi operativa

La circolare ha finalità eminentemente applicative: individua le basi imponibili, le aliquote e gli importi da utilizzare per la determinazione dei versamenti volontari nel settore agricolo per il 2006. Il documento è rilevante per l'individuazione del corretto regime contributivo, soprattutto nei casi in cui occorra distinguere tra autorizzazioni anteriori e successive al 12 luglio 1997 e tra categorie che restano soggette a retribuzioni convenzionali e categorie per le quali si applicano invece le retribuzioni effettive o i nuovi parametri aggiornati.

Punti principali

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla contribuzione volontaria si applicano regole diverse a seconda che l'autorizzazione sia intervenuta prima o dopo il 12 luglio 1997, in attuazione del D.Lgs. n. 184/1997, art. 7. Dal 1° gennaio 2006 l'aliquota è pari al 24,37% per gli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e al 26,60% per gli autorizzati dopo tale data. Sono riportati anche i coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione per ciascun regime.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per questa categoria, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 233/1990, i contributi volontari sono determinati sulla base di quattro classi di reddito medio giornaliero aggiornate in base alla variazione ISTAT del 1,7%. Per il 2006 si applicano le aliquote IVS del 18,30% e del 2%, oltre all'addizionale della legge n. 160/1975 pari a 0,56 euro. La circolare riporta una tabella con gli importi settimanali dovuti per ciascuna classe e precisa i minimi di contributo settimanale, distinti tra autorizzazioni antecedenti e successive al 30 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a concorrenza di 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferisce l'integrazione. Per il 2006 il calcolo va effettuato sull'imponibile contributivo determinato sulle retribuzioni percepite nell'anno, applicando l'aliquota IVS del settore pari a 26,49% più la quota base dello 0,11%. La circolare segnala inoltre che non si applica più il criterio delle retribuzioni medie convenzionali previsto dall'art. 28 del DPR n. 488/1968 nei casi indicati dalla normativa richiamata.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua ad applicarsi l'art. 28 del DPR n. 488/1968, come chiarito dall'interpretazione autentica contenuta nella legge n. 296/2006. La circolare riporta le retribuzioni medie giornaliere provinciali stabilite con decreto ministeriale del 10 gennaio 2007 e valevoli per l'anno 2006, utilizzabili solo per questa categoria. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai a tempo determinato; è inoltre fornita una tabella con contributo giornaliero e contributo base per ciascuna provincia.

Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria valgono modalità differenti a seconda che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia anteriore o posteriore al 12 luglio 1997. Per i soggetti già autorizzati a tale data, il contributo settimanale è determinato in base alla classe di contribuzione già assegnata, aggiornata all'indice del costo della vita, con una tabella di importi per le classi 18-46. Per i soggetti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell'anno precedente la domanda, applicando rispettivamente l'aliquota del 9,04% per l'integrativo e dello 0,11% per il base; sono inoltre indicati i coefficienti di ripartizione.

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