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Sentenza

Sentenza del 05/12/2018 n. 31407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato l'annullamento della ripresa a tassazione relativa a costi dedotti nell'anno 2005, ritenendo vincolante il giudicato formatosi su una precedente annualità, il 2004. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato relativo al 2004 non poteva automaticamente estendersi al 2005. Il secondo motivo, ritenuto assorbito, denunciava omessa o insufficiente motivazione sul fatto che i costi dedotti nelle due annualità fossero effettivamente identici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che il giudicato tributario relativo a un'annualità produce effetti sulle annualità successive solo per elementi costitutivi permanenti della fattispecie, come qualificazioni giuridiche stabili, ma non quando l'accertamento dipende da fatti variabili o da diverse ricostruzioni contabili. Poiché la contestazione del 2005 riguardava la genericità delle fatture e l'effettiva inerenza dei costi di quella specifica annualità, la valutazione compiuta per il 2004 non poteva essere automaticamente trasferita al 2005. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà inoltre valutare l'eventuale applicazione dello ius superveniens in materia di sanzioni previsto dal D.Lgs. n. 158/2015.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato formatosi su un'annualità tributaria non vincola automaticamente le annualità successive quando queste dipendono da presupposti di fatto mutevoli o da documentazione e ricostruzioni contabili diverse. Esso può estendersi solo agli elementi della fattispecie dotati di carattere tendenzialmente permanente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato utilizzato per contestare l'erronea applicazione del principio del giudicato esterno da parte della CTR.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    Il motivo relativo alla mancata verifica dell'identità dei costi tra le annualità è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • Art. 378 c.p.c.

    La società contribuente ha depositato una memoria per illustrare le proprie ragioni nel giudizio di cassazione.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. a)

    Il giudice del rinvio dovrà verificare l'eventuale applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • Il giudicato relativo a un anno d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi: occorre distinguere tra elementi giuridici permanenti e circostanze fattuali o contabili variabili.
  • Quando la deducibilità o l'inerenza di un costo deve essere verificata concretamente per ciascun periodo d'imposta, ogni annualità richiede un autonomo esame della documentazione e dell'effettività del servizio.
  • La presenza di fatture generiche, prive di una descrizione specifica delle prestazioni, può giustificare una contestazione fiscale; il contribuente deve dimostrare natura, effettività, inerenza e riferibilità temporale dei costi.
  • Per invocare un precedente giudicato in una controversia tributaria relativa a un'altra annualità, è necessario dimostrare che l'oggetto, i fatti rilevanti e la base contabile siano sostanzialmente identici oppure che si tratti di un elemento giuridico stabile e non modificabile nel tempo.
  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte di Cassazione e valutare anche eventuali norme sopravvenute più favorevoli sulle sanzioni.

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