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Sentenza

Sentenza n. 5300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda del Comune di accertamento della proprietà pubblica delle aree oggetto di una convenzione urbanistica e aveva accolto i ricorsi contro i dinieghi comunali alle autorizzazioni per un chiosco bar e un parcheggio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (proprietari privati)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Sardegna, chiedendo l'accertamento della propria proprietà sulle aree oggetto della convenzione di lottizzazione del 1989 o, in subordine, l'emanazione di una sentenza costitutiva dell'obbligo di trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. Il Comune ha contestato, in particolare, la genericità del rilievo relativo all'individuazione delle aree, sostenendo che la consulenza tecnica d'ufficio, i grafici della convenzione e le particelle catastali consentissero di determinarle; ha inoltre dedotto che la mancata sottoscrizione di una convenzione integrativa non impedisse l'accertamento della proprietà pubblica o l'imposizione dell'obbligo di trasferimento. Le società appellate hanno proposto appello incidentale, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della clausola compromissoria contenuta nella convenzione urbanistica, che devolveva a un collegio arbitrale le controversie relative ai diritti soggettivi nascenti dalla convenzione. Il Comune ha contestato l'efficacia della clausola, sostenendo che essa prevedeva la presidenza del collegio da parte di un magistrato, in violazione dell'art. 1, comma 18, della l. n. 190/2012, e che la clausola non avrebbe comunque riguardato i ricorsi relativi ai dinieghi autorizzatori, riconducibili alla giurisdizione generale di legittimità. Ha inoltre sostenuto che la clausola compromissoria attribuisse soltanto una facoltà di ricorrere all'arbitrato, senza escludere la giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la clausola compromissoria prevista dalla convenzione consentisse la devoluzione ad arbitri delle controversie in esame. Anche ammettendo la nullità della clausola nella parte relativa alla nomina di un magistrato quale presidente del collegio arbitrale, tale nullità è stata qualificata come parziale e non incidente sull'oggetto principale dell'accordo. In applicazione del principio di conservazione del contratto e delle sue singole clausole, sancito dall'art. 1419 c.c., l'invalidità della modalità di nomina del presidente non travolge l'intera clausola compromissoria. Ne consegue che il Comune non poteva attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo per la controversia relativa ai diritti soggettivi derivanti dalla convenzione. Il difetto di giurisdizione è stato ritenuto esteso anche ai ricorsi concernenti i dinieghi autorizzatori, poiché questi risultavano intrinsecamente connessi alla controversia sulla proprietà delle aree di sedime degli interventi. La sentenza del TAR è stata quindi annullata integralmente per difetto di giurisdizione, con facoltà per le parti di riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69/2009. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 c.p.a.

    Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile

    La disposizione conferma l'ammissibilità dell'arbitrato rituale per le controversie relative a diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la rilevanza della clausola arbitrale nel delimitare la giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità di una parte della clausola, relativa a un profilo strumentale come la nomina del presidente del collegio arbitrale, non si estende all'intera pattuizione quando la parte residua conserva autonomia e realizza l'assetto di interessi perseguito.

  • art. 1, comma 18, l. n. 190/2012

    ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico

    Il divieto può determinare l'invalidità della previsione relativa alla nomina del magistrato quale presidente del collegio, ma non comporta necessariamente la nullità dell'intera clausola compromissoria.

  • art. 59 l. n. 69/2009

    A seguito della declinatoria di giurisdizione, le parti possono riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La nullità della parte di una clausola compromissoria che disciplini in modo illecito la nomina del presidente del collegio arbitrale non travolge l'intera clausola quando riguarda un profilo strumentale e la clausola residua conserva un autonomo significato e consente di realizzare l'assetto di interessi perseguito dalle parti.
  • Quando una convenzione urbanistica contiene una clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi da essa nascenti, la controversia non può essere introdotta davanti al giudice amministrativo, dovendo essere devoluta al collegio arbitrale secondo quanto previsto dalla clausola.
  • Il difetto di giurisdizione può estendersi anche a domande formalmente riguardanti provvedimenti autorizzatori quando tali domande risultano intrinsecamente connesse e dipendenti dalla soluzione di una controversia sui diritti soggettivi relativi alla proprietà o al trasferimento delle aree disciplinati dalla convenzione.
  • La presenza di una clausola compromissoria validamente conservata esclude la legittimazione della parte ad attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo per la controversia devoluta agli arbitri.
  • La declinatoria di giurisdizione comporta l'annullamento della sentenza pronunciata dal giudice privo di giurisdizione, con possibilità di riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69/2009.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniGiurisdizione e ripartoAppello
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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