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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5693/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversie relative a tre cartelle di pagamento connesse a una cartella IRES (2009/2010) e agli interessi derivanti dalla sospensione: (i) contestazione del calcolo e della esigibilità degli interessi di sospensione iscritti a ruolo; (ii) iscrizione a ruolo successiva di pari importo (seconda cartella interessi) con aggiunta di interessi per ritardata iscrizione ex art. 20 DPR 602/1973; (iii) richiesta di rimborso delle somme versate in forza della seconda cartella. Questioni sussidiarie: efficacia della definizione agevolata ("rottamazione" art. 6 d.l. 193/2016) sulle cartelle accessorie, assimilazione degli interessi di sospensione agli interessi di mora ai fini della rottamazione, ammissibilità di documentazione condonistica in Cassazione e cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Cassazione ha confermato la riunione dei procedimenti. Ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso n. 1461/2015 (prima cartella interessi) in ragione dello sgravio/rottamazione comunicato e della rinuncia; ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia relativi ai procedimenti n. 31245/2018 e 9589/2021 (seconda cartella interessi e domanda di rimborso) ritenendo infondati i motivi dell'Agenzia e riconoscendo che la definizione agevolata ha effetti estintivi anche sui connessi interessi indicati in quelle cartelle. Sono compensate le spese per il primo ricorso; per i due ricorsi proposti dall'Agenzia le spese seguono il principio della soccombenza e l'Agenzia è condannata alla rifusione delle spese liquidate in complessivi € 15.000 oltre oneri.

Norme richiamate

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6

    Norma sulla definizione agevolata ("rottamazione"): ammessa la possibilità che la definizione estingua il debito principale e, nei limiti della motivazione, anche interessi di mora o interessi connessi alla riscossione; il giudice ha ritenuto che la rottamazione dell'originaria cartella IRES abbia determinato l'estinzione dei debiti connessi indicati nelle cartelle accessorie.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20

    Prevede interessi per ritardata iscrizione a ruolo: contestati gli importi calcolati sugli interessi da sospensione; la Corte ha valutato l'operatività dell'art. 20 rispetto agli importi che siano o meno da considerare dovuti dopo la definizione agevolata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39, comma 2

    Norma richiamata come possibile fondamento per la pretesa relativamente agli interessi: la ricorrente contestava l'applicabilità quando la sospensione fosse stata disposta giudizialmente, ma la Cassazione si è pronunciata tenendo conto della specifica fattispecie e della documentazione di sgravio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47

    Regola la sospensione disposta dal giudice tributario; rilevante per distinguere i casi di sospensione amministrativa da quella giudiziale nella valutazione dell'ammissibilità degli interessi.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2

    Consente istanza di rimborso in caso di pagamento in esecuzione di atti annullati: invocata dalla contribuente per ottenere rimborso delle somme pagate in forza della seconda cartella interessi.

  • codice di procedura civile, art. 115

    Rilevato dalla ricorrente sul punto della motivazione del calcolo degli interessi e sulle nullità: la Corte ha valutato la completezza della motivazione della CTR e la documentazione prodotta.

  • codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 1,3,4)

    Norme di cassazione richiamate nei motivi (vizi di motivazione, error in iudicando/procedendo) e valutate dalla Corte nel rigetto o accoglimento parziale delle doglianze.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata in relazione a presunte irregolarità di calcolo/comunicazione degli interessi; la Corte ha esaminato la fondatezza delle doglianze sulla conoscibilità degli importi iscritti a ruolo.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamata in combinato disposto con l'art. 7 della legge n. 212 in relazione ai profili di trasparenza e comunicazione dell'atto impositivo.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dall'Agenzia in rapporto a presunte nullità: la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse esauriente e immune da vizi tali da annullare le decisioni impugnate.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ("rottamazione" ex art. 6 d.l. 193/2016) può estinguere non solo il debito principale ma anche gli oneri accessori connessi se questi si riferiscono direttamente al carico definito e rientrano nell'ambito della materia estinta dalla definizione.
  • Gli interessi di sospensione, se collegati alla sospensione di una cartella poi rottamata, possono essere valutati dal giudice come assimilabili agli interessi di mora ai fini dell'applicazione degli effetti estintivi della rottamazione, se la normativa e la motivazione lo consentono.
  • La produzione in Cassazione di documentazione relativa a sgravio/condono è ammissibile fino all'udienza di discussione quando rileva la procedibilità o la proseguibilità del giudizio di legittimità (ad es. per dichiarare cessata la materia del contendere).
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando viene comprovato lo sgravio o l'estinzione del debito e viene meno l'interesse delle parti al giudizio (ad es. rinuncia al ricorso o pagamento/rottamazione).
  • Il rilievo sulla correttezza del calcolo degli interessi e degli accessori richiede che la motivazione del provvedimento impositivo o della cartella sia idonea; tuttavia, se parti e documenti dimostrano pagamento/rottamazione lo Stato processuale può cambiare anche in appello o in Cassazione.

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