Cassazione Civile, Sentenza n. 5549/2021 del 01/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva annullato l'intimazione di pagamento solo in parte e aveva ritenuto prescritto il credito INPS relativo a contributi e somme aggiuntive per gli anni 1983-1988. Tre doglianze principali: (1) vizio nella valutazione probatoria per non aver riconosciuto alla domanda di rateizzazione (e al suo accoglimento) valore di atto ricognitivo interruttivo della prescrizione; (2) omessa pronuncia sulla eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata in appello; (3) errata interpretazione del termine prescrizionale, sostenendo che la prescrizione fosse decennale ai sensi del D.Lgs. 46/1999 (ruolo/affidamento all'agente della riscossione) e non quinquennale previsto dalla L. 335/1995 per crediti previdenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: il giudice di merito ha correttamente valutato (e la Corte non ha trovato vizio motivazionale) che non era stato neppure prodotto l'atto di domanda di rateizzazione e che il documento di accoglimento non prova in modo univoco la volontà ricognitiva del debitore tale da interrompere la prescrizione. Quanto al terzo motivo, è stato confermato il principio consolidato che la cartella/il ruolo ha natura amministrativa e non è idoneo a convertire il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale in assenza di titolo giudiziale definitivo; pertanto per i crediti previdenziali continua ad applicarsi il termine quinquennale previsto dalla L. n. 335/1995. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e liquidazione degli onorari.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Richiamato in riferimento al potere del giudice di valutare le prove; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa l'assenza di riconoscimento del debito dalla domanda/accoglimento della rateizzazione.
art. 360 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4 e n.5 c.p.c.
Norma invocata per i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 2944 c.c.
Definisce il riconoscimento del debito come atto che può interrompere la prescrizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede consapevolezza e dichiarazione univoca del debitore per considerare l'atto come ricognitivo.
D.Lgs. n. 46 del 1999
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale per crediti affidati all'agente della riscossione; la Corte ha negato che ciò trasformi il termine prescrizionale dei crediti previdenziali in assenza di titolo giudiziale definitivo.
D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per attribuire al ruolo natura di titolo esecutivo; la Corte ha precisato che il ruolo resta atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato tale da alterare il regime della prescrizione.
Legge n. 335 del 1995
Prevede il termine prescrizionale quinquennale per alcuni crediti previdenziali; la Corte ha confermato l'applicazione di tale termine ai crediti INPS in assenza di titolo giudiziale.
art. 2953 c.c.
Richiamato per affermare che la conversione del termine breve in quello ordinario richiede un titolo giudiziale definitivo; la cartella/ruolo amministrativo non è sufficiente.
art. 2946 c.c.
Regola generale sulla prescrizione; la Corte ha ribadito che non si applica in sostituzione della disciplina speciale dei crediti previdenziali quando manca titolo giudiziale definitivo.
D.Lgs. n. 112 del 1999
Citato dalla ricorrente in tema di termini per rimborso di quote inesigibili; la Corte ha escluso interferenze di quella norma con il termine di prescrizione per l'azione diretta sul debitore.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata ai fini del contributo unificato; menzionata in ordine agli adempimenti processuali connessi alla condanna alle spese.
Massime di principio
- La semplice richiesta di rateizzazione e/o il suo accoglimento non costituiscono automaticamente un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione: occorre una dichiarazione univoca e la prova della volontà ricognitiva del soggetto competente.
- Spetta al giudice di merito valutare, sulla base degli elementi prodotti, se sussista la consapevolezza e l'intento ricognitivo; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione se non per i limiti ristretti previsti dalla legge.
- In materia di crediti previdenziali, l'iscrizione a ruolo o l'affidamento all'agente di riscossione (cartella/ruolo) non convertono automaticamente un termine prescrizionale breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale): serve un titolo giudiziale definitivo.
- Il creditore che invoca l'interruzione della prescrizione deve provare l'atto interruttivo (es. atto di riconoscimento); conservare e depositare gli atti e le comunicazioni inerenti alla domanda di rateizzazione e al suo accoglimento è essenziale per far valere la tesi dell'interruzione.
- Le eccezioni processuali rilevabili di parte che non vengono adeguatamente affrontate in motivazione possono essere rilevanti, ma la Corte di cassazione limita il proprio sindacato alle violazioni di legge e ai vizi di motivazione che rientrano nei profili di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5538/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5541/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5544/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5545/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5546/2021 del 01/03/2021
- Sentenza lavoro · 1 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 5547/2021 del 01/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →