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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5549/2021 del 01/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva annullato l'intimazione di pagamento solo in parte e aveva ritenuto prescritto il credito INPS relativo a contributi e somme aggiuntive per gli anni 1983-1988. Tre doglianze principali: (1) vizio nella valutazione probatoria per non aver riconosciuto alla domanda di rateizzazione (e al suo accoglimento) valore di atto ricognitivo interruttivo della prescrizione; (2) omessa pronuncia sulla eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata in appello; (3) errata interpretazione del termine prescrizionale, sostenendo che la prescrizione fosse decennale ai sensi del D.Lgs. 46/1999 (ruolo/affidamento all'agente della riscossione) e non quinquennale previsto dalla L. 335/1995 per crediti previdenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: il giudice di merito ha correttamente valutato (e la Corte non ha trovato vizio motivazionale) che non era stato neppure prodotto l'atto di domanda di rateizzazione e che il documento di accoglimento non prova in modo univoco la volontà ricognitiva del debitore tale da interrompere la prescrizione. Quanto al terzo motivo, è stato confermato il principio consolidato che la cartella/il ruolo ha natura amministrativa e non è idoneo a convertire il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale in assenza di titolo giudiziale definitivo; pertanto per i crediti previdenziali continua ad applicarsi il termine quinquennale previsto dalla L. n. 335/1995. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e liquidazione degli onorari.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in riferimento al potere del giudice di valutare le prove; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa l'assenza di riconoscimento del debito dalla domanda/accoglimento della rateizzazione.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 4 e n.5 c.p.c.

    Norma invocata per i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2944 c.c.

    Definisce il riconoscimento del debito come atto che può interrompere la prescrizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede consapevolezza e dichiarazione univoca del debitore per considerare l'atto come ricognitivo.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale per crediti affidati all'agente della riscossione; la Corte ha negato che ciò trasformi il termine prescrizionale dei crediti previdenziali in assenza di titolo giudiziale definitivo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente per attribuire al ruolo natura di titolo esecutivo; la Corte ha precisato che il ruolo resta atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato tale da alterare il regime della prescrizione.

  • Legge n. 335 del 1995

    Prevede il termine prescrizionale quinquennale per alcuni crediti previdenziali; la Corte ha confermato l'applicazione di tale termine ai crediti INPS in assenza di titolo giudiziale.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato per affermare che la conversione del termine breve in quello ordinario richiede un titolo giudiziale definitivo; la cartella/ruolo amministrativo non è sufficiente.

  • art. 2946 c.c.

    Regola generale sulla prescrizione; la Corte ha ribadito che non si applica in sostituzione della disciplina speciale dei crediti previdenziali quando manca titolo giudiziale definitivo.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999

    Citato dalla ricorrente in tema di termini per rimborso di quote inesigibili; la Corte ha escluso interferenze di quella norma con il termine di prescrizione per l'azione diretta sul debitore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata ai fini del contributo unificato; menzionata in ordine agli adempimenti processuali connessi alla condanna alle spese.

Massime di principio

  • La semplice richiesta di rateizzazione e/o il suo accoglimento non costituiscono automaticamente un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione: occorre una dichiarazione univoca e la prova della volontà ricognitiva del soggetto competente.
  • Spetta al giudice di merito valutare, sulla base degli elementi prodotti, se sussista la consapevolezza e l'intento ricognitivo; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione se non per i limiti ristretti previsti dalla legge.
  • In materia di crediti previdenziali, l'iscrizione a ruolo o l'affidamento all'agente di riscossione (cartella/ruolo) non convertono automaticamente un termine prescrizionale breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale): serve un titolo giudiziale definitivo.
  • Il creditore che invoca l'interruzione della prescrizione deve provare l'atto interruttivo (es. atto di riconoscimento); conservare e depositare gli atti e le comunicazioni inerenti alla domanda di rateizzazione e al suo accoglimento è essenziale per far valere la tesi dell'interruzione.
  • Le eccezioni processuali rilevabili di parte che non vengono adeguatamente affrontate in motivazione possono essere rilevanti, ma la Corte di cassazione limita il proprio sindacato alle violazioni di legge e ai vizi di motivazione che rientrano nei profili di legittimità.

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