Cassazione Civile, Ordinanza n. 07388/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, chiedendone l'annullamento insieme alla cartella presupposta, che deduceva mai notificata. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, per non avere il giudice di merito accolto la censura di prescrizione quinquennale del credito relativo a sanzioni e interessi.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione la difesa del ricorrente ha depositato documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 1, commi 168-202, L. n. 197/2022, nonché l'avvenuto versamento integrale della somma dovuta in unica soluzione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell'intimazione di pagamento impugnata; dalla vicenda emerge solo che l'atto era stato emesso ai suoi sensi.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale del credito relativo a sanzioni e interessi.
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Invocato dal ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, commi 168-202, L. n. 197/2022
Richiamato per la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente.
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022
Fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata e del pagamento integrale della somma dovuta.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente, unitamente al pagamento integrale di quanto dovuto nei termini previsti dalla disciplina speciale, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando interviene una causa legale di estinzione del processo nel corso del giudizio di legittimità, la Corte non esamina il motivo di ricorso e provvede alla declaratoria di estinzione con regolazione delle spese secondo la disciplina applicabile.
- Nei giudizi aventi ad oggetto atti della riscossione, la deduzione della prescrizione del credito può essere articolata con riferimento alla diversa disciplina delle sanzioni e degli interessi, ma nel caso in esame la questione non è stata decisa per sopravvenuta definizione della lite.
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