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Provvedimento

Deliberazione n. 510 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite Facebook e Instagram. L’Autorità conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica urgente per contrasto alla diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. Il caso origina da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti potenzialmente diffusi sulle piattaforme Facebook e Instagram.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso;
  • il medesimo art. 144-bis, che impone una decisione del Garante entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica;
  • l’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, richiamato per le osservazioni formulate dal gestore delle piattaforme.

Provvedimento urgente del 25 agosto 2025

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 25 agosto 2025 la determinazione n. 287, con cui ha disposto due misure principali:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione dell’11 settembre 2025 il Garante, preso atto della documentazione agli atti e delle osservazioni del gestore delle piattaforme, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 25 agosto 2025. La ratifica conferma integralmente le misure già impartite, finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale rilevanza probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Esito e rilievo operativo

Il provvedimento non contiene irrogazione di sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già adottate in via urgente. Per i gestori di piattaforme digitali, il caso evidenzia l’operatività della procedura accelerata prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy e la possibilità per il Garante di intervenire rapidamente con ordini di blocco e conservazione limitata del materiale, anche quando esso sia stato inizialmente trasmesso in formato hash.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook e Instagram. Il provvedimento si colloca nella disciplina speciale sul contrasto alla diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso.

Intervento urgente del dirigente competente

Con determinazione n. 287 del 25 agosto 2025, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, misure immediatamente esecutive per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione. L’intervento è stato adottato sulla base dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente un provvedimento urgente con successiva ratifica dell’Autorità.

Misure disposte nei confronti delle piattaforme

Alle società Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunitosi l’11 settembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato il 25 agosto 2025. Il provvedimento conclusivo non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma gli ordini e le prescrizioni già impartiti per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoriprovvedimenti urgentimisure di blocco e conservazione

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