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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33378/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2003, deducendo la mancata notifica del presupposto avviso di accertamento. In primo grado la CTP di Palermo aveva ritenuto estranea alla lite la società di riscossione e aveva annullato la cartella per irregolarità della notificazione dell'avviso. La CTR ha confermato tale decisione. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sui motivi di appello relativi a inammissibilità/improcedibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica all'ente impositore, nullità per mancata integrazione del contraddittorio e illegittima acquisizione delle prove; 2) nullità della sentenza e del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia; 3) violazione delle norme processuali e dell'art. 2943 c.c. per l'asserita irritualità dell'acquisizione probatoria; 4) violazione del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c. per sostenere che la notificazione dell'avviso di accertamento, eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), non richiedesse la raccomandata informativa. La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità della memoria depositata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione perché priva di nuova procura, essendo il difensore munito di mandato solo per la società estinta. Sul merito, dichiara inammissibili i primi tre motivi perché la CTR aveva pronunciato implicitamente sulle questioni, ritenendole assorbite, sicché la censura corretta avrebbe dovuto investire la statuizione di assorbimento e la sua mancanza di motivazione, non una pretesa omessa pronuncia. Rigetta infine il quarto motivo, affermando che, quando il contribuente è solo temporaneamente irreperibile al proprio indirizzo nel Comune di residenza noto, la notificazione dell'avviso impositivo deve avvenire ex art. 140 c.p.c.; la procedura semplificata di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 richiede invece l'irreperibilità assoluta, da accertarsi con ricerche nel Comune, ricerche che non risultano dedotte né provate nel caso concreto. Il ricorso viene quindi rigettato; le spese tra Agenzia delle entrate e agente della riscossione sono compensate per la sostanziale identità di posizione processuale delle parti costituite.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile la memoria dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per difetto di nuova procura; dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso perché rivolti contro questioni assorbite dalla CTR e non contro la statuizione di assorbimento; rigetta il quarto motivo sul regime della notifica dell'avviso di accertamento, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. in presenza di irreperibilità solo relativa del contribuente. In definitiva il ricorso dell'Agenzia delle entrate è integralmente rigettato. Le spese tra Agenzia delle entrate e agente della riscossione sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia deciso implicitamente la questione dichiarandola assorbita; in tal caso la censura deve investire la statuizione di assorbimento e non la mancata pronuncia in senso stretto.

  • art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Invocato per la dedotta mancata integrazione del contraddittorio nel processo tributario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché assorbita dalla decisione di appello non specificamente impugnata.

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa mancata integrazione del contraddittorio; la questione è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro una questione assorbita e non contro l'assorbimento stesso.

  • art. 7 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per contestare l'acquisizione delle prove nel processo tributario, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile nei termini formulati.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)

    La notifica secondo la disciplina semplificata presuppone irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune; se vi è solo irreperibilità relativa, si applica l'art. 140 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    Per la notificazione al destinatario temporaneamente irreperibile è necessario il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa con prova della ricezione/perfezionamento.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per rivendicare la legittimazione ad appellare quale parte sostanzialmente soccombente.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento normativo della perpetuatio dell'ufficio del difensore e dell'ultrattività del mandato processuale della società estinta fino alla sostituzione del difensore.

Massime di principio

  • Quando il giudice di appello dichiara assorbite alcune censure, la parte che intenda contestare quella decisione deve impugnare specificamente la statuizione di assorbimento; non è sufficiente dedurre un'omessa pronuncia sui motivi assorbiti.
  • L'assorbimento in senso proprio o improprio non coincide necessariamente con un'omissione di pronuncia; se il giudice ha implicitamente rigettato o accolto una questione per effetto della decisione assorbente, la censura deve investire la correttezza dell'assorbimento e della sua motivazione.
  • Nel processo tributario, la notifica degli atti impositivi segue l'art. 140 c.p.c. quando il contribuente è solo temporaneamente irreperibile all'indirizzo noto nel Comune di residenza; la procedura dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 richiede invece l'irreperibilità assoluta, da accertarsi con ricerche nel Comune del domicilio fiscale.
  • La prova del perfezionamento della notificazione eseguita secondo l'art. 140 c.p.c. richiede la dimostrazione dell'invio della raccomandata informativa e del relativo avviso di ricevimento; in mancanza, la notifica può essere ritenuta nulla o inesistente secondo il regime applicabile.
  • La costituzione del difensore della società estinta conserva efficacia per la società medesima nei limiti dell'ultrattività del mandato, ma non si estende automaticamente al nuovo ente successore: per quest'ultimo occorre una nuova procura.
  • Le questioni di contraddittorio e di acquisizione probatoria, se già ricomprese tra i motivi dichiarati assorbiti dal giudice di merito, non possono essere riproposte in cassazione come violazioni di legge se non viene prima censurata la statuizione di assorbimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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