Cassazione Civile, Sentenza n. 8483/2022 del 15/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi connessi alla errata applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e alla insufficiente/contraddittoria motivazione del giudice d'appello. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'accertamento sintetico dell'Ufficio relativo a spese per incrementi patrimoniali. Il ricorrente denunciava errori di diritto e di motivazione: il giudice d'appello avrebbe applicato erroneamente l'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 calcolando la "spalmatura" della spesa su 5 anni anziché sui 6 anni previsti dalla disciplina ratione temporis (anno dell'incremento + 5 anni precedenti), e aveva considerato i redditi dichiarati solo per 3 anni anziché per tutti i 6 anni rilevanti; inoltre il provvedimento risultava contraddittorio rispetto al giudicato formatosi in precedenza sulla quantificazione della spesa da considerare (225.000.000 lire).
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5
qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti
Presunzione iuris tantum a favore del contribuente: la spesa per incrementi patrimoniali va "spalmata" sull'anno dell'incremento e sui cinque anni precedenti (quindi sei anni complessivi) secondo la disciplina in vigore ratione temporis; il corretta individuazione del periodo è essenziale per il raffronto con i redditi dichiarati
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6
il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione
Consente al contribuente di superare la presunzione mostrando, con idonea documentazione, che redditi esenti o assoggettati a ritenuta coprono la quota presunta (anche fino a neutralizzare la presunzione per più anni se l'importo è sufficiente)
Massime di principio
- Applicare la versione dell'art. 38 vigente ratione temporis: se riferita al periodo 1992-1997 la spesa va ripartita su 6 anni (anno di incremento + 5 precedenti); modifiche normative successive possono ridurre il numero di anni rilevanti e vanno sempre verificate
- La "spalmatura" della spesa per incrementi patrimoniali deve essere operata in modo coerente con il periodo previsto dalla norma e confrontata con i redditi dichiarati in tutti gli anni compresi nel periodo di presunzione
- Il contribuente può efficacemente contrastare l'accertamento dimostrando, con documentazione idonea, l'esistenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta che coprano la quota annua o l'intero esborso; tale prova può eliminare la presunzione per uno o più anni
- La motivazione del giudice d'appello deve essere completa e non contraddittoria: non è ammissibile spalmare la spesa su un certo numero di anni e poi considerare i redditi solo per un sottoinsieme incoerente degli anni rilevanti
- Se in precedenti gradi di giudizio è intervenuto un giudicato o una indicazione della Corte di Cassazione su quale importo debba essere considerato, i giudici di merito devono rispettare quella decisone; altrimenti si incorre in vizio correggibile in cassazione
- In caso di errori procedurali o di motivazione relativi all'applicazione delle presunzioni fiscali, la Corte di Cassazione tende a cassare e rinviare perché la corretta quantificazione e il confronto con i redditi siano effettuati in modo conforme alla norma e alle garanzie probatorie del contribuente
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