Sentenza del 26/07/2016 n. 6540 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sentenza penale condanna - Spese - Prenotazione a debito - Applicabilità disciplina registro - Non sussiste - Applicabilità delle spese giustizia - Sussiste - Legittimità ruolo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo il ruolo formato per il recupero delle somme, poiché, in presenza di una sentenza penale di condanna al pagamento di spese prenotate a debito, trova applicazione la disciplina speciale delle spese di giustizia e non quella generale dell'imposta di registro. Il ruolo, pertanto, è fondato e può essere riscosso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del ruolo relativo all'imposta di registro, sostenendo che alle somme indicate nella sentenza penale dovessero applicarsi le disposizioni generali in materia di imposta di registro e non la disciplina speciale delle spese di giustizia. La controversia riguardava quindi la corretta qualificazione e riscossione delle spese prenotate a debito in caso di condanna penale confermata dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
Disciplina delle spese di giustizia
In caso di sentenza penale, poi confermata dalla Cassazione, con condanna al pagamento di "spese prenotate".
Le spese prenotate a debito derivanti da un procedimento penale sono regolate dalla disciplina speciale delle spese di giustizia, che costituisce il fondamento del ruolo e prevale sulle disposizioni generali in materia di imposta di registro.
Disposizioni generali sull'imposta di registro
Non si applicano, in via prevalente, alle somme oggetto di prenotazione a debito conseguenti a una sentenza penale di condanna; la relativa riscossione deve essere ricondotta alla disciplina delle spese di giustizia.
Massime di principio
- Quando una sentenza penale definitiva pone a carico del condannato spese prenotate a debito, la riscossione deve essere valutata principalmente alla luce della disciplina speciale delle spese di giustizia.
- La disciplina generale dell'imposta di registro non si applica automaticamente alle somme collegate a una condanna penale: occorre verificare se esse costituiscano spese processuali prenotate a debito.
- Se il ruolo è fondato sulle disposizioni applicabili alle spese di giustizia e rispecchia quanto stabilito dalla sentenza penale definitiva, la pretesa di riscossione è, in linea generale, legittima.
- La conferma della condanna da parte della Corte di cassazione rafforza la definitività del titolo e consente il recupero delle spese secondo le modalità previste dalla disciplina speciale.
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