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Sentenza

Sentenza n. 11410/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della comunicazione a mezzo e-mail ricevuta in data 02.07.2025 (doc.7), con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato alla ricorrente la possibilità di presentare rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, precludendole di fatto l'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024 n. 106, in quanto ha ricevuto un provvedimento di diniego di riconoscimento precedentemente al 31 maggio 2024, ancorché annullato dal Giudice Amministrativo; delle FAQ n. 2, 4 e 13 pubblicate del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con particolare riferimento alla FAQ n. 13, nella parte in cui si dichiara che "non è possibile partecipare ai percorsi formativi nel caso in cui l'Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024" (doc.6) per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n.21907 del 4 giugno 2025, recanti le modalità e le tempistiche per l'espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione dei percorsi INDIRE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui escluderebbero la ricorrente; per quanto di ragione, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, recante "Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106" (doc.5), nella parte in cui non prevede espressamente la facoltà di iscrizione ai suddetti percorsi per i soggetti che, destinatari di un provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo estero anteriore al 1° giugno 2024, abbiano ottenuto una sentenza di annullamento di tale diniego passata in giudicato; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202508279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi, comunicati via e-mail, della possibilità di rinunciare alle istanze di riconoscimento del titolo estero sul sostegno e di partecipare ai percorsi straordinari di formazione previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024; FAQ ministeriali, avviso ministeriale e decreto interministeriale nella parte lesiva della posizione dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspiranti docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso collettivo e cumulativo contro il diniego dell’Amministrazione di consentire la rinuncia alle istanze di riconoscimento dei titoli esteri sul sostegno e la conseguente partecipazione ai percorsi formativi straordinari previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024. Hanno sostenuto l’ammissibilità del ricorso collettivo per l’omogeneità delle rispettive posizioni. Nel merito hanno dedotto la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024, il travisamento dei presupposti, la carenza assoluta di istruttoria, la violazione e l’elusione del giudicato, nonché la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento. La questione centrale riguardava l’interpretazione del requisito della pendenza del procedimento di riconoscimento: l’Amministrazione aveva ritenuto non pendenti i procedimenti conclusi con dinieghi anteriori al 1° giugno 2024, anche quando tali dinieghi erano stati successivamente annullati con sentenze del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha superato la questione preliminare relativa all’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, anche alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato in sede cautelare. Nel merito ha ritenuto illegittimo il diniego dell’Amministrazione. I procedimenti di riconoscimento devono considerarsi pendenti, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024, quando il precedente diniego sia stato annullato dal giudice amministrativo e il procedimento debba essere riesaminato dall’Amministrazione. L’annullamento giurisdizionale produce infatti un vincolo conformativo che impone il riesercizio del potere sull’intera vicenda, sicché il procedimento non può essere considerato definitivamente concluso. Il TAR ha quindi accolto il ricorso e annullato i provvedimenti che avevano negato la possibilità di rinunciare alle istanze di riconoscimento, con i conseguenti effetti sugli ulteriori atti impugnati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    percorsi straordinari di specializzazione destinati a coloro che hanno conseguito un titolo sul sostegno all’estero in pendenza del procedimento di riconoscimento e previa rinuncia all’istanza medesima

    Il requisito della pendenza comprende anche i procedimenti riattivati, ma non ancora conclusi, dopo l’annullamento giurisdizionale di precedenti dinieghi di riconoscimento.

  • art. 58 c.p.a.

    mutamenti nelle circostanze; fatti anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successivamente all’adozione del provvedimento

    La revoca o modifica della misura cautelare monocratica richiede un mutamento delle circostanze o la sopravvenuta conoscenza di fatti anteriori.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso ai percorsi straordinari di specializzazione previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, deve considerarsi pendente anche il procedimento di riconoscimento di un titolo estero sul sostegno già definito con un diniego successivamente annullato dal giudice amministrativo, quando il procedimento debba essere riesaminato dall’Amministrazione.
  • L’annullamento giurisdizionale di un diniego amministrativo non determina la definitiva conclusione del procedimento: il vincolo conformativo impone all’Amministrazione di riesaminare l’affare nella sua interezza e mantiene pendente il procedimento fino alla conclusione del nuovo esercizio del potere.
  • L’Amministrazione non può negare la rinuncia a un’istanza di riconoscimento qualificando come definitivamente concluso il procedimento sulla base di un diniego che sia stato annullato con sentenza del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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