Messaggio numero 059 del 17-12-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce quando spetta l’ulteriore aumento del 10% dell’esonero previsto dalla legge 185/1982 per eventi calamitosi che si ripetano sulla stessa azienda per due o più anni consecutivi. L’aumento va riconosciuto non solo se il nuovo evento avviene entro 365 giorni dalla fine del precedente, ma anche se avviene oltre tale termine purché ricada nell’anno solare successivo alla data finale del primo evento.
Chiarimenti sull’aumento del 10% degli esoneri per calamità naturali
Esoneri legge 185/1982: chiarimento sull’ulteriore aumento del 10%
Il messaggio INPS n. 059 del 17 dicembre 2002 fornisce un chiarimento interpretativo sull’applicazione dell’aumento del 10% dell’esonero previsto dalla legge 185/1982 nei casi in cui le condizioni calamitosi si ripetano sulla stessa azienda per due o più anni consecutivi. Il documento richiama la precedente circolare n. 4 dell’11 gennaio 1999 e precisa la portata temporale della verifica del requisito.
Riferimento normativo e richiamo alla circolare precedente
La circolare n. 4 dell’11 gennaio 1999 aveva già precisato che:
- la misura dell’esonero è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi;
- ciò avviene quando le condizioni che hanno dato luogo all’esonero di cui all’art. 3, comma 1, della legge 185/1992 si verificano a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi;
- in sostanza, l’aumento del 10% spetta per tutte le calamità che si verificano entro 365 giorni dalla data finale della precedente calamità.
Precisazione sulla durata del periodo rilevante
A seguito di richieste di chiarimento da parte delle Sedi, l’INPS specifica che, ai fini della concessione dell’ulteriore esonero del 10%, occorre considerare anche le calamità che si verificano:
- entro 365 giorni dalla data finale della precedente calamità;
- dopo il 365° giorno dalla data finale della precedente calamità, purché il nuovo evento calamitoso ricada nell’anno solare successivo alla data finale del primo evento.
Caso esemplificativo riportato nel messaggio
Il documento riporta un esempio per chiarire l’ipotesi in cui, pur essendo trascorsi più di 365 giorni tra i due eventi, il secondo evento si colloca nell’anno solare successivo alla fine del primo:
- prima calamità: dal 1 gennaio al 30 agosto 2001;
- seconda calamità: dal 2 settembre 2002 al 30 settembre 2002.
In tale situazione, l’INPS afferma che deve essere riconosciuto all’azienda l’ulteriore esonero del 10%.
Effetto pratico della precisazione
Il messaggio amplia quindi l’interpretazione operativa già fornita nel 1999, chiarendo che il criterio dei 365 giorni non è l’unico parametro decisivo. Rileva anche il fatto che il nuovo evento calamitoso cada nell’anno solare successivo rispetto alla data finale del primo evento, con conseguente diritto all’ulteriore aumento dell’esonero del 10%.
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