Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 059 del 17-12-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce quando spetta l’ulteriore aumento del 10% dell’esonero previsto dalla legge 185/1982 per eventi calamitosi che si ripetano sulla stessa azienda per due o più anni consecutivi. L’aumento va riconosciuto non solo se il nuovo evento avviene entro 365 giorni dalla fine del precedente, ma anche se avviene oltre tale termine purché ricada nell’anno solare successivo alla data finale del primo evento.

Chiarimenti sull’aumento del 10% degli esoneri per calamità naturali

Esoneri legge 185/1982: chiarimento sull’ulteriore aumento del 10%

Il messaggio INPS n. 059 del 17 dicembre 2002 fornisce un chiarimento interpretativo sull’applicazione dell’aumento del 10% dell’esonero previsto dalla legge 185/1982 nei casi in cui le condizioni calamitosi si ripetano sulla stessa azienda per due o più anni consecutivi. Il documento richiama la precedente circolare n. 4 dell’11 gennaio 1999 e precisa la portata temporale della verifica del requisito.

Riferimento normativo e richiamo alla circolare precedente

La circolare n. 4 dell’11 gennaio 1999 aveva già precisato che:

  • la misura dell’esonero è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi;
  • ciò avviene quando le condizioni che hanno dato luogo all’esonero di cui all’art. 3, comma 1, della legge 185/1992 si verificano a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi;
  • in sostanza, l’aumento del 10% spetta per tutte le calamità che si verificano entro 365 giorni dalla data finale della precedente calamità.

Precisazione sulla durata del periodo rilevante

A seguito di richieste di chiarimento da parte delle Sedi, l’INPS specifica che, ai fini della concessione dell’ulteriore esonero del 10%, occorre considerare anche le calamità che si verificano:

  • entro 365 giorni dalla data finale della precedente calamità;
  • dopo il 365° giorno dalla data finale della precedente calamità, purché il nuovo evento calamitoso ricada nell’anno solare successivo alla data finale del primo evento.

Caso esemplificativo riportato nel messaggio

Il documento riporta un esempio per chiarire l’ipotesi in cui, pur essendo trascorsi più di 365 giorni tra i due eventi, il secondo evento si colloca nell’anno solare successivo alla fine del primo:

  • prima calamità: dal 1 gennaio al 30 agosto 2001;
  • seconda calamità: dal 2 settembre 2002 al 30 settembre 2002.

In tale situazione, l’INPS afferma che deve essere riconosciuto all’azienda l’ulteriore esonero del 10%.

Effetto pratico della precisazione

Il messaggio amplia quindi l’interpretazione operativa già fornita nel 1999, chiarendo che il criterio dei 365 giorni non è l’unico parametro decisivo. Rileva anche il fatto che il nuovo evento calamitoso cada nell’anno solare successivo rispetto alla data finale del primo evento, con conseguente diritto all’ulteriore aumento dell’esonero del 10%.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.