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Messaggio

Messaggio numero 18 del 21-1-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS fornisce chiarimenti sul calcolo dell’IRPEF sulle pensioni per il 2003 alla luce della legge finanziaria 2003, illustrando nuove aliquote, deduzione, no tax area, salvaguardia per i redditi tra 7.500 e 7.800 euro, detrazioni per pensione e clausola di salvaguardia. Indica inoltre l’aggiornamento dei programmi di calcolo dal 16 gennaio 2003 e le differenze per le pensioni rinnovate prima di tale data, con rinvio a un foglio Excel allegato per il confronto tra imposta 2003 e imposta 2002.

Tassazione delle pensioni per l’anno 2003

Tassazione delle pensioni per l’anno 2003

Il messaggio fornisce ulteriori precisazioni operative sul calcolo delle ritenute IRPEF applicabili alle pensioni per il 2003, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2003 e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Lo scopo è aggiornare le sedi INPS e informare più dettagliatamente i pensionati sulle modalità di determinazione dell’imposta.

Quadro normativo e fonti richiamate

Il documento richiama:

  • il punto 12 della circolare INPS n. 180 del 12 dicembre 2002, che aveva già illustrato le modalità di calcolo delle ritenute IRPEF per il rinnovo delle pensioni 2003;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 15 gennaio 2003, allegata al messaggio;
  • l’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha modificato il sistema di calcolo dell’imposta lorda.

Le tabelle per il calcolo dell’IRPEF sono quelle allegate alla circolare n. 180, da H.2.1 a H.2.9.

Nuove aliquote e scaglioni

L’articolo 2 della legge 289/2002 ha modificato aliquote e scaglioni annui dell’IRPEF:

  • i primi due scaglioni, prima tassati al 18% e al 24%, sono stati unificati in un solo scaglione al 23%;
  • il terzo e il quarto scaglione, prima al 32% e al 39%, sono stati ripartiti in tre scaglioni con aliquote al 29%, 31% e 39%.

Il messaggio evidenzia quindi che il sistema 2003 si basa su una diversa articolazione della progressività dell’imposta.

Deduzione dal reddito complessivo

Per garantire la progressività dell’imposta è stata introdotta una deduzione dal reddito complessivo. Per i titolari di redditi da pensione, la deduzione annua è pari a 7.000 euro.

La deduzione riduce l’imponibile su cui applicare le aliquote per scaglioni e viene calcolata con la formula:

  • (26.000 + 7.000 - P) / 26.000,
  • dove P è il reddito complessivo annuo.

Il messaggio precisa il funzionamento nei principali casi:

  • redditi fino a 7.000 euro annui: la deduzione spetta per intero e l’imposta lorda è pari a zero;
  • redditi pari o superiori a 33.000 euro annui: la deduzione non spetta;
  • redditi superiori a 7.000 e inferiori a 33.000 euro annui: la deduzione spetta in misura inversamente proporzionale al reddito, con riduzione calcolata sulle prime quattro cifre decimali determinate dal rapporto.

Si precisa inoltre che la deduzione non opera sull’imponibile destinato alle addizionali regionale e comunale.

No tax area per i redditi da pensione

Per effetto della deduzione, le pensioni fino a 7.000 euro annui non sono assoggettate a imposta.

La legge ha inoltre ampliato la no tax area per i redditi da pensione, stabilendo che l’imposta non è dovuta quando al reddito complessivo concorrano esclusivamente:

  • redditi di pensione non superiori a 7.500 euro;
  • redditi di terreni non superiori a 185,92 euro;
  • il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Salvaguardia per redditi tra 7.500 e 7.800 euro

Per i titolari di pensione con reddito annuo superiore a 7.500 euro e fino a 7.800 euro è prevista una tutela specifica: l’imposta netta non è dovuta per la parte eccedente la differenza tra il reddito e 7.500 euro.

Il messaggio chiarisce che la salvaguardia serve a evitare che, per effetto dell’imposizione, il reddito netto scenda sotto la soglia della no tax area. Viene riportato l’esempio di un reddito annuo di 7.600 euro, per il quale l’imposta dovuta è pari a 100 euro, cioè alla differenza tra 7.600 e 7.500, anziché a 175,19 euro.

In pratica, il meccanismo opera fino a redditi annui pari a 7.707 euro.

La salvaguardia non opera se l’imposta netta calcolata è superiore alla differenza fra il reddito complessivo e 7.500 euro, considerando anche eventuali redditi dei terreni entro 185,92 euro e il reddito dell’abitazione principale.

Detrazione per redditi da pensione

Per i redditi annui oltre 24.500 euro e fino a 52.000 euro è riconosciuta una detrazione d’imposta. La detrazione viene attribuita in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, al lordo della deduzione prevista al punto 1.2.

Il messaggio segnala anche che, in sede di approvazione definitiva della legge, sono stati modificati gli ultimi due scaglioni relativi a questa detrazione.

Detrazioni per familiari a carico

Il documento precisa che non vi sono state modifiche al diritto e alla misura delle detrazioni per familiari a carico.

Clausola di salvaguardia per l’anno 2003

Il comma 3 dell’articolo 2 consente ai contribuenti di applicare le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

In concreto:

  • se le nuove regole producono un’imposta netta maggiore rispetto a quella determinata con le regole del 2002, il contribuente può usare le disposizioni precedenti;
  • la possibilità vale solo per i redditi del 2003;
  • la verifica avverrà in dichiarazione dei redditi da presentare nel 2004.

Il messaggio osserva che, in linea generale, la nuova disciplina comporta un’imposta annua inferiore, ma la ripartizione mensile può risultare diversa. Per un numero limitato di pensionati, l’imposta netta sulle singole mensilità del 2003 può essere più elevata di quella del 2002, mentre quella sulla tredicesima può risultare notevolmente inferiore.

Imposta determinata al rinnovo delle pensioni 2003

Il rinnovo delle pensioni è stato completato prima dell’approvazione definitiva della legge finanziaria, sulla base del testo allora disponibile.

In sede di approvazione definitiva della legge n. 289 sono stati modificati gli ultimi due scaglioni per la detrazione spettante ai titolari di redditi da pensione. Il messaggio riporta il confronto tra scaglioni utilizzati al rinnovo e scaglioni previsti dalla legge:

  • scaglione usato al rinnovo: superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro, con detrazione 130;
  • scaglione previsto dalla legge: superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro, con detrazione 130;
  • scaglione usato al rinnovo: superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro, con detrazione 25;
  • scaglione previsto dalla legge: superiore a 46.701 euro ma non a 52.000 euro, con detrazione 25.

I programmi di calcolo dell’IRPEF sulle pensioni sono stati aggiornati il 16 gennaio 2003.

Le conseguenze operative sono le seguenti:

  • le pensioni liquidate dal 16 gennaio 2003 sono state assoggettate a imposta secondo gli scaglioni previsti dalla legge;
  • le pensioni rinnovate e quelle liquidate fino al 15 gennaio 2003 sono state tassate con gli scaglioni provvisori;
  • per tali pensioni, se non ricostituite nel corso dell’anno, l’imposta sarà rideterminata in occasione del rinnovo 2004, nel conguaglio di fine anno.

Foglio di calcolo allegato

In allegato 2 viene trasmesso un foglio Excel di calcolo che, sulla base:

  • dell’imponibile annuo;
  • dell’indicazione sì/no circa il compimento del 75° anno di età, calcola:
  • l’imposta secondo le nuove disposizioni;
  • l’imposta secondo le disposizioni vigenti nel 2002;
  • la differenza d’imposta, indicata come "Maggiore imposta" se il nuovo regime comporta un importo più elevato, oppure "Minore imposta" negli altri casi.

Per la verifica della salvaguardia di cui al punto 1.4, il foglio assume che la pensione costituisca l’unico reddito del contribuente.

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