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Messaggio

Messaggio numero 01 del 15-01-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce, alla luce del parere ministeriale del 16/12/2002 e delle circolari richiamate, che l’emanazione del d.lgs. n. 182/1997 non ha ampliato la platea degli iscritti ENPALS. Precisa quindi quali categorie restano iscrivibili e solo se in rapporto subordinato, e fornisce istruzioni agli uffici periferici per annullare o trattare come inesigibili i crediti contributivi non dovuti riferiti a rapporti non subordinati.

Iscrivibilità ENPALS di specifiche categorie di lavoratori e indicazioni per il recupero/stralcio dei crediti

Iscrivibilità ENPALS di alcune categorie di lavoratori

Il documento, richiamando il messaggio n. 1 del 15 marzo 2002 e il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16/12/2002, chiarisce che l’emanazione del d.lgs. n. 182 del 30/4/1997 non ha ampliato la platea degli iscritti all’ENPALS. Ne consegue che per alcune categorie di lavoratori l’iscrizione all’Ente è ammessa solo in presenza di rapporto di lavoro subordinato.

Categorie interessate e principio applicabile

Il testo indica che sono iscrivibili all’ENPALS soltanto se assunti con rapporto di lavoro subordinato i lavoratori occupati presso:

  • impianti sportivi;
  • enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese radiofoniche e televisive, imprese della produzione cinematografica e di audiovisivi, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • case da gioco, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa, cinodromi, con esclusione dei prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, per i quali è richiamata la possibilità di iscrizione sia come autonomi sia come subordinati;
  • imprese esercenti il noleggio o la distribuzione dei film;
  • imprese di spettacoli viaggianti, se non appartenenti ad una delle categorie indicate ai punti da 1 a 19 e 22 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947.

Indicazioni operative per gli uffici periferici

Agli uffici periferici viene richiesto di intervenire con urgenza sui verbali ispettivi già inseriti nei ruoli esattoriali quando, dall’esame del verbale, risulti evidente che il rapporto di lavoro non è subordinato. In tali casi devono essere effettuati i necessari discarichi tramite la procedura dei “provvedimenti su ruoli”.

Per tutte le partite non definite, gli uffici devono adeguarsi alle disposizioni del messaggio.

Trattamento dei crediti contabilizzati

Il documento precisa inoltre che gli eventuali crediti contabilizzati in bilancio e derivanti da omissioni contributive riferite alle categorie sopra indicate devono essere oggetto di procedura di inesigibilità, in quanto somme non dovute.

Chiarimenti richiamati dalle circolari ministeriali

Il documento allega e richiama due circolari ministeriali che chiariscono l’ambito soggettivo dell’iscrizione ENPALS in casi specifici.

Istruttori sportivi e impianti sportivi

La circolare del Ministero del Lavoro del 26/4/1985, n. 57, afferma che:

  • gli istruttori sportivi non possono essere iscritti all’ENPALS come sportivi professionisti ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1981;
  • ai fini di tale legge, sono sportivi professionisti solo i lavoratori che, oltre a svolgere l’attività sportiva a titolo oneroso e con continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, ottengono dalle federazioni sportive nazionali la qualifica di “atleta”, “allenatore”, “direttore tecnico-sportivo” o “preparatore atletico” ai sensi dell’art. 2 della stessa legge;
  • gli istruttori sportivi possono essere considerati “addetti agli impianti sportivi” solo se dipendenti da società od organismi sportivi che gestiscono impianti sportivi e se addetti specificamente e continuativamente a tali impianti;
  • non è invece estendibile tale qualifica a tutti i lavoratori, autonomi o subordinati, che operino presso impianti sportivi.

Prestatori d’opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi

La circolare del Ministero del Lavoro del 2/11/1985, n. 137, precisa che:

  • il D.P.R. 1/8/1983, n. 669 ha esteso l’obbligo di assicurazione presso l’ENPALS ai prestatori d’opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi, cioè ai lavoratori autonomi;
  • se, in concreto, tali addetti operano come lavoratori subordinati, essi sono iscritti all’ENPALS anche come dipendenti degli ippodromi, delle scuderie di cavalli da corsa e dei cinodromi, ai sensi dell’art. 3, punto 21, del D.L.C.P.S. n. 708/1947;
  • l’obbligo di iscrizione si estende all’intera categoria dei prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, senza distinzione del settore produttivo;
  • pertanto sono soggetti all’assicurazione ENPALS anche i prestatori d’opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi e delle sale da corsa o agenzie ippiche.

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