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Legge

L.R. Sardegna 23/2020

Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2020. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2020

Normativa regionaleL.R. Sardegna 23/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 23 del 2020 modifica la disciplina già rinviata con la l.r. n. 13/2020 sulle elezioni comunali 2020: stabilisce l’orario di voto domenica 7-23 e lunedì 7-15, prevede lo scrutinio subito dopo votazione e riscontro votanti e impone il rispetto delle misure sanitarie nazionali anti-Covid. È una disciplina limitata alle consultazioni del 2020 ed è oggi priva di utilità applicativa.

Disposizioni per le elezioni comunali sarde del 2020 e adeguamento a modalità anti-Covid

Disposizioni per le elezioni comunali sarde del 2020

La legge regionale disciplina in modo puntuale lo svolgimento delle consultazioni elettorali comunali dell’anno 2020 nella Regione Sardegna, intervenendo sulla precedente legge regionale n. 13 del 2020. Le modifiche riguardano orari di voto, avvio dello scrutinio e misure precauzionali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Svolgimento e orari di votazione

Per le elezioni comunali del 2020 viene precisato che il voto si svolge:

  • la domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
  • nel lunedì successivo, dalle ore 7 alle ore 15, compresi.

La disciplina sostituisce la precedente formulazione contenuta nella legge regionale n. 13 del 2020 e definisce in modo espresso la finestra temporale di apertura dei seggi.

Scrutinio immediato dopo le operazioni di voto

La legge prevede che, una volta completate:

  • le operazioni di votazione;
  • le operazioni di riscontro dei votanti, si proceda immediatamente allo scrutinio per le consultazioni interessate. La norma collega quindi lo spoglio senza soluzione di continuità alla chiusura delle operazioni elettorali.

Misure di prevenzione sanitaria per il Covid-19

Le consultazioni elettorali dell’anno 2020 devono svolgersi nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste dalla normativa nazionale. Il rinvio comprende espressamente:

  • i protocolli sanitari;
  • i protocolli di sicurezza adottati dal Governo.

La disposizione ha finalità di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 e opera solo per le elezioni dell’anno 2020.

Regime finanziario

È stabilito che dall’applicazione della legge non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Trattandosi di una disciplina riferita espressamente alle consultazioni comunali dell’anno 2020, il suo contenuto ha natura essenzialmente contingente e oggi non presenta utilità applicativa ordinaria.

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