L.R. Valle d'Aosta 3/2000
Interventi a favore di imprese industriali per la realizzazione di insediamenti produttivi nell'area industriale "Cogne" di Aosta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina incentivi alle imprese industriali che si insediano nell’area Cogne di Aosta e risorse per opere infrastrutturali e di bonifica connesse alla riqualificazione dell’area. Prevede contributi, finanziamenti, prestiti partecipativi o garanzie tramite Finaosta S.p.A., nel rispetto degli aiuti di Stato UE, e autorizza oneri principalmente per il triennio 1999-2001.
Incentivi per insediamenti produttivi nell'area industriale Cogne di Aosta
Incentivi per insediamenti produttivi nell’area Cogne di Aosta
La legge regionale promuove la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nell’area industriale “Cogne” di Aosta, in coerenza con l’accordo di programma stipulato con il Comune di Aosta per la ristrutturazione urbanistica e la riconversione produttiva dell’area. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Valle d’Aosta e risponde a finalità di rilancio industriale locale.
Interventi a favore delle imprese industriali
La Giunta regionale è autorizzata a concedere incentivazioni alle imprese industriali che intendono insediarsi nell’area “Cogne”, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Gli aiuti sono riferiti a investimenti in beni strumentali ammortizzabili.
Per ciascun intervento deve essere calcolata l’intensità dell’aiuto, espressa in equivalente sovvenzione lorda o netta, così da assicurare il rispetto dei massimali comunitari. La Giunta regionale definisce inoltre i criteri di priorità per la selezione delle iniziative.
Modalità di erogazione e soggetti coinvolti
L’erogazione delle incentivazioni è affidata, previo esame delle istruttorie tecnico-economiche svolte da Finaosta S.p.A., a un mandato senza rappresentanza conferito a tale società. Le forme di aiuto ammesse sono:
- contributo;
- finanziamento;
- prestito partecipativo;
- prestazione di garanzia.
Finaosta S.p.A. svolge anche il controllo sui beni oggetto dell’intervento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi, trasmettendo semestralmente rapporti dettagliati alla struttura regionale competente in materia di industria, alla quale è affidata l’attuazione della legge.
Opere infrastrutturali e di bonifica
Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di bonifica collegati alla riqualificazione dell’area Cogne, la Regione può mettere a disposizione di Struttura Valle d’Aosta s.r.l. risorse finanziarie mediante:
- contributi in conto capitale o in conto impianti per l’acquisizione o la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali;
- finanziamenti, sottoscrizione di aumenti di capitale sociale o altra dotazione di mezzi propri.
I contributi e i finanziamenti sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, che approva anche lo schema di concessione accessoria con le modalità di erogazione e gli obblighi del concessionario. La Giunta può attuare questi interventi anche tramite mandato senza rappresentanza a Finaosta S.p.A.
La norma si applica anche agli investimenti già deliberati ai sensi della precedente disciplina regionale del 1993 e della successiva legge di integrazione del 1994.
Divieto di cumulo
Gli interventi finanziari previsti per gli insediamenti produttivi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da altre leggi per i medesimi investimenti.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri complessivi sono stimati in lire 20 miliardi, pari a euro 10.329.137,98, ma sono autorizzati per lire 16 miliardi nel triennio 1999-2001, così ripartiti:
- lire 4 miliardi nel 1999;
- lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
La copertura del 1999 avviene mediante utilizzo di somme già trasferite a Finaosta S.p.A. e non interamente utilizzate nell’ambito della precedente normativa del 1993. La copertura per il 2000 e il 2001 avviene mediante utilizzo di risorse iscritte al fondo globale per spese di investimento del bilancio 2000-2002. Gli oneri successivi gravano su un apposito capitolo di bilancio da istituire per gli anni successivi; la quantificazione degli oneri futuri è rimessa alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni finanziarie e gli interventi programmati sono però sostanzialmente collegati a un orizzonte di spesa già definito sul triennio 1999-2001.
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