L.R. Valle d'Aosta 5/2000
Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il servizio socio-sanitario della Valle d’Aosta: programmazione, finanziamento, assetto dell’Azienda USL, accreditamento delle strutture, rapporti di lavoro, controlli e integrazione socio-sanitaria. Introduce anche regole su bilinguismo, incarichi dirigenziali e beni immobili. Alcune disposizioni richiamano termini già conclusi (es. transitorio fino al Piano 2001/2003), ma la norma resta in larga parte attuale.
Riorganizzazione del servizio socio-sanitario regionale e disciplina dell’Azienda USL valdostana
Riorganizzazione del servizio socio-sanitario regionale della Valle d’Aosta
La legge disciplina in modo organico la programmazione, l’organizzazione e il controllo del Servizio socio-sanitario regionale della Valle d’Aosta. Mira a garantire livelli essenziali e appropriati di assistenza, migliorare qualità, appropriatezza e integrazione tra servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e di protezione sociale.
Programmazione sanitaria e socio-sanitaria
La Regione programma lo sviluppo del servizio socio-sanitario attraverso il Piano socio-sanitario regionale e i relativi strumenti attuativi, in coordinamento con la programmazione socio-assistenziale regionale. Il Piano definisce gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi in rapporto ai bisogni della popolazione, sulla base dei dati dell’Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali. Ha durata almeno triennale ed è aggiornabile annualmente.
La programmazione individua tipologie di assistenza, servizi e prestazioni da assicurare nei limiti delle risorse disponibili. La Giunta regionale assegna all’Azienda USL, entro il 30 settembre dell’anno precedente, indirizzi, obiettivi di salute e obiettivi gestionali annuali con indicatori di valutazione.
Partecipazione degli enti locali e strumenti conoscitivi
Il Consiglio permanente degli enti locali partecipa alla programmazione regionale: esprime annualmente valutazioni sull’attività e sui risultati dell’Azienda USL, formula proposte e rende pareri sui progetti di legge regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.
L’Osservatorio regionale elabora annualmente una relazione sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione, in versione strategica e congiunturale. La relazione è illustrata alla Giunta e al Consiglio regionale e diffusa anche tramite il sito internet regionale.
L’Osservatorio produce e diffonde dati epidemiologici, sanitari e sociali, supporta la programmazione e il controllo, coordina la rete epidemiologica regionale e collabora con strutture regionali e aziendali, specie in situazioni di emergenza epidemiologica o nell’elaborazione di piani regionali di salute, prevenzione e cronicità.
Finanziamento e allocazione delle risorse
Il finanziamento dell’organizzazione e delle attività necessarie a garantire i livelli di assistenza è disposto dalla Giunta regionale nei limiti del fondo sanitario regionale e dei fondi regionali trasferiti agli enti locali. Il criterio generale è la quota capitaria, modulata sugli indici di accesso all’assistenza e sui bisogni della popolazione, nonché su qualità, appropriatezza ed economicità.
Le risorse finanziano, tra l’altro:
- prestazioni rese alla popolazione residente;
- programmi assistenziali non remunerabili a prestazione, a costi standard;
- prestazioni di soggetti accreditati pubblici e privati;
- mobilità sanitaria;
- progetti integrati sanitario-sociali;
- formazione del personale;
- investimenti strutturali e tecnologici;
- esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria;
- accordi regionali integrativi per personale convenzionato;
- prestazioni in forma indiretta nei limiti della normativa statale.
Piano attuativo locale e tempistiche
Il Piano attuativo locale è lo strumento con cui l’Azienda USL traduce la programmazione regionale in obiettivi, progetti, attività, budget e risultati attesi, entro i limiti delle risorse disponibili e del pareggio di bilancio. Deve essere adottato dal direttore generale entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il Piano deve contenere, tra l’altro: volumi di attività, posti letto, orari di apertura, tempi di attesa, fabbisogno di personale, budget per aree organizzative, accordi con erogatori accreditati, integrazione socio-sanitaria, dipartimentalizzazione, formazione, ricerca, rapporti con ARPA, sicurezza dei lavoratori, investimenti e dati di attività e gestione.
Azienda USL: assetto istituzionale e organi
La Regione assicura i livelli essenziali ed appropriati di assistenza attraverso un’unica Azienda USL coincidente con l’intero territorio regionale, con sede ad Aosta, personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
Gli organi sono il direttore generale e il collegio sindacale. La direzione aziendale è composta da direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo; svolge funzioni di pianificazione strategica, controllo direzionale e negoziazione dei budget.
Direttore generale: nomina, requisiti e funzioni
Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione su deliberazione motivata della Giunta, nell’ambito di un elenco nazionale di idonei che abbiano manifestato interesse dopo avviso pubblico. La selezione avviene per titoli e colloquio tramite commissione regionale.
Il mandato non è subordinato al previo accertamento linguistico, ma il superamento della prova di francese o italiano deve avvenire entro 18 mesi dalla nomina, a pena di risoluzione di diritto del contratto. Restano ferme le cause statali e regionali di inconferibilità e incompatibilità.
Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Azienda USL, esercita tutte le funzioni gestionali, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse tramite un servizio di controllo interno e può avvalersi di consulenti o dirigenti esterni per esigenze specifiche.
Direttore amministrativo, direttore sanitario e incarichi apicali
Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale attingendo da elenchi regionali di idonei formati tramite avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio. Per il direttore amministrativo sono richieste laurea magistrale giuridica o economica, età inferiore a 65 anni e adeguata esperienza direttiva tecnica/amministrativa. Per il direttore sanitario è richiesta la laurea in medicina, età inferiore a 65 anni, esperienza di direzione tecnico-sanitaria e attestato di formazione manageriale, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa statale.
Anche per questi incarichi il superamento dell’accertamento linguistico può avvenire entro 18 mesi dalla nomina. Restano applicabili le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge.
Sostituzioni, commissariamento e cessazione degli incarichi
In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore generale, le funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o sanitario su delega, oppure, in mancanza, dal più anziano d’età. Se l’assenza supera sei mesi, si procede alla sostituzione secondo le regole di nomina.
Nei casi previsti, la Giunta può commissariare l’Azienda USL per un massimo di sei mesi, prorogabili una sola volta di altri sei mesi per comprovati e giustificati motivi.
Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall’incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale; possono essere confermati o sostituiti dal commissario o dal nuovo direttore generale.
Organismi consultivi e di direzione
È istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo di consulenza tecnico-sanitaria composto dal direttore sanitario e da rappresentanti delle diverse componenti professionali mediche, sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell’ostetricia. Dura cinque anni ed esprime i pareri previsti dalla normativa statale.
Il collegio di direzione supporta il governo delle attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e ad alta integrazione sanitaria. Comprende direzione aziendale, direttori di aree, distretti e dipartimenti, oltre ad almeno un rappresentante delle professioni sanitarie e tecniche. Valuta standard e risultati clinici, promuove formazione, propone l’organizzazione della libera professione intramuraria, sviluppa la dipartimentalizzazione e valuta annualmente il clima organizzativo.
Aree organizzative dell’Azienda USL
L’organizzazione si articola in quattro aree: degenza, territoriale-distrettuale, tecnico-amministrativa e prevenzione. A ciascuna area è preposto un direttore con responsabilità di budget e di coordinamento delle strutture assegnate.
Sono previste strutture complesse e semplici; i dipartimenti costituiscono il modello ordinario di gestione dell’attività dell’Azienda USL. La Giunta regionale può adattare i parametri statali per l’individuazione delle strutture complesse alle peculiarità regionali, con limiti quantitativi e di spesa.
Area della degenza, dipartimenti ospedalieri e presidio
L’area della degenza è organizzata attraverso il presidio ospedaliero, che produce prestazioni di ricovero e prestazioni specialistiche ambulatoriali integrate con l’assistenza territoriale. Il presidio gode di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria con contabilità separata su base budgetaria.
L’area è articolata in dipartimenti, ciascuno diretto da un direttore nominato dal direttore generale sentito il comitato di dipartimento. Il direttore di dipartimento predispone il piano annuale delle attività, assicura il funzionamento del dipartimento, controlla qualità e appropriatezza, rappresenta il dipartimento e gestisce le risorse assegnate.
Il comitato di dipartimento, composto dai responsabili delle strutture complesse aggregate, programma il lavoro, l’uso del personale, le risorse per l’attività ambulatoriale, il budget, i fabbisogni di personale e strumenti, e propone gruppi operativi e l’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria.
Area territoriale-distrettuale, distretti e USCA
L’area territoriale-distrettuale cura l’assistenza extraospedaliera, compresa l’emergenza, la diagnosi, la cura, la riabilitazione, le prestazioni domiciliari e socio-sanitarie. Il territorio dell’Azienda USL è articolato in due distretti: uno per l’Alta Valle e la Piana di Aosta, l’altro per la Media e Bassa Valle.
Il distretto garantisce assistenza primaria, continuità assistenziale, integrazione tra medicina generale, pediatria, specialistica ambulatoriale e strutture dirette, oltre a servizi per tossicodipendenze, infanzia, donna, famiglia, disabili, anziani, assistenza domiciliare integrata, HIV e patologie terminali.
Il direttore di distretto è nominato dal direttore generale tra dirigenti con esperienza territoriale o medici convenzionati da almeno dieci anni. Coordina l’attuazione del piano locale nelle attività distrettuali ed è responsabile del budget di distretto. È assistito da un ufficio di coordinamento con rappresentanti delle categorie professionali del distretto.
Le USCA sono strutture organizzative stabili dell’area territoriale, finalizzate all’assistenza domiciliare dei pazienti e coordinate dal direttore del distretto; la Giunta regionale ne disciplina composizione e funzionamento.
Area della prevenzione e dipartimento di prevenzione
L’area della prevenzione promuove azioni contro le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, con obiettivi di promozione della salute, prevenzione della malattia e miglioramento della qualità della vita. Comprende profilassi delle malattie infettive, tutela degli ambienti di vita e di lavoro, sanità veterinaria, igiene degli alimenti e sorveglianza nutrizionale; assolve anche compiti medico-legali e funzioni di controllo dell’appropriatezza clinico-assistenziale.
Il dipartimento di prevenzione attua la prevenzione collettiva e la sanità pubblica. Svolge attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo delle malattie, tutela degli ambienti e dei luoghi di lavoro, salute animale, sicurezza alimentare, prevenzione delle malattie croniche, attività medico-legali ed epidemiologiche. È prevista una struttura di epidemiologia presso il dipartimento per supportare sorveglianza, contact tracing, gestione emergenze epidemiche, registri di patologia, screening oncologici, studi ad hoc e supporto alla programmazione regionale.
Il direttore del dipartimento di prevenzione è nominato tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità; è coadiuvato da una giunta esecutiva.
Medicina legale e sicurezza alimentare
L’unità organizzativa per le attività di medicina legale risulta abrogata. In materia di sicurezza alimentare, le funzioni di Autorità competente regionale spettano alla struttura regionale competente in sanità pubblica, mentre le funzioni di Autorità competente locale spettano alle strutture del dipartimento di prevenzione competenti in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
Elisoccorso e trasporto sanitario
Le prestazioni di primo soccorso e trasporto sanitario con elicottero sono svolte da una apposita struttura di elisoccorso composta da personale medico inserito in elenco periodicamente aggiornato, con specifiche competenze nell’emergenza e nell’elisoccorso. Se l’elenco non è sufficiente, l’Azienda USL può ricorrere a medici esterni con contratto.
L’Azienda USL disciplina turni, compensi legati al risultato e copertura assicurativa. La Giunta regionale può stabilire una eventuale partecipazione dell’utenza alle spese per l’elisoccorso e per i centri traumatologici territoriali.
L’attività di soccorso sanitario e trasporto infermi e feriti con autoambulanza è competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale; l’Azienda USL può svolgerla direttamente o tramite convenzioni, e i privati possono operare solo con autorizzazione sanitaria e nel rispetto dei requisiti fissati dalla Giunta regionale.
Integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali
La legge rafforza l’integrazione tra sanità e sociale: Regione, Azienda USL ed enti locali cooperano per coordinare i servizi sanitari e socio-assistenziali. La struttura regionale competente in politiche sociali assicura il coordinamento e il supporto alla pianificazione.
Sono previsti standard minimi strutturali e tecnico-funzionali per servizi socio-sanitari e sociali, figure professionali di riferimento e, per il personale di assistenza sociale non regolato da norme statali, criteri formativi e di riqualificazione. Regione ed enti pubblici devono avvalersi, per le prestazioni socio-assistenziali e sociali a rilevanza sanitaria, di soggetti accreditati mediante contratti.
L’Azienda USL fornisce supporto tecnico in sanità pubblica alle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, ferma restando la responsabilità dei relativi enti gestori.
Strutture, autorizzazione e accreditamento
La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, nonché l’esercizio delle relative attività, sono subordinati ad autorizzazione della struttura regionale competente, in base ai fabbisogni, ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici e alle modalità procedimentali fissate dalla Giunta regionale.
L’accreditamento di strutture e professionisti avviene tramite procedura di verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione, dell’attività svolta, dei risultati e dei fattori impiegati, rispetto agli standard regionali e alla programmazione sanitaria e socio-assistenziale. L’istruttoria è svolta dall’organismo tecnicamente accreditante istituito presso ARPA.
Le residenze sanitarie assistenziali sono gestite dall’Azienda USL oppure dagli enti locali gestori di servizi per anziani tramite apposito accordo.
Accordi contrattuali e prestazioni acquistate da privati accreditati
La Giunta regionale definisce indirizzi, criteri e limiti degli accordi contrattuali con i soggetti erogatori. L’Azienda USL individua i soggetti pubblici e privati con cui stipulare accordi o contratti in coerenza con il piano attuativo locale.
Gli accordi devono assicurare:
- rispetto dei volumi massimi di prestazioni;
- permanenza dei requisiti di esercizio e accreditamento;
- rispetto dei vincoli di spesa e delle tariffe regionali;
- risoluzione automatica in caso di perdita dei requisiti;
- riduzione di tariffe e remunerazioni in caso di eccedenze;
- sistemi informativi e controlli su appropriatezza e qualità.
Per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati per specialistica ambulatoriale e ospedaliera, i limiti di spesa statali possono essere derogati con deliberazione della Giunta regionale, purché sia garantita l’invarianza dell’effetto finanziario tramite misure compensative su altre aree della spesa sanitaria.
Beni immobili e patrimonio
I beni immobili regionali destinati a fini sanitari sono ceduti in comodato all’Azienda USL con vincolo di destinazione; la Giunta può anche acquistare o realizzare immobili da destinare a finalità sanitarie o istituzionali dell’Azienda USL, sempre in comodato con vincolo di destinazione.
I beni regionali destinati all’assistenza sociale, alle persone anziane, agli asili nido e ai servizi alternativi sono trasferiti gratuitamente agli enti locali o alle loro forme associative, con vincolo di destinazione. È inoltre previsto un meccanismo di trasferimento alla Azienda USL di beni immobili regionali a destinazione sanitaria e socio-sanitaria, anche in più soluzioni, con esenzione fiscale e facoltà di alienazione previa autorizzazione regionale.
Personale, bilinguismo e libera professione
I rapporti di lavoro del personale dell’Azienda USL sono disciplinati dalle norme statali, dai contratti collettivi nazionali e dalle disposizioni integrative regionali.
Per i dirigenti del ruolo sanitario valgono regole specifiche sulla libera professione:
- chi opta per l’intramoenia non può svolgere altre attività sanitarie non gratuite, salvo quelle rese per conto dell’Azienda USL;
- è vietato svolgere attività in conflitto di interessi o presso strutture accreditate o collegate con erogatori convenzionati;
- chi opta per l’extramuraria non può esercitare intramoenia;
- l’opzione per il rapporto non esclusivo non impedisce gli incarichi di struttura semplice o complessa, ma il conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento richiede l’esclusività;
- l’esclusività è criterio preferenziale, a parità di punteggio, per gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa.
La Giunta regionale può prevedere finanziamenti integrativi per il personale, collegati a obiettivi di sviluppo organizzativo, qualità delle prestazioni e risultati economici. Tali finanziamenti sono destinati alle strutture che abbiano raggiunto gli standard e i risultati previsti dalla programmazione regionale.
Valutazione della performance
La Giunta regionale definisce gli indirizzi per il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale dell’Azienda USL, in conformità ai principi del d.lgs. 150/2009. Definisce inoltre gli indirizzi per l’organismo indipendente di valutazione.
Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana
L’assunzione presso l’Azienda USL è subordinata, in via generale, al preventivo accertamento della conoscenza del francese o dell’italiano, secondo la lingua diversa da quella dichiarata dal candidato. La prova ha validità permanente per la qualifica o categoria e per quelle inferiori.
Il testo disciplina inoltre:
- modalità della prova e commissioni esaminatrici;
- graduatorie aggiuntive per alcuni casi di mancato superamento in assunzioni a tempo determinato del personale sanitario e tecnico-sanitario;
- rapporti con certificazioni linguistiche già conseguite presso Regione, altri enti del comparto unico o l’Università della Valle d’Aosta;
- esoneri e casi particolari previsti dalla normativa regionale vigente.
Per i direttori generale, sanitario e amministrativo, il conferimento dell’incarico è subordinato al superamento della prova entro il termine previsto dalla legge.
Partecipazione a commissioni e compensi
La partecipazione del direttore generale, dei direttori amministrativo e sanitario e del personale dell’Azienda USL a commissioni o gruppi di lavoro istituiti dall’Azienda o dalla Regione, quando rientra nei compiti istituzionali, non dà diritto a compensi ulteriori salvo previsione normativa.
Per le commissioni esaminatrici e per le commissioni di formazione delle graduatorie a tempo determinato sono stabilite composizione e compensi. Le graduatorie per il personale a tempo determinato hanno durata biennale.
Controlli regionali sulla Azienda USL
La Giunta regionale esercita un controllo di conformità e congruità su bilancio preventivo economico annuale, bilancio di esercizio, atto aziendale e piano attuativo locale. Gli atti devono essere trasmessi entro cinque giorni dall’adozione; la Giunta decide entro quarantacinque giorni, con possibilità di sospensione una sola volta per chiarimenti.
L’esecutività degli atti soggetti a controllo è subordinata all’esito positivo. Gli atti sono inoltre pubblicati in apposito albo e trasmessi al Collegio sindacale.
La struttura regionale competente svolge un controllo sull’organizzazione, sull’attività e sulla gestione dell’Azienda USL tramite istruttorie, richieste di documenti, audizioni e ispezioni. Le informazioni acquisite sono coperte da segreto d’ufficio e utilizzabili solo per lo scopo per cui sono state richieste.
Disposizioni finali e transitorie
La legge abroga numerose previgenti disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria. È prevista una disposizione transitoria che manteneva applicabili alcune norme della l.r. 13/1997 e del Piano socio-sanitario 1997/1999 fino all’entrata in vigore del Piano 2001/2003; tale fase è ormai conclusa.
Valutazione di attualità
La legge conserva rilievo sistematico nell’ordinamento valdostano perché disciplina l’assetto del servizio sanitario regionale e dell’Azienda USL, con numerose modifiche successive ancora operative. Tuttavia contiene anche parti oggi superate o transitorie già esaurite, soprattutto quelle legate a piani sanitari passati, a vecchi meccanismi di nomina o a riferimenti normativi abrogati o sostituiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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