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Legge

L.R. Valle d'Aosta 6/2000

Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 6/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Valle d'Aosta n. 4/1995 sull’elezione diretta di sindaco, vicesindaco e consiglio comunale, intervenendo su varie disposizioni procedurali e abrogando alcuni articoli. Prevede inoltre una norma transitoria per le elezioni comunali del 2000 e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale delle elezioni comunali in Valle d'Aosta

Modifiche alla disciplina regionale delle elezioni comunali in Valle d’Aosta

La legge interviene sulla disciplina regionale dell’elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale contenuta nella l.r. Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, già modificata dalla l.r. 7 febbraio 1997, n. 5. Il provvedimento aggiorna diversi profili procedurali e organizzativi della consultazione elettorale comunale.

Ambito delle modifiche

Il testo consolidato risultante incide su più articoli della legge elettorale comunale, con modifiche a disposizioni relative a:

  • presentazione e gestione di atti e adempimenti elettorali;
  • composizione e funzionamento degli uffici e degli organi coinvolti nelle operazioni elettorali;
  • disciplina delle candidature e della proclamazione;
  • norme di chiusura e rinvii interni alla legge del 1995.

Interventi sulle singole disposizioni

La legge apporta modifiche agli articoli 19, 24, 33, 34, 51, 53, 73 e 75 della l.r. n. 4/1995, oltre a sopprimere gli articoli 76 e 77.

In particolare, le modifiche riguardano soprattutto la semplificazione o l’aggiornamento di riferimenti soggettivi e procedurali nelle operazioni elettorali. In più punti sono eliminate le parole che richiamavano i “giudici di pace o i segretari giudiziari”, con conseguente adeguamento dei soggetti incaricati di specifiche attività.

Sono inoltre introdotte o sostituite disposizioni nei seguenti ambiti:

  • articolo 19: inserimento di un comma aggiuntivo;
  • articolo 24: sostituzione di un comma;
  • articolo 33: sostituzione del comma 1, abrogazione del comma 2 e inserimento di un ulteriore comma;
  • articolo 34: inserimento di un nuovo comma;
  • articolo 51: modifica delle lettere c) e d) del comma 1;
  • articolo 53: sostituzione dei commi 6 e 7;
  • articolo 73: soppressione di un inciso relativo al personale della Procura della Repubblica presso la Pretura;
  • articolo 75: sostituzione integrale.

Gli articoli 76 e 77 della l.r. n. 4/1995 sono espressamente abrogati.

Norma transitoria per le elezioni del 2000

Per le elezioni di rinnovo dei consigli comunali il cui mandato elettorale scade nel secondo semestre dell’anno 2000, la legge stabilisce che le votazioni si svolgano nella stessa data fissata per le elezioni generali comunali dello stesso anno. La disposizione ha quindi efficacia limitata a quella specifica tornata elettorale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Attualità della legge

Si tratta di una legge di modifica puntuale di una disciplina elettorale ormai risalente e riferita anche a una specifica scadenza transitoria del 2000. Pur incidendo formalmente sul testo consolidato della l.r. n. 4/1995, il provvedimento è oggi da considerarsi sostanzialmente superato e non utile come fonte applicativa autonoma, salvo interesse storico o ricostruttivo.

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