Sentenza n. 4950/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 392/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 392/2026, che aveva respinto l'impugnazione delle operazioni di determinazione della cifra elettorale regionale del gruppo di liste "Toscana Rossa"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato le operazioni dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana, nella parte in cui non erano stati sommati ai voti della lista "Toscana Rossa" i voti validi espressi esclusivamente in favore della candidata alla Presidenza della Giunta regionale collegata all'unico gruppo di liste. In primo grado e in appello hanno dedotto la violazione dell'art. 48 Cost., degli artt. 14, 16 e 18 della l.r. Toscana n. 51/2014, degli artt. 12 delle Preleggi e 4 della l. n. 165/2004, nonché degli artt. 3 e 51 Cost. Hanno inoltre censurato l'errore e il difetto di istruttoria, l'omessa pronuncia del TAR e il mancato esame della prova di resistenza. In subordine hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della legge elettorale toscana, ove interpretata nel senso di escludere l'imputazione alla lista dei voti espressi soltanto per il candidato Presidente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendo infondate congiuntamente le censure. L'art. 14, comma 2, della l.r. Toscana n. 51/2014 stabilisce espressamente che il voto espresso mediante un unico segno sulla lista vale anche per il candidato Presidente collegato, ma nulla prevede per il caso inverso del voto espresso soltanto per il candidato Presidente. Secondo il Collegio, tale omissione normativa esprime la volontà legislativa di non attribuire quei voti anche alla lista o alle liste collegate. L'interpretazione è coerente con il voto disgiunto previsto dall'art. 14, comma 1, poiché l'elettore che vota soltanto il candidato Presidente può non voler esprimere gradimento per la lista collegata. La veste grafica della scheda non può supplire all'assenza di una specifica previsione normativa. È stato ritenuto non pertinente il precedente della Regione Veneto, la cui legge elettorale prevedeva espressamente l'imputazione del voto al candidato Presidente anche alla coalizione collegata. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché l'interpretazione accolta tutela, anziché comprimere, la volontà dell'elettore. La censura preliminare sull'ammissibilità dell'intervento ad opponendum non è stata esaminata, essendo l'appello infondato nel merito. Le spese sono state compensate per la natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 14 l.r. Toscana n. 51/2014
Il comma 2 stabilisce che, quando l'elettore traccia un unico segno sulla lista, il voto si intende espresso anche in favore del candidato Presidente collegato.
La previsione espressa dell'effetto dal voto di lista al candidato Presidente, unita all'assenza di una previsione inversa per il voto al solo candidato Presidente, esclude l'imputazione di quest'ultimo voto alla lista o alle liste collegate.
artt. 16 e 18 l.r. Toscana n. 51/2014
Sono stati invocati dagli appellanti in relazione alle modalità di determinazione della cifra elettorale, ma il rigetto è stato fondato principalmente sull'interpretazione dell'art. 14.
art. 12 Preleggi
Richiamato quale parametro per l'interpretazione della legge elettorale; il Collegio ha privilegiato il significato desunto dalla struttura della disciplina e dalla mancata previsione dell'effetto di collegamento.
art. 4 l. n. 165/2004
Richiamato dagli appellanti quale parametro legislativo e costituzionale della disciplina elettorale regionale; non è stato ritenuto ostativo all'interpretazione accolta.
art. 48 Cost.
La mancata attribuzione dei voti espressi soltanto per il candidato Presidente alla lista collegata non viola il principio della personalità e libertà del voto, ma salvaguarda la volontà dell'elettore di non votare la lista.
art. 3 Cost.
Invocato per la questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 51 Cost.
Invocato dagli appellanti quale parametro costituzionale, senza che il Collegio ravvisasse un contrasto della disciplina regionale.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una legge elettorale regionale, quando la legge prevede espressamente che il voto attribuito alla lista si estenda al candidato Presidente collegato, ma non disciplina l'effetto inverso del voto espresso soltanto per il candidato Presidente, tale omissione può essere interpretata come scelta legislativa di non attribuire il voto anche alla lista collegata.
- La possibilità del voto disgiunto impedisce di presumere che l'elettore che vota soltanto il candidato Presidente intenda necessariamente favorire anche la lista o le liste collegate: l'assenza di una preferenza per la lista può esprimere il mancato gradimento della stessa.
- La veste grafica della scheda elettorale non può fondare l'attribuzione di un voto a una lista in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda tale effetto.
- Non è utilizzabile come tertium comparationis una disciplina elettorale regionale diversa quando la disciplina assunta come termine di confronto contiene un'espressa previsione normativa dell'imputazione del voto al candidato Presidente alla coalizione collegata, previsione assente nella legge applicabile al caso concreto.
- L'interpretazione della legge elettorale che evita di estendere automaticamente alla lista il voto espresso soltanto per il candidato Presidente è compatibile con la libertà e la personalità del voto, poiché tutela la scelta dell'elettore di sostenere il candidato senza sostenere la lista collegata.
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