Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva riformato in parte la condanna di primo grado per reati fallimentari e fiscali. I motivi principali: 1) errata applicazione della legge fallimentare e vizi di motivazione con riferimento alla qualificazione della bancarotta distrattiva (pre-fallimentare vs post-fallimentare). La difesa sosteneva che i beni contestati erano rimasti presso la committente Gottardo s.p.a. e che la distrazione sarebbe avvenuta prima del subentro dell'imputato, richiedendo quindi l'accertamento del pericolo concreto per i creditori (reato di bancarotta pre-fallimentare, reato di pericolo concreto). 2) vizio relativo alla contestazione del reato fiscale (art. 10-ter D.lgs. 74/2000): si contestava l'affermazione della responsabilità senza l'acquisizione della dichiarazione fiscale, basandosi solo su estratti di ruolo/ cartelle di pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo di bancarotta fraudolenta distrattiva: ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio di merito affinché la Corte d'appello chiarisca il momento della distrazione (prima o dopo la dichiarazione di fallimento) e valuti, se pre-fallimentare, la pericolosità concreta del depauperamento ex ante (anche con eventuale rinnovazione istruttoria sul valore dei beni). Quanto al resto del ricorso (in particolare il motivo relativo al reato fiscale), la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato e ha confermato la statuizione di merito in quella parte.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216
art. 216 (commi relativi alla bancarotta patrimoniale e alla bancarotta post-fallimentare)
La Corte interpreta l'art. 216 distinguendo tra bancarotta pre-fallimentare (reato di pericolo concreto, punibile se l'atto di distrazione è idoneo a mettere in pericolo la garanzia dei creditori e tale pericolo permane fino all'apertura della procedura) e bancarotta post-fallimentare (riferita a beni pervenuti al fallito dopo la dichiarazione di fallimento). Si richiede al giudice valutazione della qualità e della pericolosità del distacco patrimoniale, non la sola constatazione dell'atto distrattivo.
Legge fallimentare (richiamo artt. 217-224 L.F.)
artt. 217-224 L.F. (bancarotta documentale e altre fattispecie)
Richiamati per il contesto delle contestazioni fallimentari; la Corte evidenzia la necessità di corretta applicazione e motivazione delle fattispecie previste dalla legge fallimentare in relazione alle condotte contestate.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
art. 10-ter (delitti fiscali relativi all'omesso versamento di IVA)
La Corte ricorda che, per la configurabilità del reato previsto dall'art. 10-ter, non è necessario acquisire in processo la dichiarazione fiscale nel fascicolo: è sufficiente che il giudice, con motivazione adeguata, accerti oltre ogni ragionevole dubbio che l'omissione riguardava l'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale presentata.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen. (limiti di motivazione per ricorso in Cassazione)
Richiamato per indicare che i motivi di ricorso sono stati formulati nei limiti richiesti per la motivazione.
Massime di principio
- Quando si contesta una distrazione di beni in seno a un fallimento, occorre prima chiarire temporalmente se la condotta è antecedente o successiva alla dichiarazione di fallimento: la distinzione è cruciale perché profili di rilevanza penale e di valutazione del danno ai creditori differiscono.
- La bancarotta patrimoniale pre-fallimentare è oggi interpretata come reato di pericolo concreto: non basta provare l'esistenza dell'atto distrattivo, bisogna dimostrare (ex ante) che la sottrazione fosse idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori; il valore, la natura dei beni e il contesto economico sono elementi decisivi.
- Il giudice d'appello è obbligato a confrontare puntualmente le deduzioni difensive relative alla qualificazione della condotta (pre/post fallimento) e a motivare espressamente la valutazione della pericolosità concreta; l'omissione di tale scrutinio può determinare l'annullamento con rinvio.
- Sono utili e spesso determinanti gli "indici di fraudolenza" (es. comportamento dell'amministratore, connessioni con altre imprese, situazione patrimoniale, anomalie contabili) per ricostruire il dolo e la pericolosità del depauperamento.
- Nelle contestazioni fiscali (art. 10-ter), non è sempre necessaria l'acquisizione della dichiarazione in fascicolo: il giudice può ritenere provato il fatto anche tramite altri documenti (estratti di ruolo, cartelle) purché la motivazione sia solida e non viziata.
- In casi simili è consigliabile raccogliere e preservare documentazione precisa circa la collocazione fisica dei beni, contratti d'appalto, comunicazioni con la committente, inventari, documenti della curatela e perizie di valore, per poter dimostrare destinazione, valore e tempistica delle operazioni.
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