Cassazione Civile, Sentenza n. 6892/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva respinto l'opposizione a due sanzioni amministrative: (1) parcheggio in zona regolamentata senza titolo autorizzatorio e (2) sosta nello stallo riservato ai disabili senza esposizione dell'originale del contrassegno, essendo stata esibita solo una fotocopia in attesa di rinnovo; la ricorrente contestava la necessità dell'esposizione dell'originale e sosteneva la validità del contrassegno durante la procedura di rinnovo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha confermato che, alla data della contestazione, il possesso del contrassegno non esonerava dal pagamento della sosta nelle aree a pagamento e che la deroga economica introdotta con norme successive non era applicabile. Sul secondo punto ha ritenuto che l'esposizione dell'originale del contrassegno è richiesta dalla normativa vigente per consentire i controlli e prevenire abusi; la fotocopia non è idonea e la mera riconsegna dell'originale all'amministrazione in vista del rinnovo non giustifica la sosta senza un titolo originale sostitutivo (duplicato, titolo provvisorio o altro equipollente). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), art. 188
Stabilisce che gli enti devono predisporre strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide e che l'accesso a tali strutture è autorizzato dal sindaco nei limiti regolamentari; il beneficio è limitato ai veicoli effettivamente al servizio della persona disabile.
D.P.R. 495/1992, art. 381 (regolamento di attuazione)
Prevede le modalità del contrassegno invalidi e, nella formulazione vigente, richiede l'esposizione dell'originale per i controlli; la Corte ha interpretato la norma come esigente l'uso dell'originale per prevenire abusi e consentire l'accertamento in assenza del titolare.
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 12
Prevede il rilascio comunale del contrassegno per persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e la sua esposizione sulla parte anteriore del veicolo; la Corte ha richiamato la normativa per confermare la natura personale del contrassegno.
D.P.R. 610/1996, art. 217 (modifica normativa)
Ha precisato la natura personale e la validità nazionale del contrassegno; citato per spiegare l'evoluzione normativa circa l'uso del contrassegno.
D.P.R. 151/2012, art. 1 (lett. a)
Ha ulteriormente disciplinato l'obbligo di esposizione in originale del contrassegno in caso di utilizzazione, richiamato per delineare lo stato normativo vigente al momento della sentenza.
D.L. 10 settembre 2021, n. 121 (introduzione del comma 3-bis all'art. 181 CDS)
Ha disposto, con effetto dal 1.1.2022, la possibilità di sosta gratuita per i veicoli al servizio di persone con disabilità nelle aree a pagamento quando gli stalli riservati sono occupati o indisponibili; la Corte ha precisato che tale disposizione non era applicabile alla data dell'infrazione oggetto del processo.
Decreto Ministeriale 5 luglio 2021 (istituzione piattaforma unica nazionale dei contrassegni)
Ha reso possibile associare contrassegni a targhe e controlli in tempo reale; la Corte lo cita per spiegare che solo con tale sistema è possibile un controllo puntuale e che, prima di esso, l'uso dell'originale era necessario per prevenire abusi.
Massime di principio
- Il contrassegno per disabili, se utilizzato, deve essere esposto in originale sul veicolo per permettere i controlli; una fotocopia non è idonea salvo che non sia stato rilasciato un titolo provvisorio o un duplicato in originale.
- La disponibilità del contrassegno da parte del titolare non produce automaticamente esenzione dal pagamento della sosta nelle aree a pagamento, salvo specifiche disposizioni normative entrate in vigore successivamente all'evento.
- Se l'originale è temporaneamente non disponibile per pratiche di rinnovo, è onere del titolare richiedere un titolo sostitutivo (duplicato o titolo provvisorio) o dimostrare l'impossibilità di procurarselo per cause non superabili.
- Il beneficio connesso al contrassegno riguarda i veicoli effettivamente al servizio della persona disabile; la norma mira a tutelare la mobilità concreta, non a riconoscere vantaggi meramente economici.
- Le modifiche tecnologiche e amministrative (es. piattaforma nazionale) possono ridurre la necessità dell'esposizione fisica dell'originale, ma hanno efficacia solo dalla data di entrata in vigore prevista dalla normativa.
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