Sentenza n. 11387/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento Guardia di Finanza Centro Informatico Amministrativo Nazionale - ufficio trattamento economico personale in servizio - prot. -OMISSIS- datato -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della monetizzazione di 2 giorni di licenza ordinaria non fruiti nel 2020 e di 29 giorni non fruiti nel 2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della monetizzazione della licenza ordinaria non fruita prima del collocamento in congedo per limiti di età. Ha dedotto: violazione ed eccesso di potere in relazione al d.l. n. 95/2012 e al d.P.R. n. 254/1999, sostenendo che non avrebbe potuto fruire delle ferie perché assente dal servizio per una causa non imputabile alla propria volontà; violazione della circolare della Guardia di Finanza del 23 giugno 2014, concernente la gestione delle assenze dal servizio e la fruizione della licenza dopo l'aspettativa per infermità o la convalescenza; disparità di trattamento e contrasto con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-223/20 del 25 novembre 2021, in quanto il diritto dell'Unione riconoscerebbe, al momento del pensionamento, un'indennità finanziaria per le ferie non godute a causa di malattia. La resistente ha eccepito l'inammissibilità per mancata notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'incompetenza territoriale del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Non era necessaria la notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché l'atto proveniva dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, amministrazione non propriamente riconducibile al Ministero. È stata inoltre riconosciuta la competenza territoriale del TAR Lazio, poiché il provvedimento era stato emanato da un'autorità centrale e la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età impediva di radicare la competenza presso il TAR Abruzzo, sede dell'originario servizio. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la monetizzazione delle ferie sia ammessa solo quando la mancata fruizione non dipenda dalla volontà del lavoratore né sia a lui imputabile. L'art. 905, comma 2, del codice dell'ordinamento militare consente, in caso di malattia, di fruire dei periodi di licenza non goduti prima del collocamento in aspettativa per infermità; la disciplina attuativa della Guardia di Finanza rimette al militare la scelta tra la conversione dei giorni di licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza e la non conversione, conservando così la possibilità di fruire delle ferie al termine della malattia. Poiché il ricorrente aveva espressamente scelto di non convertire i giorni di licenza ordinaria e non aveva quindi fruito delle ferie per una scelta libera e consapevole, la mancata fruizione non era imputabile all'amministrazione o a cause esterne. Non sussisteva pertanto il diritto all'indennità sostitutiva. Ricorso respinto e spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135
le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi
Il divieto generale di monetizzazione deve essere interpretato in modo compatibile con il diritto costituzionale ed eurounitario alle ferie, consentendo l'indennità quando la mancata fruizione sia incolpevole.
art. 36 Cost.
La disciplina delle ferie deve salvaguardare il diritto irrinunciabile al riposo e la tutela economica sostitutiva quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il diritto alle ferie annuali retribuite e all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto opera quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per cause non imputabili; non impone l'indennità se il lavoratore, posto in condizione di fruire delle ferie, vi rinuncia consapevolmente.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Osta al diniego automatico dell'indennità per ferie non godute fondato sul contenimento della spesa pubblica, ma non tutela il lavoratore che abbia deliberatamente omesso di fruire delle ferie pur potendolo fare.
art. 905, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare)
prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti
In caso di malattia, consente la fruizione dei periodi di licenza non goduti prima del collocamento in aspettativa per infermità; secondo il TAR, la disciplina attuativa rimette al militare la scelta tra conversione in licenza straordinaria di convalescenza e conservazione della licenza ordinaria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non può essere applicato in modo assoluto: alla cessazione del rapporto spetta l'indennità sostitutiva quando sia certo che il mancato godimento delle ferie dipenda da una causa non imputabile al lavoratore, quale l'impossibilità derivante da malattia o da condotte dell'amministrazione.
- Il diritto all'indennità sostitutiva non sussiste quando il lavoratore, posto in condizione effettiva di fruire delle ferie, abbia scelto liberamente e consapevolmente di non fruirne o di non adottare l'opzione organizzativa che ne avrebbe consentito il godimento.
- Nel regime dell'art. 905, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il militare affetto da malattia può scegliere tra la conversione dei giorni di licenza ordinaria non fruiti in licenza straordinaria di convalescenza e la conservazione della licenza ordinaria per fruirne successivamente; l'esercizio consapevole della scelta di non convertire i giorni esclude, in caso di successiva cessazione del rapporto, la monetizzazione se la mancata fruizione è riconducibile a tale scelta.
- La competenza territoriale per l'impugnazione di un provvedimento emanato da un'autorità centrale si radica presso il TAR Lazio; la precedente sede di servizio del dipendente non conserva rilievo quando il rapporto sia cessato per raggiunti limiti di età.
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