Provvedimento del 23/11/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce, per i soggetti colpiti dal terremoto in Abruzzo, le modalità e i termini per riprendere gli adempimenti tributari sospesi e per rateizzare i versamenti non eseguiti, a decorrere da gennaio 2011, senza sanzioni né interessi.
Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari sospesi per il sisma Abruzzo 2009
Ripresa degli adempimenti tributari sospesi per gli eventi sismici del 6 aprile 2009
Il provvedimento disciplina la ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari sospesi per effetto delle misure adottate a seguito del sisma che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009. In attuazione dell’articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, viene fissata la disciplina operativa per la presentazione delle dichiarazioni e per la rateizzazione dei debiti fiscali sospesi.
Ambito soggettivo di applicazione
Il provvedimento si applica ai soggetti, diversi da quelli già individuati dal provvedimento del 16 marzo 2010, rientranti nelle seguenti categorie:
- persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari superiore a 200.000 euro e sostituti d’imposta, individuati dall’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, per i quali la sospensione degli adempimenti tributari è scaduta il 30 giugno 2010;
- persone fisiche di cui alla medesima ordinanza, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, per i quali la sospensione scade il 20 dicembre 2010.
Adempimenti tributari da effettuare entro gennaio 2011
I soggetti interessati devono recuperare gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione entro il mese di gennaio 2011.
In particolare:
- le dichiarazioni fiscali da presentare nei termini compresi nel periodo di sospensione devono essere assolte entro il 31 gennaio 2011;
- le dichiarazioni vanno trasmesse telematicamente, direttamente o tramite i soggetti abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando i modelli relativi ai periodi d’imposta interessati;
- i modelli sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze;
- nella casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice “4” se la dichiarazione si riferisce all’anno d’imposta 2008 e il codice “3” se si riferisce all’anno d’imposta 2009.
Per alcuni contribuenti è prevista una modalità alternativa di presentazione:
- chi ha percepito redditi dichiarabili con il modello 730, anche nel caso in cui debba compilare i quadri RM, RT, RW o AC del modello Unico, e chi avrebbe dovuto presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, può presentare la dichiarazione su modello UNICO Persone Fisiche presso un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con provvedimento del 13 marzo 2008.
Gli adempimenti diversi dalle dichiarazioni, purché scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati anch’essi entro il 31 gennaio 2011.
Comunicazioni dei sostituti d’imposta
Per consentire ai contribuenti di versare correttamente le ritenute non operate nel 2010 su richiesta dei contribuenti stessi, i sostituti d’imposta devono comunicare ai sostituiti, entro il mese di dicembre 2010, l’ammontare delle ritenute alla fonte sospese nel corso del 2010.
Versamento rateale delle imposte sospese
La ripresa della riscossione dei tributi sospesi avviene, in linea generale, mediante un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.
Sono ricompresi in tale disciplina:
- i versamenti mensili e trimestrali dell’IVA scaduti nel periodo di sospensione, nonché l’IVA dovuta in dichiarazione per gli anni 2008 e 2009 non versata;
- il saldo dell’IRES e dell’IRPEF, comprese le addizionali, l’IRAP e le imposte sostitutive dovute per i periodi d’imposta 2008 e 2009;
- gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010 scaduti nel periodo di sospensione;
- le imposte dovute dai contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e non hanno subito le trattenute delle somme a debito risultanti dai prospetti di liquidazione;
- le imposte dovute dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che hanno chiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute nell’anno 2009, nonché le ritenute risultanti dalla comunicazione del sostituto d’imposta;
- i versamenti delle imposte dovute sulla base di dichiarazioni presentate da contribuenti con periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare;
- i tributi diversi da quelli specificamente elencati, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione.
Per i versamenti devono essere utilizzate le ordinarie modalità di pagamento e i codici tributo previsti per ciascun tributo e per ciascun anno d’imposta. Se l’importo complessivo di una rata è inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di tale soglia.
Modalità di trattenuta per lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati
I contribuenti con redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione che intendono avvalersi della rateazione possono chiedere che il sostituto d’imposta trattenga gli importi dovuti dalle erogazioni mensili e provveda al versamento.
Se le somme mensili erogate non sono sufficienti a coprire l’intero importo delle rate relative alle diverse imposte:
- il sostituto d’imposta ne informa il percipiente;
- il percipiente deve fornire la provvista necessaria oppure effettuare direttamente i successivi versamenti.
Le operazioni eseguite e i versamenti effettuati devono essere indicati nel CUD e nel modello 770.
Effetti della ripresa della riscossione
La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.
Motivazioni e quadro normativo richiamato
Il provvedimento ricostruisce il quadro delle sospensioni già disposte a favore dei soggetti colpiti dal sisma:
- il decreto MEF 9 aprile 2009 ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti per persone fisiche, anche sostituti d’imposta, residenti nella provincia dell’Aquila, e per soggetti diversi dalle persone fisiche con sede legale o operativa nella stessa provincia;
- il provvedimento del 16 marzo 2010 ha disciplinato la ripresa per i soggetti residenti nei comuni fuori dal cratere e per gli istituti di credito e assicurativi;
- l’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3837 del 30 dicembre 2009 ha prorogato la sospensione fino al 30 giugno 2010 per i comuni del cosiddetto “cratere”, esclusi gli istituti di credito e assicurativi;
- l’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha ulteriormente previsto la proroga fino al 20 dicembre 2010 per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.
Il provvedimento chiarisce che, per i soggetti del cratere, la ripresa della riscossione dei tributi non versati e l’esecuzione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti devono avvenire da gennaio 2011 secondo le modalità indicate.
Riferimenti normativi essenziali
Sono richiamati, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 aprile 2009;
- decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
- decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780;
- decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837;
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pubblicazione
È previsto che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate valga come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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