Provvedimento del 30/11/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina, a decorrere dai dati relativi all'anno 2010, modalità tecniche, termini e tracciati record per diverse comunicazioni all'Anagrafe tributaria: dati su naviglio e aeromobili, interessi passivi, premi assicurativi, contributi previdenziali e, per le assicurazioni, anche il contributo al SSN. Definisce invio telematico, controllo, annullamento/sostituzione, comunicazione negativa e strutture dei file.
Comunicazioni all'anagrafe tributaria
Comunicazioni all'anagrafe tributaria
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplina l'aggiornamento delle specifiche tecniche per varie comunicazioni all'Anagrafe tributaria, con efficacia a partire dai dati relativi all'anno 2010. Vengono definiti soggetti obbligati, modalità di trasmissione, termini, regole di sicurezza, gestione degli esiti e tracciati record per diverse tipologie di comunicazione.
Ambito delle comunicazioni disciplinate
Sono ricomprese le seguenti comunicazioni:
- dati relativi a navi, galleggianti e unità da diporto, nonché iscrizioni, trascrizioni, dichiarazioni di armatore, note e cancellazioni;
- dati relativi agli aeromobili, iscrizioni, variazioni e cancellazioni;
- dati delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali;
- dati sui soggetti che hanno stipulato contratti di assicurazione, esclusi quelli di responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie.
Per le comunicazioni assicurative sono inoltre previsti, per alcune sezioni, i dati relativi ai contributi previdenziali e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Modalità di trasmissione
Le comunicazioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti del soggetto obbligato. Per la trasmissione devono essere utilizzati i software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
È ammesso l'invio tramite intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 322/1998. Gli archivi da trasmettere non possono superare la dimensione di 3 MegaByte.
Termini di trasmissione
Il termine ordinario per l'invio delle comunicazioni è fissato al 30 aprile di ogni anno.
Trattamento e sicurezza dei dati
I dati confluiscono nell'Anagrafe tributaria per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
Il trattamento avviene secondo principi di riservatezza e protezione dei dati personali, minimizzando l'uso dei dati personali e privilegiando analisi anonime; l'identificazione dei contribuenti avviene solo in caso di controlli fiscali.
La sicurezza della trasmissione è garantita dal sistema telematico mediante controllo accessi, crittografia e cifratura degli archivi. Gli archivi del sistema informativo sono protetti da sistemi di autorizzazione agli accessi e da copie di sicurezza conservate per il tempo necessario al controllo fiscale.
Ricevute, scarti e correzioni
La trasmissione si considera effettuata quando è completata la ricezione del file, salvo scarto per:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- codice duplicato;
- file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto obbligato in caso di invio da intermediario;
- errori tali da pregiudicare le informazioni contenute nel file.
Gli esiti sono comunicati telematicamente all'utente, che deve ripresentare correttamente la trasmissione entro i termini previsti. In caso di errori che portano alla mancata accettazione, i dati corretti devono essere ritrasmessi entro 30 giorni.
L'Agenzia rilascia una ricevuta telematica con data e ora di ricezione, identificativo del file, protocollo attribuito e numero delle comunicazioni contenute. Le ricevute sono rese disponibili entro cinque giorni lavorativi dall'invio corretto e restano disponibili per almeno trenta giorni lavorativi.
Annullamento e comunicazione sostitutiva
L'annullamento dei file inviati è consentito entro 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica. La comunicazione sostitutiva può essere trasmessa dopo 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.
Comunicazione negativa
Se nell'anno non vi sono dati da trasmettere, i soggetti obbligati devono inviare una comunicazione negativa, composta dai soli record di testa e di coda.
Struttura generale dei file
Le forniture hanno lunghezza fissa di 1.800 caratteri per record e si compongono di:
- record di testa, tipo 0;
- record di dettaglio, variabile secondo la tipologia di comunicazione;
- record di coda, tipo 9.
I record contengono campi posizionali a lunghezza fissa, e in coda sono previsti caratteri di controllo CR/LF. Sono previste regole specifiche per la sequenza dei record, la presenza di un solo record di testa e di un solo record di coda, e per la gestione di comunicazioni negative e annullamenti senza record di dettaglio.
Comunicazioni relative a navi, galleggianti, unità da diporto e aeromobili
Per le comunicazioni marittime e nautiche e per quelle del Registro Aeronautico Nazionale sono definiti tracciati specifici di testa, dettaglio e coda.
Per il naviglio:
- il record di dettaglio distingue tra inserimento, variazione e cancellazione;
- in caso di cancellazione sono richiesti data di cessazione, tipologia di cessazione e, se del caso, sigla del nuovo ufficio marittimo o codice dello Stato estero;
- in caso di variazione sono richiesti i dati del soggetto titolare/utilizzatore, della titolarità/possesso, della eventuale società di leasing e del naviglio;
- per i natanti è prevista la lunghezza articolata in metri e centimetri;
- in caso di naviglio cointestato, i dati devono essere riportati in record contigui e non in file distinti.
Per gli aeromobili:
- il record di dettaglio distingue inserimento, variazione e cancellazione;
- in caso di cancellazione sono richiesti data di cessazione, tipologia di cessazione e, se del caso, codice dello Stato estero;
- in caso di variazione sono richiesti i dati del soggetto titolare/utilizzatore, della titolarità/possesso, della eventuale società di leasing e dell'aeromobile;
- per gli aeromobili cointestati valgono regole analoghe di contiguità dei record.
Comunicazioni su interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali
Il provvedimento disciplina, per i dati previsti dall'art. 78, commi 25 e 26, della legge 413/1991, specifiche fornitura e tracciati record.
Per gli interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui:
- il record di dettaglio distingue mutui con un solo intestatario e mutui cointestati;
- sono richiesti i dati anagrafici dell'intestatario o cointestatario, i dati del mutuo, gli importi delle rate e degli interessi/oneri accessori;
- per i cointestati è prevista la gestione di percentuali, progressivo e totale cointestatari, con controllo di coerenza tra quote e importi;
- per i mutui cointestati i record devono essere contigui.
Per premi assicurativi e previdenza complementare:
- sono previste sezioni separate nel tracciato;
- per i premi assicurativi vengono richiesti i dati del contraente, della polizza, del tipo di contratto e del premio versato;
- per la previdenza complementare vengono richiesti i dati dell'intestatario, della polizza e l'ammontare dei premi versati.
Per i contributi previdenziali e assistenziali:
- il record di dettaglio comprende i dati dell'intestatario e, se presente il campo relativo al soggetto diverso, i dati di quest'ultimo;
- sono previsti campi per contributi alla forma pensionistica obbligatoria, contributi integrativi e contributi versati per soggetto diverso.
Comunicazioni relative ai contratti assicurativi diversi dalla RC e dall'assistenza
Per le aziende, istituti, enti e società che comunicano dati sui contratti di assicurazione esclusi quelli di responsabilità civile e di assistenza/garanzie accessorie, il tracciato prevede:
- un record di dettaglio per stipula, variazione o risoluzione del contratto;
- i dati del contratto, del premio lordo annuo e totale, del capitale assicurato, della data di stipula, della durata e, in caso di risoluzione, della data di risoluzione;
- i dati del contraente persona fisica o giuridica.
È allegata anche la tabella dei codici delle assicurazioni, utilizzabile per il progressivo n. 4 del record di dettaglio 1, con codici per infortuni, malattia, corpi di veicoli, merci trasportate, incendio, altri danni ai beni, responsabilità civile, credito, cauzione, perdite pecuniarie, tutela legale, assistenza e vita.
Regole tecniche comuni dei record
Le specifiche tecniche richiedono:
- record di 1.800 byte;
- campi posizionali a lunghezza fissa;
- utilizzo di caratteri maiuscoli;
- assenza di caratteri speciali;
- importi espressi in euro, in parte intera, senza decimali;
- per i valori negativi inserimento del segno meno, senza segno più per i positivi;
- codici fiscali formalmente corretti e, ove richiesto, registrati in Anagrafe tributaria;
- caratteri di controllo finali CR/LF.
Le tabelle tecniche descrivono inoltre gli allineamenti e i formati ammessi per i diversi tipi di dato, tra cui alfanumerico, codice fiscale, partita IVA, date, numeri, province, percentuali e carati.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento è motivato dall'esigenza di razionalizzare e aggiornare la struttura tecnica dei tracciati, migliorando i flussi di trasmissione e il controllo della qualità dei dati. Introduce in particolare la comunicazione negativa e la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva dopo il termine utile per l'annullamento.
La ridefinizione dei tracciati è inoltre finalizzata a consentire la raccolta di informazioni sul contributo al Servizio Sanitario Nazionale come quota deducibile del premio pagato per assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i principali riferimenti citati figurano:
- DPR 605/1973, art. 7, commi 11 e 12, e art. 6, comma 1, lettere f) e g-ter);
- d.lgs. 300/1999;
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate;
- DPR 322/1998;
- decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
- DM 21 ottobre 1999;
- DM 27 gennaio 2000;
- D.M. 27 giugno 2000;
- legge 413/1991;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005.
Istruzioni generali di compilazione e controllo
L'allegato tecnico generale chiarisce che:
- ogni fornitura è composta da record di tipo 0, record di dettaglio e record di tipo 9;
- il record di testa contiene dati del soggetto obbligato, della tipologia di comunicazione, dell'anno di riferimento e dell'intermediario;
- il record di coda riproduce le stesse informazioni del record di testa;
- il file deve essere preventivamente controllato mediante Entratel o FileInternet, pena lo scarto della comunicazione;
- in caso di file superiore a 3 MB occorre predisporre più forniture;
- la sostituzione di un invio ordinario è consentita dal 31° giorno successivo alla ricezione del file ordinario, mentre l'annullamento è possibile entro il 30° giorno.
Le istruzioni ribadiscono anche le particolarità di alcune comunicazioni, come la nuova modalità di rappresentazione della lunghezza dei natanti e la tabella dei codici dei rami assicurativi basata sulla classificazione del d.lgs. 209/2005.
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