Provvedimento del 06/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello IVA 26, con istruzioni e specifiche tecniche, per l’adesione al regime di compensazione IVA tra controllanti e controllate e per la comunicazione delle variazioni. Il modello si presenta solo per via telematica, sostituisce i modelli IVA 26 e IVA 26-bis cartacei e si applica alle adesioni e variazioni relative all’anno d’imposta 2011.
Approvazione del modello IVA 26 per il regime IVA di gruppo e trasmissione telematica
Approvazione del modello IVA 26 per l’adesione al regime delle controllanti e controllate
Il documento approva il nuovo modello IVA 26, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, per la dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e per la comunicazione delle variazioni intervenute successivamente. Il provvedimento aggiorna la modulistica al contesto normativo vigente e sostituisce i precedenti modelli cartacei IVA 26 e IVA 26-bis.
Ambito di applicazione e finalità
Il modello è destinato agli enti o società controllanti che intendono avvalersi, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell’IVA disciplinata dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, attuativo dell’articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il modello deve essere utilizzato anche per comunicare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, le variazioni dei dati indicati nella dichiarazione di adesione.
Struttura del modello
Il modello si compone di:
- un frontespizio, con l’informativa sul trattamento dei dati personali e i dati identificativi dell’ente o società controllante;
- due quadri:
- Quadro A, dedicato alle società che partecipano alla compensazione dell’IVA;
- Quadro B, dedicato alle società che partecipano alla catena di controllo ma non alla procedura di compensazione.
È previsto l’inserimento dei dati anche mediante più moduli, progressivamente numerati, quando il numero delle società eccede la capacità di un singolo modulo.
Reperibilità, stampa e caratteristiche tecniche
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sui rispettivi siti internet. Può essere prelevato anche da altri siti, purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’Allegato A e con l’indicazione del sito di provenienza e degli estremi del provvedimento.
È autorizzata la stampa del modello secondo le caratteristiche tecniche dell’Allegato A, che disciplinano:
- formato A4 e struttura dei fogli;
- caratteristiche della carta;
- impaginazione e area grafica;
- colori consentiti per la stampa tipografica e monocromatica.
Modalità di presentazione telematica
La trasmissione del modello deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente oppure tramite intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Le modalità tecniche sono indicate nell’Allegato B.
Il soggetto incaricato della trasmissione deve rilasciare al contribuente:
- un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente;
- copia dell’attestazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’attestazione costituisce prova della presentazione. Il modello, sottoscritto sia dal soggetto incaricato sia dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
Termini di presentazione e decorrenza
La dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio ed ha effetto per l’anno stesso in cui è presentata. Nelle istruzioni viene specificato che il termine è il 16 febbraio.
La comunicazione delle variazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
Il modello si applica a decorrere dalle dichiarazioni di adesione e dalle comunicazioni di variazione relative all’anno d’imposta 2011.
Disciplina sostanziale dell’Iva di gruppo
Il documento richiama che il regime è disciplinato dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979 e riguarda le società controllanti e controllate che soddisfano il requisito del possesso, diretto o indiretto, di azioni o quote in misura superiore al 50% del capitale fin dall’inizio dell’anno solare precedente.
La dichiarazione di adesione:
- manifesta la volontà di avvalersi della liquidazione IVA di gruppo;
- porta a conoscenza degli uffici interessati la scelta del regime;
- attesta la sussistenza dei requisiti per le società partecipanti.
La dichiarazione è vincolante per l’intero anno solare in cui è presentata, salvo il sopravvenire di variazioni che facciano venir meno i requisiti.
Compilazione del frontespizio
Nel frontespizio devono essere indicati i dati dell’ente o società controllante e i dati del rappresentante firmatario.
Tipo di dichiarazione
Devono essere barrate le caselle:
- Adesione, per la dichiarazione di ingresso nel regime;
- Variazione, per le successive comunicazioni di variazioni.
Periodo di riferimento
Va indicato l’anno d’imposta per il quale si utilizza la procedura di compensazione IVA di gruppo.
Dati dell’ente o società controllante
Devono essere indicati i dati identificativi della controllante. Per i soggetti non residenti sono richiesti anche:
- lo Stato estero di residenza;
- il codice Stato estero;
- il numero di identificazione IVA dello Stato estero, per i soggetti residenti in altro Stato membro UE.
Natura giuridica
Il documento riporta una tabella generale dei codici di natura giuridica per soggetti residenti e non residenti, da scegliere in funzione del tipo di soggetto dichiararante.
Dati del rappresentante firmatario
Devono essere indicati:
- codice fiscale del sottoscrittore;
- codice di carica;
- dati anagrafici;
- dati di residenza, se il soggetto risiede all’estero.
Se la dichiarazione è presentata da una società per conto della controllante, va compilato anche il campo “Codice fiscale società dichiarante” e il relativo codice di carica. Sono richiamate le principali ipotesi, tra cui rappresentante fiscale, incorporante e rappresentante negoziale.
Sottoscrizione e numero moduli
La firma va apposta nel riquadro dedicato dal soggetto avente rappresentanza. Va inoltre indicato il numero di moduli compilati per i quadri A e B.
Impegno alla presentazione telematica
Il riquadro è compilato e sottoscritto solo dall’intermediario. Devono essere indicati:
- codice fiscale dell’intermediario;
- numero di iscrizione all’albo, se CAF;
- data dell’impegno;
- codice 1 o 2 nell’apposita casella, secondo che la dichiarazione sia stata predisposta dal contribuente o da chi effettua l’invio.
Compilazione del Quadro A
Il Quadro A riguarda le società partecipanti alla compensazione IVA.
Nel rigo A1 vanno indicati i dati dell’eventuale società che possiede la maggioranza delle azioni dell’ente o società controllante e che ha rinunciato ad avvalersi della liquidazione di gruppo. Nei righi da A2 ad A5 si indicano le società controllate.
Per ciascun rigo sono richiesti, a seconda dei casi:
- data di decorrenza del possesso;
- partita IVA;
- denominazione o ragione sociale;
- natura giuridica;
- partita IVA, denominazione o ragione sociale e percentuale di possesso del soggetto che detiene il controllo;
- firma del rappresentante legale della società controllata.
In caso di adesione, la data di decorrenza non può essere successiva all’anno indicato nel frontespizio diminuito di 1.
Per le variazioni:
- nel rigo A1 si indicano le variazioni relative alla controllante;
- il campo 5 è usato per l’estinzione della controllante a seguito di fusione, con codice 1 per fusione propria e codice 2 per fusione per incorporazione;
- il campo 6 individua il caso di interruzione o prosecuzione del regime o altre ipotesi, con specifici codici da 1 a 4.
Per i righi da A2 ad A5 le variazioni riguardano le società controllate. Il campo 8 individua la causale di uscita o ingresso nel regime con codici da 1 a 5, tra cui cessazione attività, passaggio del controllo a soggetto esterno, operazioni straordinarie, ingresso nel corso dell’anno e ipotesi residuali.
Compilazione del Quadro B
Il Quadro B riguarda le società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA.
Il quadro serve a documentare i soggetti della catena di controllo che giustificano il regime, ma che non partecipano alla liquidazione di gruppo. In caso di controllo indiretto plurimo, vanno indicati prima i soggetti che hanno prodotto la rinuncia e poi gli anelli intermedi; non vanno riportati gli anelli finali che non partecipano alla compensazione.
Per il rigo B1 e gli eventuali righi successivi si indicano:
- data di decorrenza;
- partita IVA;
- denominazione o ragione sociale;
- natura giuridica;
- dati della società che detiene il controllo;
- eventuale rinuncia;
- firma del rappresentante legale;
- codice finale.
In caso di adesione, il rigo B1 è compilato secondo le regole previste per documentare la catena di controllo. In caso di variazione, devono essere riportate le modifiche relative ai soggetti già indicati in precedenza.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
L’Allegato B disciplina in dettaglio il formato dei dati da inviare telematicamente.
Struttura della fornitura
La fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri, con i seguenti tipi:
- record A: testa della fornitura, con dati del fornitore e dell’invio;
- record B: dati del frontespizio;
- record C: dati contabili;
- record Z: coda della fornitura, con dati riepilogativi.
Sequenza dei record
La sequenza deve rispettare:
- un solo record A, come primo record;
- per ogni dichiarazione, un record B e tanti record C quanti necessari;
- un solo record Z, come ultimo record.
Regole sui record e sui campi
I record A, B e Z sono a campi posizionali. I record C hanno una prima parte posizionale e una seconda parte non posizionale costituita da una tabella di elementi campi-codice/campo-valore.
Sono previste regole di compilazione rigorose, tra cui:
- controlli di allineamento e formato, la cui violazione comporta scarto della dichiarazione;
- inizializzazione con spazi della tabella non posizionale;
- uso del segno meno per gli importi negativi e assenza del segno più per i positivi;
- impiego di caratteri maiuscoli per i dati alfabetici;
- eventuale continuazione di dati alfanumerici oltre i 16 caratteri con un ulteriore elemento che inizia con “+”.
Controlli sul codice fiscale e sugli altri dati
Il codice fiscale del contribuente, riportato nel frontespizio e duplicato su ogni record, deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. Analoghe regole valgono per il codice fiscale del rappresentante e dell’intermediario.
Sono previsti casi di scarto, tra cui:
- mancata registrazione del codice fiscale in Anagrafe Tributaria;
- uso di un precedente codice fiscale in caso di omocodia risolta dall’Agenzia;
- difformità dei dati rispetto alle specifiche tecniche.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il documento contiene l’informativa ex articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I dati raccolti nella dichiarazione sono trattati per finalità di:
- liquidazione;
- accertamento;
- riscossione delle imposte.
Il trattamento è effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari previsti dalla legge. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nei casi previsti da norme di legge o regolamento.
L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione o opposizione nei limiti dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Ministero dell’Economia e delle Finanze o all’Agenzia delle Entrate. Non è richiesto il consenso al trattamento, poiché i soggetti pubblici e gli intermediari operano in base a obblighi di legge.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- decreto ministeriale 13 dicembre 1979;
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- articolo 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il provvedimento è datato Roma, 6 dicembre 2010, e la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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