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Circolare

Circolare numero 09 del 05-03-1996 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama la disciplina che esclude dalla base imponibile contributiva i servizi di mensa e trasporto predisposti dal datore di lavoro e i relativi importi sostitutivi entro determinati limiti. Indica che, sulla base dell’adeguamento ISTAT per il 1995 pari al 5,4%, i valori degli importi sostitutivi sono stati rivalutati e valgono dal 1° gennaio 1996. Sono quindi riportati i nuovi importi per mensa/vitto, buono pasto e trasporto.

Aggiornamento degli importi sostitutivi di mensa, vitto e trasporto validi dal 1° gennaio 1996

Aggiornamento degli importi sostitutivi di mensa, vitto e trasporto

La circolare aggiorna gli importi sostitutivi rilevanti ai fini contributivi per i servizi di mensa, vitto e trasporto, richiamando la disciplina che ne consente l’esclusione dalla base imponibile entro specifici limiti. L’aggiornamento è effettuato in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per l’anno 1995, pari al 5,4%, e i nuovi valori risultano applicabili dal 1° gennaio 1996.

Quadro normativo

Viene richiamato l’art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La disposizione prevede che, a decorrere dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1994, siano esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, e per gli effetti sulle relative prestazioni, i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse all’attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi nei limiti stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Criterio di rivalutazione annuale

Gli importi sostitutivi della mensa, del vitto e del trasporto sono stati determinati con Decreto Ministeriale 3 marzo 1994, che ha previsto una rivalutazione annuale pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per il 1995 la variazione accertata è stata del 5,4%.

Importi aggiornati dal 1° gennaio 1996

Sulla base di tale adeguamento, la circolare rende noti i valori validi dal 1° gennaio 1996:

  • importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: L. 2.190 per pasto;
  • buono pasto: L. 9.856 per pasto;
  • importo sostitutivo del servizio di trasporto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: L. 27.378 mensili.

La circolare ha quindi funzione meramente informativa e di aggiornamento dei limiti economici applicabili ai fini contributivi.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma dispone che, dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per contributi previdenziali e assistenziali i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori, nonché i relativi importi sostitutivi entro i limiti fissati con decreto ministeriale.

Aggiornamento annuale degli importi sostitutivi

Gli importi sostitutivi della mensa, del vitto e del trasporto sono stati fissati dal Decreto Ministeriale 3 marzo 1994, che prevede la loro variazione annuale in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per l’anno 1995 tale variazione è risultata pari al 5,4%.

Valori validi dal 1° gennaio 1996

A seguito della rivalutazione effettuata sulla base dell’indice ISTAT 1995, la circolare riporta i valori aggiornati validi dal 1° gennaio 1996: importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi, L. 2.190 per pasto; buono pasto, L. 9.856 per pasto; importo sostitutivo del servizio di trasporto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi, L. 27.378 mensili.

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