Sentenza n. 15108/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione e riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli elenchi regionali dei fornitori soggetti al ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato nove provvedimenti, deducendo vizi propri degli atti statali e regionali adottati per la determinazione del superamento dei tetti di spesa e per l’individuazione degli importi posti a carico dei fornitori di dispositivi medici, nonché l’illegittimità della normativa primaria istitutiva e disciplinante il meccanismo del payback. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando il 25% degli importi originariamente addebitati e dichiarando di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i nove motivi di ricorso. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere richiesta dalla ricorrente: in assenza del deposito, da parte dell’amministrazione regionale, della documentazione prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, non ricorrevano i presupposti formali per la dichiarazione legislativamente prevista di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, le deduzioni e la documentazione prodotte dalla ricorrente dimostravano il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito, poiché il pagamento della quota ridotta del 25% comportava l’estinzione dell’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e precludeva ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligazione. Il giudice ha inoltre rilevato che la definizione agevolata consentiva di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso: non l’eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, ma l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Ritenuto che – pur non potendo questo Tribunale provvedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei termini espressamente previsti dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 in assenza del deposito da parte dell’amministrazione regionale della documentazione che la stessa aveva l’onere di versare in atti ai sensi della predetta disposizione – quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente appaia in ogni caso idoneo a determinare il venir meno del potere di questo Tar di pronunciarsi nel merito del ricorso.
La definizione agevolata del payback, mediante versamento della quota ridotta prevista dalla legge, estingue l’obbligazione del fornitore e preclude ulteriori azioni giudiziarie collegate agli importi dovuti. Tuttavia, la specifica cessazione della materia del contendere prevista dalla disposizione richiede anche l’adempimento dell’onere documentale posto a carico dell’amministrazione regionale; in mancanza, il giudizio può comunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il pagamento abbia eliminato l’utilità concreta della decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto conseguentemente di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di poter compensare integralmente le spese del giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
Il ricorso è improcedibile quando, per una sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione; in tal caso il giudice può definire il processo senza esaminare il merito delle censure.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.
La pronuncia camerale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere adottata secondo la disciplina processuale richiamata dal giudice.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa o fattuale elimina l’utilità concreta perseguita dal ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- L’adesione a un meccanismo legale di definizione agevolata che estingue l’obbligazione oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali fa venir meno l’interesse alla decisione, anche se il ricorrente consegue un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale può essere subordinata a specifici adempimenti documentali dell’amministrazione; se tali adempimenti mancano, il giudice può dichiarare comunque l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della prova dell’avvenuta definizione sostanziale della controversia.
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