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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05818/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione, poi riassunta davanti al giudice tributario dopo declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avverso un pignoramento presso terzi notificato dall’agente della riscossione sulla base di sei cartelle di pagamento. In primo grado la C.T.P. ha dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle e parzialmente per altre due, rigettando il resto perché riteneva provata la notifica degli atti prodromici. In appello il contribuente ha contestato, tra l’altro, la prescrizione dei crediti relativi alle cartelle nn. 063 e 928 per mancata notifica di atti interruttivi e l’inesistenza di una valida intimazione di pagamento del 2017; ha inoltre contestato la corretta gestione della cartella n. 556. La C.T.R. ha accolto solo in parte l’appello, ritenendo non provata la notifica della cartella n. 859, affermando la prescrizione per la cartella n. 556 quanto alle voci soggette a termine quinquennale e ritenendo invece validamente notificata, con rito degli irreperibili, l’intimazione relativa alle cartelle nn. 063 e 928. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda di prescrizione delle cartelle 063 e 928; 2) violazione delle norme sulla notificazione, per avere la CTR ritenuto valida una notifica ex art. 143 c.p.c. o comunque per irreperibilità assoluta senza che nella relata fossero indicate le ricerche effettivamente svolte. L’agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale per violazione dell’art. 2946 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere quinquennale la prescrizione dei crediti I.R.P.E.F. della cartella n. 556, che invece sarebbero soggetti a prescrizione decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la CTR non avesse omesso di pronunciare sulla prescrizione delle cartelle 063 e 928, ma l’avesse implicitamente disattesa ritenendo valida la notifica dell’intimazione del 2017. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento del 27.9.2017 relativa alle cartelle nn. 063 e 928, perché nella relata non risultavano le ricerche effettive necessarie per qualificare la situazione come irreperibilità assoluta. Ha poi accolto parzialmente il ricorso incidentale dell’agente della riscossione, chiarendo che per i crediti I.R.P.E.F. della cartella n. 556 la prescrizione è decennale, mentre restano quinquennali sanzioni e interessi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in parte e la causa decisa nel merito quanto alla nullità della notifica dell’intimazione del 2017 per le cartelle 063 e 928; per il residuo, relativo alla cartella n. 556 limitatamente ai crediti I.R.P.E.F., è stato disposto rinvio alla Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia rigettato implicitamente la questione con una decisione incompatibile su un punto logicamente presupposto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare un vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la questione era stata implicitamente decisa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro usato per denunciare la violazione delle norme sulla notifica e sulla prescrizione.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la notifica, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell’irreperibilità assoluta solo se preceduta da ricerche effettive.

  • art. 140 c.p.c.

    citato nel confronto tra forme di notificazione, ma la Corte ha chiarito che la scelta della procedura per irreperibilità assoluta richiede verifiche preliminari specifiche.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato per analogia quanto al contenuto minimo delle ricerche e della relata; il solo mancato rinvenimento del nominativo su citofono o cassetta postale non basta.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata tra quelle sulla notificazione degli atti della riscossione.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata tra quelle sulla notificazione dell’intimazione e sull’azione esecutiva della riscossione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    la notifica secondo il rito degli irreperibili ex art. 60, comma 1, lett. e), richiede che il notificatore svolga e attesti ricerche idonee a verificare l’irreperibilità assoluta.

  • art. 2946 c.c.

    per i crediti erariali I.R.P.E.F. la prescrizione ordinaria è decennale, non quinquennale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    gli interessi si prescrivono nel termine quinquennale.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    le sanzioni tributarie, in assenza di giudicato, soggiacciono a prescrizione quinquennale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato in relazione all’onere di specifica trascrizione degli atti/processi rilevanti nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur senza un’espressa trattazione, rigetti implicitamente una questione perché incompatibile con la soluzione adottata su un punto logicamente presupposto.
  • La notificazione degli atti impositivi eseguita per irreperibilità assoluta del destinatario è valida solo se il notificatore compie e documenta ricerche effettive nel comune del domicilio fiscale, idonee a verificare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel luogo; il semplice mancato rinvenimento del nominativo su citofono o cassetta postale non basta.
  • La nullità della notificazione non è sanata per raggiungimento dello scopo se il destinatario non propone tempestiva impugnazione dell’atto notificato, quando l’impugnazione sia comunque ammissibile.
  • Per i crediti tributari erariali I.R.P.E.F., in difetto di una specifica disciplina derogatoria, si applica la prescrizione ordinaria decennale; invece sanzioni e interessi seguono il diverso termine quinquennale previsto dalle rispettive norme.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per contestare una decisione implicita di rigetto; in tal caso la doglianza va veicolata come violazione di legge o vizio di motivazione, nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneNullità

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