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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04271/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero notificato dall'Amministrazione finanziaria per il recupero di un aiuto di Stato ritenuto incompatibile, relativo all'IRPEG non versata su redditi prodotti nel 1999 da attività diverse dalla produzione e distribuzione di energia elettrica. L'atto comprendeva anche gli interessi. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Cassazione aveva accolto solo un motivo relativo alla corretta decorrenza e al criterio di ricalcolo degli interessi, rinviando alla CTR. In sede di rinvio la CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione principale, ma ha accolto la domanda della società di condanna dell'Agenzia al pagamento degli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 sulla somma restituita, dal versamento del giugno 2009 fino all'effettivo rimborso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 e 44 d.P.R. n. 602 del 1973: da un lato sostenendo che la domanda di interessi sulla somma rimborsata fosse nuova e quindi inammissibile nel giudizio di rinvio; dall'altro sostenendo, nel merito, che l'art. 44 citato si applichi solo agli interessi dovuti sulla restituzione di imposte indebitamente versate, non anche agli interessi versati e poi rimborsati come nel caso di specie.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del motivo, ritenendo che le due censure formulate dall'Agenzia, pur cumulate in un solo motivo, fossero chiaramente distinguibili. Nel merito ha ritenuto infondata sia la doglianza processuale sia quella sostanziale. Quanto al profilo processuale, ha affermato che il giudizio di rinvio è sì un processo chiuso, ma la domanda di interessi sulla somma rimborsata non era nuova, poiché riguardava accessori del credito già escluso dalla Cassazione e il pagamento era intervenuto in corso di causa, rendendo irrilevante il richiamo alle domande originarie. Quanto al profilo sostanziale, ha ritenuto che l'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, letto in collegamento con l'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, fondi un'obbligazione ex lege assimilabile alla condictio indebiti e volta a reintegrare il contribuente della diminuzione patrimoniale subita per il mancato godimento delle somme versate; tale disciplina si applica anche alle somme versate a titolo di interessi, non solo ai tributi in senso stretto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite in favore della società resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato come norma processuale per dedurre la nullità della decisione impugnata per violazione di legge processuale

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dall'Agenzia a sostegno del limite alle domande proponibili nel giudizio di rinvio; la Corte ne ha implicitamente ribadito la funzione di delimitare il thema decidendum nel processo chiuso di rinvio

  • art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973

    interpretrato come norma che riconosce gli interessi dovuti sulla somma da restituire al contribuente per reintegrare la perdita patrimoniale conseguente al mancato godimento del denaro versato, applicabile anche a somme restituite se versate a titolo di interessi

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come base dell'obbligo di rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza favorevole al contribuente e, quindi, della correlata obbligazione restitutoria con interessi

  • artt. 9 e 11 Regolamento (CE) n. 794/2004

    evocati nella vicenda originaria per il calcolo degli interessi da recupero di aiuti di Stato

  • art. 24, comma 4, d.l. n. 185 del 2008

    richiamato nella vicenda originaria come norma di rinvio alle disposizioni europee sul calcolo degli interessi

  • art. 11 del Regolamento (CE) n. 271/2008

    indicato come testo applicabile ratione temporis per il ricalcolo annuale degli interessi in sostituzione del criterio quinquennale previgente

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il divieto di domande nuove opera nei limiti del thema decidendum residuo, ma non impedisce la richiesta di accessori di un credito la cui debenza sia stata esclusa o ridimensionata dalla sentenza di cassazione, specie quando il pagamento sia intervenuto in corso di causa.
  • L'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 va letto in chiave restitutoria: gli interessi servono a reintegrare il contribuente per la mancata disponibilità delle somme indebitamente versate, e non sono limitati ai soli versamenti aventi natura di imposta in senso stretto.
  • L'obbligo di rimborso previsto dall'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 genera un'obbligazione ex lege assimilabile alla condictio indebiti, con conseguente applicazione degli interessi legali o fiscali sulla somma da restituire.
  • In sede di cassazione, la censura di inammissibilità non è accolta se, pur contenendo doglianze eterogenee, il motivo consente comunque di individuare con chiarezza le questioni processuali e sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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