Cassazione Penale, Sentenza n. 18578/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva annullato la precedente ordinanza del G.I.P. e revocato la custodia cautelare in carcere. Il Procuratore deduceva due motivi: (1) inosservanza e errata applicazione dell'art. 56 c.p. – sostenendo che, alla luce delle intercettazioni e degli atti (chiamate anonime, lancio di teste di animale, presentazione e incontro con la vittima), gli indagati avevano approntato e iniziato ad attuare un piano estorsivo idoneo e non equivoco, e che l'assenza di una richiesta esplicita di denaro era conseguenza di fattori esterni non precludenti la configurabilità del tentativo; (2) vizio della motivazione e incoerenza nella esclusione della circostanza aggravante del metodo mafioso, per avere il Tribunale esaminato in modo frazionato le prove e non valutato unitariamente il significato simbolico del lancio delle teste di animale, la percezione della vittima circa la provenienza meridionale degli autori, la presentazione del soggetto come proveniente da Palermo e i collegamenti accertati di Sirchia Salvatore con contesti mafiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il Tribunale di Brescia non abbia correttamente applicato i principi sulla configurabilità del delitto tentato. La Corte ha concluso che gli atti descritti (telefonate anonime, lancio delle teste di animale, interventi organizzati, incontro con la vittima) erano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione dell'estorsione valutati ex ante, e che l'assenza della richiesta di denaro era dovuta a cause esterne alla volontà degli indagati (quindi compatibile con il tentativo incompiuto). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio; il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo e dovrà essere riesaminato dal Tribunale di rinvio nel caso in cui venga riconosciuto il tentativo di estorsione, con conseguente rimodulazione della valutazione circa l'aggravante mafiosa.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Il delitto tentato comprende sia il tentativo 'compiuto' sia quello 'incompiuto'; l'idoneità e la direzione non equivoca degli atti si valutano ex ante, tenendo conto delle circostanze conosciute e conoscibili, e atti preparatori possono integrare il tentativo se rivelano che l'agente ha approntato il piano criminoso e iniziato ad attuarlo
art. 629 cod. pen.
Norma che tutela dalla estorsione; la sentenza afferma che l'atto della minaccia (es. lancio di teste di animale) può rappresentare l'inizio della esecuzione dell'estorsione e integrare il tentativo anche se non segue la richiesta di denaro per cause estranee agli agenti
art. 49 cod. pen.
Disciplina il delitto impossibile per inidoneità del mezzo: la Corte distingue i casi di inefficienza strutturale assoluta (delitto impossibile) dalle situazioni in cui gli atti, valutati ex ante, sono idonei a realizzare l'illecito salvo eventi esterni imprevedibili
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Previsione dei motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per inosservanza e errata applicazione di norme penali (qui art. 56 c.p.), lett. e) per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo
art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante metodo mafioso)
La qualificazione mafiosa richiede una valutazione complessiva e non parcellizzata delle prove (comportamenti simbolici, percezione della vittima, provenienza/connessioni degli indagati). La questione è stata lasciata al tribunale di rinvio perché dipende dall'accertamento del tentativo
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza al giudice del rinvio: la sentenza ordina il rinvio del procedimento per nuovo esame al Tribunale di Brescia
Massime di principio
- Per valutare la configurabilità del tentativo è necessario un giudizio ex ante sulla idoneità degli atti: anche atti apparentemente preparatori possono integrare il tentativo se, considerati nel contesto, rivelano che l'agente ha approntato e iniziato ad attuare il piano criminoso
- L'assenza di una richiesta esplicita di denaro non esclude automaticamente il tentativo di estorsione quando la minaccia è effettivamente idonea a coartare la vittima e il mancato perfezionamento del reato sia dipeso da cause esterne non prevedibili
- La nozione di univocità dell'atto va intesa secondo la tesi soggettiva: rilevano le finalità rivelate dagli atti e dalle circostanze, anche se alcuni atti sono formalmente preparatori
- La qualificazione del metodo mafioso richiede una valutazione d'insieme delle prove (simbolismo delle condotte intimidatorie, percezione della vittima, presentazione del soggetto, relazioni pregresse e collegamenti con organizzazioni), evitando valutazioni parcellizzate
- In caso di dubbio sulla ricostruzione probatoria, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame, indicando i criteri giuridici corretti da applicare (es. valutazione ex ante), ma lasciando al giudice di merito la valutazione fattuale definitiva
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