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Legge

L.R. Sardegna 33/2020

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021

Normativa regionaleL.R. Sardegna 33/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sardegna per il 2021 dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, applicando l’art. 43 del d.lgs. 118/2011. Durante tale periodo impegni e pagamenti sono limitati agli stanziamenti di ciascun programma, con eccezione per spese obbligatorie e non frazionabili. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione, con effetti dal 1° gennaio 2021.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale 2021 per la Sardegna

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2021

La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, l’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2021. Si tratta di una misura temporanea e strettamente limitata al periodo iniziale dell’esercizio finanziario, adottata in applicazione della disciplina contabile armonizzata.

Ambito di applicazione e durata

L’autorizzazione riguarda il bilancio della Regione per l’anno 2021 ed è valida per un periodo di due mesi:

  • dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

La gestione provvisoria opera secondo gli schemi di bilancio della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11, relativi al bilancio di previsione triennale 2020/2022, come aggiornati dalla legge regionale di assestamento successiva alla parifica della Corte dei conti.

Regole per impegni e pagamenti

Durante l’esercizio provvisorio trovano integrale applicazione l’articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e i relativi principi contabili. Gli impegni e i pagamenti possono essere assunti solo entro i limiti previsti per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, calcolati al netto di:

  • quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario;
  • impegni già assunti sul pluriennale in esercizi precedenti;
  • importo accantonato al fondo pluriennale.

Deroga per spese obbligatorie

Il limite generale non si applica alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge, quando non siano suscettibili di impegno o pagamento frazionati in dodicesimi. La deroga vale anche nei casi in cui la normativa vigente stabilisca direttamente entità e scadenza delle erogazioni.

Entrata in vigore ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, ma produce effetti giuridici dal 1° gennaio 2021. Si tratta quindi di una disciplina destinata a operare solo per il breve periodo di avvio dell’esercizio 2021.

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