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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6893/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 6380/2019 che aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per euro 6.303.277,00 relativo alla registrazione della sentenza del Tribunale di Catania che enunciava fideiussioni; l'Agenzia sosteneva che tali fideiussioni, enunciate in provvedimento giudiziale, erano soggette all'imposta di registro proporzionale (art. 22 d.P.R. 131/1986 e art. 6 Tariffa Parte Prima) e che l'esenzione/agevolazione prevista per i finanziamenti a medio-lungo termine dall'art. 15 d.P.R. 601/1973 non poteva essere applicata per effetto del secondo comma dell'art. 15 e della previsione negoziata dalla Corte costituzionale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha ritenuto che, se le fideiussioni sono correlate a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine che hanno già scontato l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 15 e 17 del d.P.R. 601/1973, esse non possono essere soggette nuovamente all'imposta di registro in sede di enunciazione giudiziale. Pertanto l'imposta richiesta dall'Agenzia non è dovuta. Le spese di giudizio sono compensate

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. imposta di registro)

    art. 22; Tariffa Parte Prima, art. 6; art. 43 (Tariffa)

    L'art. 22 disciplina l'imposizione sugli atti enunciati; in linea generale gli atti enunciati sono soggetti all'imposta di registro, con base imponibile determinata sulla parte non ancora eseguita. Tuttavia l'art. 22 non riguarda l'enunciazione di atti esenti o di atti già soggetti ad imposta sostitutiva, che non possono essere assoggettati nuovamente senza autonomo presupposto impositivo. L'art. 6 della Tariffa elenca le garanzie come soggette a imposta proporzionale (0,50%) e l'art. 43 ne stabilisce la base imponibile (somma garantita)

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina fiscale delle imposte sugli enti creditizi e sulle operazioni di credito)

    art. 15; art. 16; art. 17

    L'art. 15 riconosce per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle stesse un regime agevolativo/esenzione con modalità dell'imposta sostitutiva; il secondo comma esclude l'estensione dell'agevolazione ad alcuni atti giudiziari. L'art. 17 stabilisce l'applicazione di un'imposta sostitutiva da parte degli enti che effettuano tali operazioni. La Corte ha interpretato che, per le operazioni che hanno già scontato l'imposta sostitutiva, non può sussistere una nuova imposizione sul medesimo oggetto quando questo venga enunciato in atti giudiziali

  • Costituzione / giurisprudenza costituzionale

    Sentenza Corte Costituzionale n. 7/1999

    La sentenza citata riguarda la legittimità costituzionale della disciplina dell'imposta di registro sugli atti enunciati e non incide, secondo la Corte, sulla specifica interpretazione del regime degli artt. 15 e ss. del d.P.R. 601/1973 in tema di operazioni di finanziamento e relative garanzie

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    es. Cass. sez. 5, n. 22829/2013; Cass. 18 aprile 2018 n. 9502; Cass. 4 luglio 2019 n. 17938; Cass. 24 marzo 2021 n. 8341; Cass. 31 marzo 2022 n. 10490

    Costante orientamento secondo cui gli atti già assoggettati ad imposta sostitutiva non possono essere nuovamente tassati per la semplice enunciazione in atti giudiziali; il d.P.R. 601/1973 e il d.P.R. 131/1986 devono essere letti in modo da evitare una duplicazione di imposizione

Massime di principio

  • Se una garanzia (fideiussione) è correlata a finanziamenti a medio-lungo termine che hanno già scontato l'imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15 e 17 d.P.R. 601/1973, la sua enunciazione in un provvedimento giudiziale non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986
  • L'art. 22 d.P.R. 131/1986 riguarda le disposizioni enunciate in atti ma non opera quando l'atto enunciato è esente o è già stato sottoposto ad imposta sostitutiva: occorre sempre verificare il regime fiscale sostanziale del negozio enunciato
  • La verifica fattuale è cruciale: per poter escludere la registrazione a carico della parte che enuncia la garanzia, deve risultare accertato (sui fatti) che la fideiussione sia effettivamente riconducibile a operazioni soggette al regime sostitutivo e che tale imposta sia stata applicata
  • Se non ricorrono i presupposti per l'imposta sostitutiva (ad esempio finanziamento non qualificabile come medio-lungo termine o mancata applicazione dell'imposta sostitutiva), la fideiussione enunciata resta soggetta all'imposta di registro proporzionale secondo la Tariffa
  • Per evitare duplicazioni di tassazione, l'interpretazione consolidata richiede di considerare la natura sostanziale dell'operazione più che la forma dell'enunciazione: l'ufficio deve dimostrare l'esistenza di un autonomo presupposto impositivo per pretendere una nuova imposizione
  • In contenziosi simili è opportuno produrre e valorizzare documentazione che dimostri l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (registro/quietanze/atti dell'ente) e il nesso tra fideiussioni enunciate e operazioni agevolate

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