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Legge

L.R. Basilicata 13/2016

NORME PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 13/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Basilicata disciplina interventi per accoglienza, tutela e integrazione di cittadini stranieri migranti, rifugiati, richiedenti asilo e apolidi. Istituisce Piano regionale biennale, coordinamento, osservatorio, consulta, registri e varie misure di sostegno sociale, lavorativo, sanitario e formativo. Il comma emergenziale del 2024 vale solo per l’anno 2024.

Accoglienza, tutela e integrazione dei migranti e dei rifugiati in Basilicata

Accoglienza, tutela e integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati in Basilicata

La legge regionale definisce un quadro organico di interventi per i cittadini stranieri migranti, i rifugiati e gli altri soggetti vulnerabili presenti o dimoranti in Basilicata. L’obiettivo è favorire accoglienza, protezione, inclusione sociale e accesso effettivo ai servizi, nel rispetto delle competenze regionali e delle norme statali e internazionali.

Finalità e destinatari

La Regione Basilicata promuove politiche volte a garantire pari opportunità di accesso ai servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, di conciliazione e di integrazione, con particolare attenzione alla tutela di donne e minori e al contrasto di discriminazioni e sfruttamento.

I destinatari sono:

  • cittadini di Stati non UE e cittadini neocomunitari regolarmente presenti o dimoranti sul territorio regionale, nei limiti della normativa vigente;
  • titolari di asilo, protezione sussidiaria o umanitaria e rifugiati presenti o in transito;
  • apolidi e richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti in Basilicata.

Sistema Integrato Regionale Migranti e Piano regionale per l’immigrazione

La Regione promuove il Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM) come modello di inclusione. Il Piano regionale per l’immigrazione, approvato dal Consiglio regionale, ha durata biennale e definisce le linee guida della programmazione integrata in favore dei destinatari della legge.

Il Piano:

  • si basa sui fabbisogni rilevati in Basilicata, nel quadro nazionale e comunitario;
  • si applica a tutti i destinatari con interventi specifici;
  • disciplina anche la gestione di flussi migratori straordinari dovuti a crisi internazionali, economiche, sociali o a instabilità politica;
  • prevede interventi straordinari di prima accoglienza per i soggetti aventi diritto a trattamento temporaneo di accoglienza;
  • indica indirizzi, strategie, obiettivi, risorse finanziarie, attività di monitoraggio e valutazione, azioni, soggetti ammissibili, risorse organizzative e tecniche, nonché modalità di selezione.

Coordinamento delle politiche per l’immigrazione

La Giunta regionale cura l’attuazione del Piano in collaborazione con le strutture regionali interessate. È istituito presso il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale il Coordinamento delle politiche per l’immigrazione, composto dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali o loro delegati e integrato da ulteriori organismi regionali e da soggetti istituzionali e associativi del settore operanti da almeno dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il Coordinamento, presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, svolge funzioni di indirizzo, raccordo e impulso, tra cui:

  • definizione metodologica del Piano;
  • messa in rete di progetti e azioni;
  • mobilitazione degli attori dell’accoglienza e integrazione;
  • attuazione di intese con Governo, enti locali, SPRAR e altri interventi di accoglienza, parti sociali e volontariato;
  • condivisione di standard operativi comuni;
  • promozione di programmi di protezione e inclusione sociale;
  • contributo alle linee guida per l’omogenea applicazione delle norme sanitarie regionali e nazionali;
  • promozione di alfabetizzazione, accesso ai servizi educativi, istruzione e formazione professionale, inserimento lavorativo, lotta al lavoro nero e al caporalato, sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, integrazione e comunicazione interculturale;
  • definizione annuale, tramite linee guida, di procedure, termini, criteri e modalità per i progetti e per l’erogazione dei contributi.

Osservatorio regionale sull’immigrazione

È istituito presso la Regione Basilicata l’Osservatorio sull’immigrazione, come organismo integrativo del Coordinamento. Esso vigila sul corretto svolgimento delle iniziative regionali in materia di immigrazione e interloquisce con cooperative e associazioni del territorio.

Tra i suoi compiti rientrano:

  • vigilanza sull’accesso ai servizi sociali;
  • promozione di percorsi formativi di integrazione;
  • controllo sull’attuazione del Piano regionale per l’immigrazione;
  • promozione di iniziative per la partecipazione pubblica dei cittadini stranieri, con attenzione a donne e minori;
  • rapporti con associazioni, cooperative, forze dell’ordine, Prefettura e Aziende sanitarie;
  • vigilanza sull’applicazione della legge;
  • redazione, con cadenza biennale, di un documento di sintesi da trasmettere al Consiglio regionale su temi, progetti, iniziative e criticità.

Il documento è integrato con dati provenienti, tra gli altri, da Prefettura, enti gestori dei servizi socio-assistenziali, agenzie per il lavoro, centri per l’impiego, Camera di commercio, ASL, uffici scolastici provinciali, privato sociale, volontariato e organizzazioni sindacali.

L’Osservatorio è composto da cinque componenti scelti tra consiglieri regionali in carica o soggetti indicati dal Consiglio regionale, dura due anni rinnovabili ma non oltre la consiliatura, è gratuito e le modalità di elezione sono demandate a un provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Interventi finanziabili e titolari

Il Piano regionale prevede finanziamenti per una pluralità di interventi, tra cui:

  • realizzazione del SIRM;
  • accoglienza e orientamento legale e sociale secondo standard analoghi allo SPRAR;
  • supporto all’inserimento lavorativo;
  • microcredito per nuove attività economiche di stranieri migranti e rifugiati;
  • assistenza a categorie vulnerabili;
  • mediazione linguistico-culturale nelle strutture sanitarie;
  • formazione degli adulti, alfabetizzazione, perfezionamento dell’italiano, riconoscimento dei titoli di studio e orientamento occupazionale;
  • iniziative culturali e formative sull’accoglienza, l’integrazione e il diritto d’asilo;
  • formazione interculturale per personale scolastico e operatori;
  • sostegno al diritto allo studio universitario per studenti e ricercatori stranieri;
  • formazione di mediatori culturali qualificati;
  • lavori su strutture abitative e centri di accoglienza, compreso affitto, arredo, manutenzione, ristrutturazione e recupero di immobili pubblici.

Per l’anno 2024, in caso di situazioni di emergenza e avvisi pubblici andati deserti, la Giunta regionale è autorizzata a mobilitare gli attori del sistema di accoglienza per interventi urgenti, utilizzando strutture esistenti e siti di proprietà dell’Ente in attesa del completamento dei centri regionali, anche con fondi regionali o comunitari destinati allo scopo.

Sono titolari degli interventi, nei rispettivi ambiti di competenza, Comuni, Province, enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, ATER e altri soggetti pubblici, nonché fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti in Basilicata con finalità di accoglienza e inclusione.

La legge privilegia gli interventi collegati allo sviluppo delle vocazioni agricole, industriali, turistiche e artigianali locali, anche tramite economia solidale, cooperativa e inclusione occupazionale di giovani e donne. I contributi regionali possono coprire al massimo l’80% del costo complessivo del progetto e sono favorite le forme associative tra i soggetti titolari.

Integrazione con la programmazione ordinaria regionale

La Regione deve coordinare la normativa settoriale e la programmazione di risorse nazionali e comunitarie per assicurare ai cittadini stranieri e ai rifugiati accesso effettivo a:

  • prestazioni sanitarie e socio-assistenziali;
  • servizi di conciliazione;
  • istruzione e formazione professionale;
  • inserimento lavorativo;
  • inclusione sociale;
  • politiche abitative.

Carta dei servizi, sportelli informativi e informazione

La Regione promuove, mediante protocolli specifici, una Carta dei servizi per cittadini stranieri migranti e rifugiati, finalizzata a fornire informazioni trasparenti sull’offerta dei servizi e sulle modalità di accesso.

Gli sportelli informativi collegati alla Carta devono orientare gli utenti al sistema integrato dei servizi e al quadro normativo, aiutando a superare gli ostacoli che impediscono la tutela dei diritti soggettivi.

Conferenza regionale per i migranti

Con cadenza biennale viene convocata la Conferenza regionale per i migranti, quale sede di partecipazione e confronto con istituzioni e organismi del settore, anche per raccogliere indicazioni utili alla redazione del Piano regionale per l’immigrazione.

Sono invitati di diritto l’UNHCR e il Servizio Centrale, con un proprio rappresentante ciascuno. Le risultanze della Conferenza sono trasmesse entro trenta giorni al Consiglio regionale, alle Commissioni competenti e alla Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati.

Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati

È istituita la Consulta regionale, con funzioni propositive e consultive in materia di integrazione sociale. Essa formula proposte e pareri sugli interventi regionali, promuove il lavoro di rete tra soggetti impegnati nella tutela dei diritti degli immigrati e favorisce la costituzione e lo sviluppo di associazioni e cooperative composte in prevalenza o esclusivamente da cittadini stranieri migranti e rifugiati.

La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno ed è composta da rappresentanti della Giunta regionale, dei dipartimenti regionali, delle comunità straniere, delle associazioni del settore, delle organizzazioni sindacali e datoriali e di altri enti istituzionali e accademici indicati dalla legge. È nominata all’inizio di ogni legislatura e dura fino alla sua scadenza. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta; in mancanza, la Consulta è comunque valida se è assicurata la maggioranza dei componenti.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve disciplinare con proprio provvedimento modalità e funzionamento della Consulta e del Centro studi e documentazione delle culture dei migranti.

Registro delle associazioni e degli enti e Registro dei mediatori culturali

La legge istituisce:

  • il Registro regionale delle Associazioni e degli Enti per i fenomeni migratori, presso il competente Ufficio del Dipartimento Presidenza;
  • il Registro regionale dei Mediatori culturali.

Per entrambi i registri, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, deve fissare modalità e criteri di iscrizione e tenuta con appositi provvedimenti entro i termini previsti dalla legge. Il Registro delle associazioni è funzionale anche al sostegno della formazione e aggregazione delle associazioni di cittadini stranieri migranti e rifugiati. Il Registro dei mediatori serve a disporre di soggetti specializzati per mediazione, accompagnamento e orientamento e per facilitare l’accesso ai servizi; gli iscritti possono essere utilizzati tramite protocolli d’intesa tra Regione ed enti interessati.

Aspetti finanziari e compensi

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti nei limiti delle risorse regionali, statali e comunitarie annualmente approvate con la legge di bilancio.

Ai componenti degli organismi previsti dalla legge non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e alle attività connesse.

La legge modifica inoltre una disposizione della legge regionale n. 10/2009, prevedendo che, per gli anni successivi, la Giunta regionale possa contribuire al piano di attività della fondazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Abrogazione e decorrenza

È abrogata la precedente legge regionale 13 aprile 1996, n. 21, sugli interventi a sostegno dei migranti in Basilicata e sull’istituzione della Commissione regionale dell’immigrazione.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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