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Legge

L.R. Basilicata 18/2016

“NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI CON TENSIONE NON SUPERIORE A 150.000 VOLT, NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, E DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI INDISPENSABILI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 18/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici fino a 150.000 V non appartenenti alla rete nazionale, incluse le connessioni per rinnovabili. Prevede procedimento ordinario e semplificato, effetti espropriativi, collaudi, risanamenti elettromagnetici e norme transitorie. Sono ricompresi termini stringenti, ma le disposizioni transitorie per impianti già esistenti erano per lo più a termine.

Autorizzazione di linee e impianti elettrici regionali

Autorizzazione di linee e impianti elettrici in Basilicata

La legge disciplina, nel territorio della Regione Basilicata, i procedimenti amministrativi relativi alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, fino a 150.000 volt, perseguendo tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza tecnica. La disciplina comprende anche le connessioni di impianti da fonti rinnovabili, le procedure semplificate, le varianti, i collaudi, i risanamenti elettromagnetici e alcune regole transitorie.

Ambito di applicazione e principi generali

Il testo si applica alle linee e agli impianti per trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, non inclusi nella rete di trasmissione nazionale. I procedimenti devono rispettare i principi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e semplificazione. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, valgono le norme statali vigenti, in particolare la legge n. 36 del 2001 sulla protezione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Definizioni rilevanti

La legge definisce le principali categorie tecniche e giuridiche utilizzate nel procedimento, tra cui alta, media e bassa tensione, elettrodotto, opere accessorie, aree tutelate, limiti di esposizione, valore di attenzione e obiettivi di qualità. Rilevano anche le nozioni di impianto di rete per la connessione, produttore e richiedente. È inoltre prevista una procedura di autorizzazione semplificata per specifiche tipologie di opere.

Competenze amministrative

L’autorizzazione ordinaria è rilasciata dalla Giunta regionale. Quando ricorrono i presupposti per la procedura semplificata e non è imposto il vincolo preordinato all’esproprio, il rilascio compete all’ufficio regionale competente, al termine del procedimento previsto dalla legge.

Accesso ai fondi per studi e tracciati

Per effettuare studi e indagini necessari alla progettazione, se non si ottiene il consenso dei proprietari, si applica la procedura espropriativa di accesso ai fondi prevista dal DPR n. 327 del 2001. I proprietari devono essere avvisati almeno 10 giorni prima e possono assistere alle operazioni, anche tramite un proprio tecnico di fiducia.

Piani di sviluppo della rete di distribuzione

I gestori degli elettrodotti per linee superiori a 30.000 volt presentano annualmente alla Regione e alla Provincia i programmi di sviluppo della rete, comprensivi anche dell’uso di reti intelligenti (Smart Grid).

Titoli abilitativi: regime ordinario, connessioni e attività escluse

La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici, comprese le relative opere accessorie, sono in via ordinaria soggetti ad autorizzazione. Lo stesso vale per le varianti che comportano aumento della tensione di esercizio rispetto all’autorizzazione originaria.

Per le connessioni di impianti di produzione da fonti rinnovabili, l’autorizzazione avviene nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel rispetto della normativa statale su campi elettromagnetici.

Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, inclusa la sostituzione di componenti per evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i soggetti e gli enti interessati.

È inoltre consentita, in assenza di opposizioni dei privati interessati e con acquisizione degli eventuali atti necessari, la realizzazione di impianti fino a 1.000 volt che si diramino da un impianto già autorizzato o assentito con procedura semplificata.

Procedura semplificata

La procedura semplificata si applica, nel rispetto della normativa ambientale e con obbligo di ripristino dei luoghi, alle seguenti opere:

  • linee aeree con tensione superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, lunghe non oltre 2.000 metri;
  • linee in cavo sotterraneo con tensione superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, su sedi stradali o suoli pubblici o privati previo consenso dei proprietari;
  • opere accessorie di tali impianti;
  • varianti complessive non superiori a 2.000 metri di elettrodotti esistenti tra 1.000 e 20.000 volt;
  • rifacimenti di elettrodotti tra 1.000 e 20.000 volt, anche con varianti di tracciato purché lo scostamento rispetto all’originario non superi 40 metri.

Per queste opere il richiedente presenta una denuncia con relazione tecnica, corografia e dichiarazione di avere acquisito gli assensi necessari e i consensi dei proprietari; decorso il termine di 30 giorni dalla denuncia, salvo divieto motivato della Regione, può iniziare i lavori.

Domanda di autorizzazione e pubblicità del procedimento

La domanda ordinaria va presentata alla Regione Basilicata con il piano tecnico delle opere, comprendente corografia, planimetria catastale e relazione tecnica. Copia della domanda va trasmessa ai Comuni interessati e alle amministrazioni competenti per i relativi pareri.

I pareri, nulla-osta e assensi devono essere resi entro 90 giorni; decorso il termine, si intendono favorevolmente espressi secondo la disciplina generale del silenzio-assenso, ove applicabile.

Il richiedente deve pubblicare l’avviso di deposito sul sito regionale e affiggerlo per 15 giorni all’albo pretorio dei Comuni interessati. Le osservazioni e opposizioni di titolari di interessi pubblici o privati devono essere presentate entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione.

Se i soggetti privati interessati sono in numero superiore a quello previsto dal DPR n. 327 del 2001, non sono dovuti avvisi individuali di avvio del procedimento.

Per linee e impianti MT e AT fino a 150.000 volt, il richiedente trasmette copia della domanda anche ad ARPA Basilicata per il parere sul rispetto dei limiti elettromagnetici. Per linee MT in conduttori nudi e in aereo sotto 30.000 V, e per le cabine MT/BT con tensione d’ingresso inferiore a 30.000 V, è sufficiente un’autocertificazione tecnica di conformità alle prescrizioni tecniche e ai limiti di legge.

Procedimento autorizzatorio e conferenza di servizi

La Regione trasmette al richiedente le osservazioni e opposizioni ricevute, assegnando 30 giorni per le controdeduzioni. Valutate queste ultime, rilascia il provvedimento autorizzativo e lo comunica agli interessati.

Il termine generale per concludere il procedimento è di 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito; per i procedimenti non soggetti a VIA, il termine è ridotto a 120 giorni.

La Regione può indire, anche su istanza del richiedente, una conferenza di servizi per acquisire tutti gli atti di assenso necessari entro i termini previsti.

Opere di connessione da fonti rinnovabili

Le linee e gli impianti elettrici connessi a impianti di produzione da fonti rinnovabili, come individuati dalle linee guida ministeriali del 10 settembre 2010, sono autorizzati nell’ambito del procedimento unico ex articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, indipendentemente dal soggetto richiedente.

Profili espropriativi, pubblica utilità e variante urbanistica

Quando il richiedente chiede anche la dichiarazione di pubblica utilità, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la conformità urbanistica, la domanda deve indicare le aree interessate e le ditte catastali. L’acquisizione degli assensi avviene in procedimento unico, con conferenza di servizi.

Il richiedente può anche domandare preliminarmente una conferenza di servizi preliminare.

La Regione comunica ai proprietari l’avvio del procedimento, salvo delega al richiedente; se i soggetti sono più di venti, si applicano le forme semplificate del DPR n. 327 del 2001. Le spese di comunicazione sono a carico del richiedente.

Il provvedimento finale autorizza l’opera, dichiara la pubblica utilità, dispone l’eventuale vincolo espropriativo, attesta la conformità urbanistica e, se necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici. Il titolo comprende anche la valutazione ambientale o la valutazione di incidenza, se previste, e sostituisce ogni altra autorizzazione o assenso necessario.

La dichiarazione di pubblica utilità e il vincolo espropriativo possono essere richiesti anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione originaria, mediante apposita istanza. Lo stesso vale, per alcune opere minori o diramate, se in corso di realizzazione viene meno il consenso del proprietario o questi si oppone.

Occupazione anticipata e urgenza espropriativa

Per ragioni di urgenza, i decreti di esproprio o di occupazione d’urgenza possono essere emanati e eseguiti secondo la disciplina speciale richiamata dal DPR n. 327 del 2001. I decreti devono essere adottati entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.

Indennità di servitù di elettrodotto

La legge stabilisce criteri specifici per quantificare l’indennità dovuta per la servitù di elettrodotto, tenendo conto del DPR n. 327 del 2001. Il valore varia in funzione delle aree occupate, della fascia di transito per il controllo e della destinazione colturale dei terreni interessati. Per le servitù inamovibili il valore è aumentato del 50% rispetto a quello dell’elettrodotto amovibile.

Comunicazione di fine lavori e verifiche

Entro 120 giorni dall’entrata in esercizio di un impianto con tensione superiore a 1.000 volt, il gestore deve comunicare alla Regione la fine lavori, indicando la data di esercizio e attestando la conformità al progetto autorizzato e alle prescrizioni tecniche.

La Regione può verificare la conformità dell’opera nei 120 giorni successivi alla comunicazione.

Regime urbanistico ed edilizio

La realizzazione di linee e impianti elettrici non è soggetta a permesso di costruire o ad altri titoli edilizi di cui al DPR n. 380 del 2001.

Le cabine elettriche primarie e secondarie, quando comportano opere edilizie con strutture di fondazione, sono invece soggette a titolo edilizio, acquisibile anche in conferenza di servizi. Tali opere sono esonerate dal contributo di costruzione e non si computano nella volumetria consentita dallo strumento urbanistico.

Se l’area non ha destinazione urbanistica conforme, il Comune esprime il proprio parere entro 90 giorni; decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. L’autorizzazione regionale determina la localizzazione definitiva e costituisce variante urbanistica ed edilizia.

Revoca, diffida e sospensione

L’autorizzazione può essere revocata se il titolare non adempie alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nel titolo e persiste nell’inadempimento dopo diffida. La diffida deve disporre la sospensione dell’opera, assegnare un termine di almeno 120 giorni per adempiere e avvertire della possibile revoca e demolizione.

La Regione può anche sospendere l’autorizzazione in presenza di sopravvenuti pericoli per l’incolumità o la salute pubblica. Se il pericolo non consente il ripristino dell’esercizio, segue la revoca.

Inamovibilità degli elettrodotti

Gli elettrodotti con tensione nominale pari o superiore a 130.000 volt sono considerati inamovibili, salvo quanto previsto dalla disciplina sugli spostamenti per pubblico interesse.

Gli elettrodotti con tensione inferiore a 130.000 volt si presumono amovibili, salvo dichiarazione di inamovibilità richiesta dal gestore al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Collaudo e certificazione di esecuzione

Le linee e gli impianti con tensione superiore a 20.000 volt devono essere sottoposti a collaudo entro 24 mesi a partire dal terzo anno dalla messa in esercizio. Il collaudatore è nominato dalla Regione tra tecnici qualificati indipendenti dal titolare dell’autorizzazione. Le spese sono a carico del titolare.

Il collaudo verifica funzionalità, conformità al progetto e alle prescrizioni, nonché il rispetto di ogni altro obbligo autorizzativo. Per opere realizzate con materiali e strutture già sottoposti a collaudi tipo, alcuni accertamenti sono sostituiti da attestazione dell’esercente.

Le linee fino a 20.000 volt si intendono collaudate con certificato di conformità rilasciato dall’esercente o da tecnico qualificato. Il certificato va trasmesso alla Regione, che in caso di esito negativo procede con le misure previste dalla legge.

Sono escluse dal collaudo e/o dalla certificazione le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.

Spostamenti o modifiche per pubblico interesse

Per prevalenti ragioni di pubblico interesse, la Regione può ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti autorizzati, determinando anche l’indennizzo dovuto all’esercente e il soggetto onerato del pagamento.

Il provvedimento vale come autorizzazione alla variante concordata con l’esercente, produce effetti di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Risanamento degli elettrodotti e campi elettromagnetici

Quando sarà emanato il decreto statale sui criteri di elaborazione dei piani di risanamento previsti dalla legge n. 36 del 2001, i gestori degli elettrodotti dovranno presentare alla Regione una proposta di piano entro 12 mesi.

La Regione approva la proposta entro 60 giorni, sentiti i Comuni interessati e ARPAB. Il piano deve contenere progetti di risanamento e cronoprogramma, dando priorità alle situazioni con livelli più elevati di inquinamento elettromagnetico in prossimità di aree residenziali, scolastiche, sanitarie o di permanenza superiore a quattro ore, con attenzione alla popolazione infantile.

L’approvazione del piano equivale ad autorizzazione. Gli oneri sono a carico dei titolari degli elettrodotti. In caso di inerzia nella presentazione o nell’attuazione dei piani, la Regione può intimare l’adempimento e, se necessario, disporre la disattivazione cautelativa degli impianti secondo la legge statale.

Disposizioni transitorie per impianti preesistenti

Per gli elettrodotti fino a 150.000 volt già in esercizio prima dell’entrata in vigore della legge e privi di autorizzazione, l’esercente poteva chiedere l’autorizzazione entro 2 anni dall’entrata in vigore, con elenco impianti, corografia e relazione tecnica.

La Regione, entro 60 giorni, prendeva atto dell’elenco e lo pubblicava sul proprio sito; la pubblicazione equivaleva ad autorizzazione, salvi gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche.

Gli impianti già autorizzati prima dell’entrata in vigore e non ancora collaudati, nonché quelli autorizzati tramite la procedura transitoria, si intendono collaudati tramite dichiarazione di conformità.

Regime per i procedimenti pendenti e abrogazioni

La nuova disciplina si applica ai procedimenti per i quali non fosse ancora scaduto il termine per le osservazioni, salvo opzione espressa del richiedente per l’applicazione della legge ai procedimenti in corso, limitatamente alle fasi non concluse.

Le disposizioni regionali incompatibili si intendono abrogate o derogate.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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