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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26454/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento del 12 maggio 2017 disposto nell'ambito di una procedura collettiva per sovradimensionamento strutturale. Il ricorrente censurava vizi procedurali e sostanziali: violazione della legge n. 223/1991 (art.4, art.5 e correlate), norme regionali (Regione Siciliana n.25/1993 e n.24/1976), disposizioni del CCNL formazione professionale (artt.34-35), incompletezza/irregolarità della comunicazione iniziale (rettifiche successive, mancata indicazione dei punteggi, mancata documentazione), applicazione delle cosiddette "quote rosa" nella selezione, utilizzo di bandi e assunzioni successivi che avrebbero reso inutile il licenziamento e mancata verifica di professionalità equivalenti/possibili ricollocazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva giudicato regolare la procedura collettiva e la comunicazione iniziale (ritenuta sufficientemente completa circa motivi, numeri e profili in esubero e l'impossibilità di misure alternative). La Corte ha ritenuto inammissibili diversi motivi per carenza di specificità e per violazione dei requisiti di autosufficienza del ricorso di cassazione (mancata riproduzione/indicazione dei documenti e del contenuto rilevante nel ricorso). Sul merito ha condiviso che la disciplina delle "quote rosa" non costituisce un criterio di scelta da inserire nella comunicazione iniziale ma un limite imposto dalla legge da applicare quando si individuano i lavoratori da licenziare; ha inoltre ritenuto rispettati i termini procedurali e infondate le censure sulla mancata indicazione dei punteggi e sugli altri profili sostanziali sollevati. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio e applicazione delle norme sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 12 maggio 1991 n. 223 (L.223/1991), art. 5, comma 2

    l'impresa non può altresì licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione

    La Corte interpreta la norma secondo il tenore letterale: il confronto della percentuale femminile va effettuato rispetto alle mansioni oggetto della procedura (ambito interessato), non sull'intero organico; la quota di occupazione femminile va preservata in proporzione nell'ambito dei posti interessati dalla riduzione.

  • Legge 12 maggio 1991 n. 223 (L.223/1991), artt. 4 e 5

    Richiamate in relazione ai termini e contenuti della comunicazione sindacale nelle procedure collettive: la comunicazione iniziale deve indicare motivi, numero dei profili in eccedenza e impossibilità di misure alternative; la comunicazione non può essere 'parcellizzata' e deve rappresentare l'assetto definitivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Limiti di cassazione invocati: i vizî di violazione di legge, carenza di motivazione e omessa pronuncia richiedono che il ricorrente indichi e produca nei modi prescritti gli atti/documenti rilevanti; in mancanza i motivi sono inammissibili.

  • Codice di procedura civile, art. 366 e art. 369

    Richiedono l'autosufficienza del ricorso di cassazione: il ricorrente deve specificare i fatti e riprodurre o indicare esattamente i documenti/prove impugnati e la loro collocazione in fascicoli; ciò è condizione di ammissibilità.

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Formazione Professionale 2011/2013, artt. 34 e 35

    Citate dal ricorrente come base di censura; la Corte ha ritenuto la contestazione generica e non specificata, perciò non esaminabile in cassazione.

  • Norme regionali Regione Siciliana n. 25/1993 e n. 24/1976

    Richiamate dal ricorrente; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per mancanza di specificità e mancata indicazione puntuale degli atti e dei profili di violazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Riferimento formale per l'accertamento delle condizioni che comportano l'eventuale raddoppio del contributo unificato in sede di Cassazione; la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio.

  • Varie disposizioni del codice di procedura civile (artt. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 132) richiamate nel ricorso

    Citate dal ricorrente a sostegno di doglianze procedurali; la Corte ha ritenuto che molte di tali censure fossero generiche, inammissibili o attinenti alla valutazione di fatto riservata al giudice del merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure collettive di licenziamento la comunicazione preventiva deve essere unica e sufficientemente dettagliata (motivi, numero e profili in esubero, impossibilità di misure alternative); rettifiche devono essere giustificate e non configurare parcellizzazione della procedura.
  • La disciplina sulle "quote" di genere (art.5, comma 2 L.223/1991) è un limite imposto dalla legge: il confronto percentuale va fatto rispetto alle mansioni interessate dalla procedura e non sull'intero organico; non costituisce un 'criterio di scelta' che deve obbligatoriamente essere anticipato nello schema iniziale di comunicazione.
  • Per ottenere l'ammissibilità di motivi di cassazione occorre rispettare gli obblighi di autosufficienza del ricorso (art.366 c.p.c.): riprodurre o indicare esattamente i documenti, i provvedimenti e la loro collocazione nel fascicolo; motivi generici o che chiedono una rinnovata valutazione del fatto sono inammissibili.
  • Le questioni relative alla valutazione della congruità dell'esubero, alla sussistenza del nesso causale o all'applicazione di criteri di scelta sono in primo luogo di merito: il giudizio di legittimità non sostituisce il sindacato sulle valutazioni di fatto salvo vizi di legge o carenza motivazionale evidente.
  • Chi censura l'omesso esame di atti o documenti in sede di merito deve riprodurne il contenuto e indicarne la tempestiva produzione: senza ciò il vizio non è esaminabile in Cassazione.
  • In caso di contestazione di assunzioni/bandi successivi all'avvio della procedura collettiva per dimostrare mancanza di nesso causale è necessario fornire elementi probatori chiari e specifici; argomentazioni generiche non bastano a invertire la valutazione di merito.

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