Sentenza n. 1364/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vicenza, sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 3 aprile 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente una somma complessiva riferita agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nonché a rifondere le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di piena esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il giudicato del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato notificato all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che l'esecuzione in sede di ottemperanza è esperibile anche per le statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'adempimento, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di costituire, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, la carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, secondo le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016, accreditandovi la somma stabilita dal giudicato, utilizzabile entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. È stato nominato commissario ad acta, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di subdelega, il quale dovrà intervenire su istanza del ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni. La penalità di mora non è stata riconosciuta allo stato, considerata la nomina del commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la condanna al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per applicarla, salva una successiva valutazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato risultante da sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30
Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell'esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
Istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sulla quale deve essere accreditata la somma dovuta in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della carta elettronica che l'Amministrazione deve costituire e rendere disponibile in esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la parte obbligata è una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre che il giudicato sia comprovato, sia stato notificato all'amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando il giudice abbia già predisposto una misura esecutiva mediante la nomina di un commissario ad acta; la sua applicazione può essere rivalutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
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