Sentenza del 22/04/2016 n. 3681 - Comm. Trib. Prov. Milano
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Principio di colpevolezza - Responsabilità del professionista condannato con sentenza penale - Assenza dell'elemento soggettivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità sanzionatoria è stata esclusa per assenza di colpa in senso giuridico. È stata ritenuta applicabile l’esimente prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, poiché il mancato pagamento era imputabile esclusivamente a un terzo e il contribuente aveva denunciato il fatto all’autorità giudiziaria. Resta comunque dovuto il tributo, perché l’esclusione riguarda le sanzioni e non l’obbligazione fiscale principale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’applicazione delle sanzioni tributarie sostenendo l’assenza dell’elemento soggettivo della violazione. Il mancato pagamento era dipeso esclusivamente dalla condotta fraudolenta del professionista incaricato, successivamente condannato penalmente per appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 del codice penale. Il contribuente aveva denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e non disponeva di competenze fiscali tali da consentirgli di prevedere o impedire la condotta del professionista.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Esclude la punibilità quando il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
La norma consente di escludere le sanzioni quando il contribuente dimostra che l’omissione è stata causata esclusivamente da un terzo, ha denunciato tempestivamente il fatto e non gli è imputabile alcuna colpa.
Art. 646 codice penale
La condanna penale del professionista per appropriazione indebita costituisce elemento rilevante per provare che il mancato adempimento fiscale è dipeso dalla condotta illecita del terzo incaricato.
Massime di principio
- Il contribuente può evitare le sanzioni tributarie, pur restando obbligato a pagare l’imposta, quando dimostra che l’inadempimento è dipeso esclusivamente dalla condotta fraudolenta del professionista incaricato.
- È essenziale denunciare il fatto all’autorità giudiziaria e fornire elementi concreti che provino l’affidamento dell’incarico, la condotta illecita del professionista e l’assenza di colpa del contribuente.
- L’affidamento degli adempimenti a un professionista non esonera automaticamente il contribuente dalle sanzioni: l’esimente opera solo se il contribuente ha adottato la diligenza ragionevolmente esigibile e non poteva prevedere o impedire l’illecito.
- La condanna penale del professionista è un elemento probatorio significativo, ma deve risultare anche il rapporto causale esclusivo tra la sua condotta e il mancato pagamento.
- L’assenza di competenze fiscali specialistiche del contribuente può rilevare per escludere la colpa, soprattutto quando il professionista è abilitato e apparentemente affidabile.
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