Cassazione Civile, Ordinanza n. 10237/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un acquirente aveva convenuto in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione di un contratto di compravendita avente ad oggetto un'autovettura usata, sostenendo che poco dopo l'acquisto il veicolo avesse manifestato un difetto al differenziale, tempestivamente denunciato e tale da integrare un vizio occulto non riconoscibile al momento della vendita. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo il vizio occulto e risolvendo il contratto; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, valorizzando la consulenza tecnica e ritenendo che il malfunzionamento fosse dovuto alla normale usura di un mezzo già molto usato, nonché che non fosse provata l'inidoneità del bene all'uso normale. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., sostenendo che la prova acquisita dimostrasse l'esistenza del difetto occulto e la sua non conoscibilità, e censurando la valutazione della corte territoriale sulle risultanze peritali e sul funzionamento successivo dell'auto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della consulenza tecnica, attività riservata al giudice di merito. Ha rilevato che la corte d'appello aveva escluso il vizio occulto sulla base di una motivazione congrua, ritenendo il difetto riconducibile alla normale usura di un veicolo usato e comunque accertando che l'autovettura era stata utilizzata per anni, assicurata e sottoposta con esito positivo a revisione, dunque idonea alla circolazione e non priva dell'uso normale. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, alla somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
richiamato come base della domanda di risoluzione del contratto proposta in primo grado
art. 1490 c.c.
la garanzia per vizi presuppone la presenza di un vizio occulto e l'inidoneità del bene all'uso normale; la sua esclusione in fatto rende infondata la pretesa
art. 1492 c.c.
richiamato nel ricorso quale norma sulla risoluzione/riduzione per vizi della cosa venduta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio denunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto
art. 380-bis c.p.c.
menzionato per il procedimento di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente a somme ulteriori per responsabilità processuale aggravata e a favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nella vendita di beni usati, l'accertamento circa la sussistenza di un vizio occulto e la sua incidenza sull'idoneità del bene all'uso normale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La deduzione di violazione degli artt. 1490 e 1492 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
- La garanzia per vizi non opera quando il difetto sia ricondotto dal giudice di merito alla normale usura del bene usato e il bene risulti comunque utilizzato, assicurato e idoneo alla circolazione dopo la vendita.
- Ai fini dell'esclusione della garanzia, rilevano non solo l'età e il chilometraggio del veicolo, ma anche gli elementi oggettivi che dimostrino il suo concreto funzionamento nel tempo successivo alla compravendita.
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