L.R. Toscana 65/2017
Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio, nato dalla fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, entrambi estinti da tale data. Disciplina successione nei beni, rapporti, personale, gestione provvisoria, continuità degli atti, contributi, assetto dei territori montani e subentro negli atti associativi, con obblighi e regimi transitori legati alla fase di avvio del nuovo ente.
Istituzione del Comune di Rio mediante fusione di Rio Marina e Rio nell'Elba
Istituzione del Comune di Rio
La legge regionale della Toscana istituisce, dal 1° gennaio 2018, il Comune di Rio mediante fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell’Elba, in provincia di Livorno. Il nuovo ente comprende l’intero territorio dei due comuni estinti, come delimitato dalla cartografia allegata alla legge.
Effetti della fusione e cessazione dei comuni originari
Alla data di efficacia della fusione i Comuni di Rio Marina e Rio nell’Elba cessano di esistere. Decadono i rispettivi sindaci, giunte e consigli comunali e i componenti cessano dalle cariche ricoperte.
Successione nei beni, nei rapporti e nel personale
Il Comune di Rio subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai comuni soppressi. Il personale dei due enti è trasferito al nuovo Comune di Rio, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, comprese le voci fisse e continuative e l’anzianità di servizio maturata.
Gestione commissariale e organizzazione provvisoria
Fino all’insediamento dei nuovi organi eletti, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario nominato secondo la normativa vigente. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni interessati, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa, decide il commissario. Salvo diversa previsione statutaria, la sede provvisoria è presso l’ex sede del Comune di Rio Marina. Le determinazioni provvisorie restano efficaci fino all’approvazione di disposizioni difformi da parte degli organi del Comune di Rio.
Continuità degli atti e disciplina transitoria
I regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci vigenti al 31 dicembre 2017 restano efficaci per gli ambiti territoriali e la popolazione dei rispettivi enti originari fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Rio. Le commissioni per il paesaggio nominate dai due comuni soppressi continuano ad operare per i rispettivi ambiti territoriali fino alla nomina della nuova commissione del Comune di Rio, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018. Ai fini dell’esercizio provvisorio, si applica la sommatoria degli stanziamenti di competenza dell’ultimo bilancio approvato dai due comuni per l’esercizio 2018.
Statuto, regolamento consiliare e municipi
Gli organi del Comune di Rio approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio entro sei mesi dalla loro elezione, salvo quanto previsto dal TUEL. Fino ad allora si applicano, se compatibili, lo statuto e il regolamento consiliare dell’estinto Comune di Rio nell’Elba vigenti al 31 dicembre 2017. Lo statuto può inoltre prevedere, ai sensi del TUEL, l’istituzione di municipi privi di personalità giuridica per preservare l’identità delle comunità originarie e favorire il decentramento di funzioni.
Contributi e benefici finanziari
Il Comune di Rio beneficia dei contributi statali previsti per i comuni istituiti per fusione e del contributo regionale disciplinato dall’articolo 64 della l.r. 68/2011, per misura e durata ivi stabilite.
Territori montani e classificazioni
Al Comune di Rio si applicano le disposizioni della l.r. 68/2011 sui territori montani, in relazione alle aree montane già appartenenti ai comuni estinti, senza perdita dei benefici e degli interventi speciali previsti in favore di tali territori da norme regionali, statali e dell’Unione europea. Resta ferma la classificazione statale di territorio montano.
Rapporti associativi e obblighi di esercizio associato
Dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio subentra negli atti associativi cui aderivano entrambi i comuni estinti e cessa da quelli sottoscritti soltanto da uno di essi. In ragione della popolazione superiore a 3.000 abitanti, il nuovo comune è esentato dagli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali derivanti dalla normativa statale richiamata. Resta inoltre obbligato per i rapporti verso terzi assunti dai comuni estinti per funzioni, servizi e attività affidati a soggetti terzi, per tutta la durata delle obbligazioni. Il Comune di Rio sostituisce i comuni estinti nell’ambito territoriale adeguato “Ambito 14”, con popolazione pari alla somma di quella dei due ex comuni.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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