Sentenza del 15/01/2016 n. 317 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - ISTANZA DI COMPUTO IN DIMINUZIONE PERDITE - Omesso invio della comunicazione di adesione - Inefficacia dell'istanza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di considerare inefficace l’istanza IPEC, cioè l’istanza di computo in diminuzione delle perdite fiscali, per il solo fatto che il contribuente non avesse inviato contestualmente la comunicazione di adesione prevista dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997. Il contribuente sosteneva che tale omissione non potesse comportare l’inefficacia dell’istanza, soprattutto perché le perdite da utilizzare erano state prodotte dalla stessa società consolidante e, quindi, l’Amministrazione non avrebbe dovuto svolgere ulteriori controlli sostanziali.
La decisione
La pretesa di inefficacia dell’istanza è stata esclusa. È stato ritenuto che non esista una disposizione normativa che colleghi automaticamente l’omesso invio della comunicazione di adesione all’inefficacia dell’istanza IPEC. Nel caso concreto, l’invio della comunicazione è stato considerato un adempimento meramente formale, poiché le perdite risultavano già prodotte dalla consolidante e non era necessaria un’ulteriore attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997
La norma prevede la comunicazione di adesione, ma la sua omissione non determina automaticamente, in assenza di una specifica previsione normativa, l’inefficacia dell’istanza IPEC.
Disciplina dell’istanza IPEC per il computo delle perdite fiscali in diminuzione
L’utilizzo delle perdite fiscali non può essere negato per un mero inadempimento formale quando le perdite sono effettivamente esistenti, correttamente riferibili al contribuente e l’Amministrazione non deve svolgere ulteriori controlli sostanziali.
Massime di principio
- Un adempimento formale può comportare l’inefficacia di un’istanza solo se tale conseguenza è prevista espressamente dalla legge o è indispensabile per garantire i controlli fiscali.
- L’omissione di una comunicazione non dovrebbe determinare automaticamente la perdita di un beneficio fiscale quando l’Amministrazione dispone già degli elementi necessari per verificare il diritto del contribuente.
- In materia di perdite fiscali, occorre distinguere tra irregolarità formali e mancanza dei requisiti sostanziali: le prime, se non incidono sull’attività di controllo e non sono sanzionate con l’inefficacia, non giustificano da sole il disconoscimento del beneficio.
- La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso, verificando l’effettiva esistenza delle perdite, la loro corretta imputazione e l’assenza di una specifica norma che preveda l’inefficacia dell’istanza.
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