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Sentenza

Sentenza del 10/06/2022 n. 18709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione aveva chiesto il rimborso di un credito d'imposta (riporto a nuovo) fondato sull'applicazione dell'aliquota IRPEG ridotta al 50% prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 per enti di assistenza sociale e beneficenza. L'Amministrazione negò il rimborso per l'insussistenza dei presupposti dell'agevolazione (la Fondazione aveva fra i fini l'amministrazione di una partecipazione in società bancaria). In sede di giudizio è emerso anche il tema se lo spirare dei termini per il controllo formale della dichiarazione impedisca all'Ufficio di contestare il credito esposto, nonché questioni di presunto affidamento in base a comunicazioni dell'Ufficio, adeguatezza della motivazione dell'atto di diniego e prescrizione della pretesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Amministrazione finanziaria può contestare, anche dopo lo spirare dei termini per il controllo formale, la sussistenza di poste detraibili/crediti esposte in dichiarazione (in linea con la pronuncia a Sezioni Unite n. 21766/2021), mentre la decadenza impedisce solo di pretendere un'imposta maggiore rispetto a quella dichiarata. L'inerzia dell'Ufficio non equivale a riconoscimento tacito del credito (è esperibile il rimedio del silenzio-rifiuto). La Corte ha inoltre ritenuto legittima la motivazione del diniego (si richiamavano pronunce di Cassazione e una circolare) e non ha accolto le censure relative all'affidamento sulla base di comunicazioni informali. L'eccezione di prescrizione proposta dall'Agenzia è stata ritenuta tardiva dalla Commissione regionale e quindi non valutata nel merito. Spese compensate integralmente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6

    Disciplina l'aliquota IRPEG ridotta al 50% per enti di assistenza sociale/beneficenza; la Corte ha ritenuto che la Fondazione non soddisfacesse i requisiti sostanziali per beneficiare dell'agevolazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma sui termini di controllo formale delle dichiarazioni; la Corte ha stabilito che lo spirare di tali termini non necessariamente consolida crediti esposti e non impedisce all'Amministrazione di contestare poste detraibili.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Riguarda i poteri di rettifica; la Corte ha osservato che la mancata rettifica nel termine previsto non esclude il potere dell'Ufficio di contestare la sussistenza del credito.

  • T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 94

    Richiamato in relazione al regime tributario applicabile alla fattispecie; utilizzato nel quadro della valutazione dell'insussistenza dell'agevolazione invocata.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 7, 10

    Richiami relativi ai doveri dell'Amministrazione, collaborazione, buona fede e tutela dell'affidamento del contribuente; la Corte ha ritenuto che la condotta dell'Ufficio non configurasse violazione idonea a tutelare l'affidamento della Fondazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Stabilisce la possibilità di ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione a richieste di rimborso; la Corte sottolinea che l'inerzia può essere impugnata come rifiuto tacito.

  • Cass. Sez. Un., n. 21766 del 29 luglio 2021

    Cause giurisprudenziali di riferimento: afferma che l'Amministrazione può contestare poste detraibili/crediti anche dopo la scadenza dei termini formali di controllo (salvo che si tratti dell'aumento del debito dichiarato). La Corte di legittimità ha applicato questo principio al caso.

  • Cass. Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5069

    Precedente orientamento richiamato come fondamento del principio sulla contestabilità delle poste detraibili/crediti.

  • Cass. 27 marzo 2019, n. 8514; Cass. Sez. Un., 2 novembre 2011, n. 23031

    sent. n. 8514/2019; sent. n. 23031/2011

    Giurisprudenza richiamata in tema di affidamento e vincoli dell'Amministrazione: la Corte ha negato tutela all'affidamento del contribuente quando ciò implicherebbe provvedimenti 'contra legem'.

  • Codice civile, artt. 2934-2946

    Questioni di prescrizione sollevate dalla Fondazione; la Commissione regionale ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione dell'Agenzia e quindi la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della prescrizione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in ordine all'ulteriore contributo unificato in caso di condizione di cui alla decisione; la Corte ha disposto l'eventuale versamento se dovuto.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza di poste detraibili o crediti esposti in dichiarazione anche dopo lo spirare dei termini per il controllo formale della dichiarazione; la decadenza dai poteri di accertamento non autorizza però l'Ufficio a pretendere un'imposta maggiore di quella dichiarata.
  • L'inerzia o la mancata rettifica formale da parte dell'Ufficio non equivale ad un riconoscimento implicito del credito reclamato dal contribuente; il silenzio può essere impugnato come silenzio-rifiuto.
  • Comunicazioni informali o valutazioni preliminari dell'Ufficio non vincolano l'Amministrazione se successivamente emerge la mancanza dei presupposti di legge; l'affidamento del contribuente non prevale sulla vincolatività della norma tributaria.
  • L'atto di diniego di rimborso deve contenere le ragioni di fatto e di diritto dell'Amministrazione; il richiamo a precedenti giurisprudenziali e circolari può essere sufficiente per garantire la motivazione e consentire la tutela giudiziaria.
  • Le questioni di prescrizione devono essere tempestivamente sollevate: se l'eccezione risulta tardiva il giudice non entra nel merito e la questione resta non decisa.
  • Il contribuente che decide di riportare a nuovo un credito assegna ad esso una nuova rilevanza nelle successive dichiarazioni, con la conseguenza che la situazione deve essere verificata di volta in volta.

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