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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 517 del 16/12/2021

“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” ai sensi del secondo comma dell’Art.10 del decreto.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto ripartisce e assegna le risorse della misura M2C4 - I4.1 del PNRR per interventi su infrastrutture idriche primarie, distinguendo tra risorse aggiuntive da programmare, progetti in essere da programmare e progetti in essere già programmati. Definisce finalità, soggetti attuatori, obblighi di monitoraggio e rendicontazione, controlli, modalità di erogazione, collaudo e utilizzo delle economie. Stabilisce inoltre scadenze stringenti: aggiudicazione degli appalti entro il 30 settembre 2023 e completamento degli interventi entro il 31 marzo 2026, con revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto. Gli allegati individuano puntualmente interventi, soggetti attuatori, costi e finanziamenti ammissibili, nel rispetto della riserva del 40% per il Mezzogiorno e dei vincoli DNSH e degli obiettivi climatici del PNRR.

Riparto e assegnazione delle risorse PNRR per investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (M2C4 - I4.1)

Riparto e assegnazione delle risorse per investimenti in infrastrutture idriche primarie (M2C4 - I4.1)

Il decreto attua la misura M2C4 - I4.1 del PNRR, relativa agli "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico". Esso individua la ripartizione delle risorse tra interventi nuovi, progetti in essere da programmare e progetti già programmati, nel quadro della governance PNRR e delle regole di attuazione, controllo e rendicontazione previste dalla normativa europea e nazionale.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Regolamento (UE) 2018/1046, i decreti-legge nn. 59/2021, 77/2021 e 80/2021, la decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 di approvazione del PNRR italiano e il decreto del MEF 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse PNRR. Richiama inoltre la circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021 sulle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR, nonché le norme su CUP, tracciabilità e gestione contabile delle risorse.

La misura dispone di 2.000 milioni di euro a livello PNRR; il decreto si riferisce alla parte attuativa relativa agli interventi idrici primari e alla ripartizione concreta delle risorse tra gli interventi selezionati, in coerenza con i target M2C4-28 e M2C4-29.

Ambito di applicazione e criteri generali

Gli interventi finanziati sono finalizzati a incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la resilienza dell'infrastruttura idrica in almeno 25 sistemi idrici complessi entro il 31 marzo 2026. Sono espressamente ricompresi interventi per:

  • sicurezza dell'approvvigionamento di importanti aree urbane;
  • sicurezza e resilienza delle reti idriche;
  • adattamento ai cambiamenti climatici;
  • capacità di trasporto della risorsa idrica.

Il decreto esclude la costruzione di nuove dighe. I criteri di selezione devono assicurare il contributo agli obiettivi climatici del PNRR con coefficiente 40%, secondo l'allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241.

Riserva territoriale per il Mezzogiorno e principi trasversali

Il riparto è effettuato nel rispetto della riserva del 40% delle risorse allocabili territorialmente destinata alle Regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021. Inoltre, il decreto richiama i principi trasversali del PNRR, tra cui contributo agli obiettivi climatico e digitale, parità di genere e protezione e valorizzazione dei giovani.

Riparto delle risorse: allegato 1, allegato 2 e allegato 3

L'articolo 1 distingue tre gruppi di risorse:

  • allegato 1: risorse aggiuntive PNRR per interventi da programmare;
  • allegato 2: risorse fino al 2026 su legislazione vigente da programmare, relative al Piano Nazionale del settore idrico - sezioni "Invasi" e "Acquedotti";
  • allegato 3: risorse già programmate su legislazione vigente, coerenti e imputabili sul PNRR.

Gli allegati indicano per ciascun intervento area geografica, Autorità di bacino distrettuale, regione, soggetto attuatore, titolo dell'intervento, costo, finanziamento ammissibile PNRR e CUP. In allegato 1 il totale indicato è pari a € 899.940.224,72; in allegato 2 il totale è pari a € 708.503.476,30; in allegato 3 il totale è pari a € 390.574.167,20.

Soggetti attuatori e obblighi operativi

I soggetti attuatori sono quelli indicati nei singoli allegati e comprendono, tra gli altri, consorzi di bonifica, società di gestione idrica, regioni, enti d'ambito e altri soggetti pubblici o concessionari coinvolti negli interventi.

Essi devono:

  • rispettare traguardi, obiettivi e condizionalità PNRR;
  • assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
  • inserire nei documenti di gara gli elementi necessari a garantire il rispetto del principio DNSH di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
  • garantire la compatibilità dei progetti con gli obiettivi climatici e digitali;
  • dimostrare che gli interventi non beneficiano di altri finanziamenti per la quota ammessa a contributo.

Le risorse assegnate possono essere utilizzate solo per le spese inerenti all'intervento riportate nel quadro economico e non possono coprire oneri risarcitori o da contenzioso.

Verifica delle progettazioni e ammissione al finanziamento

Per gli interventi degli allegati 1 e 2, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto i soggetti attuatori devono trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche:

  • dichiarazione di rispetto dei principi PNRR e volontà di accedere al finanziamento;
  • dati anagrafici, budget previsionali, cronoprogramma di attuazione e di spesa, quadro economico;
  • documentazione progettuale firmata dal legale rappresentante, per le verifiche tecnico-economiche ministeriali.

Per i progetti ammessi, il Ministero definisce entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione il cronoprogramma di riferimento per l'erogazione dei contributi e adotta l'atto di ammissione a finanziamento.

Per gli interventi dell'allegato 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione i soggetti attuatori devono trasmettere dichiarazione di conformità ai principi PNRR e lo stato di attuazione con il cronoprogramma procedurale e di spesa.

Esecuzione, varianti e copertura di eventuali extracosti

Il soggetto attuatore può disporre, mediante perizie e nel rispetto della normativa vigente, le variazioni necessarie in fase esecutiva, riducendole al minimo rispetto al progetto originario. Ogni variante in corso d'opera deve essere autorizzata dal RUP e trasmessa al Ministero.

Se emergono ulteriori oneri necessari per la realizzazione, il soggetto attuatore deve garantire il completo finanziamento dell'intervento con proprie risorse o secondo le modalità del comma 7 dell'articolo 2; se previsto, deve anche documentare la sussistenza del cofinanziamento.

Modalità di erogazione delle risorse

Le risorse sono erogate in forma di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, su istanza dei soggetti attuatori, nel rispetto delle modalità stabilite nei provvedimenti attuativi nazionali del PNRR e nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche trasmette successivamente i format per le richieste di erogazione, che possono essere in parte precompilati usando i dati del monitoraggio.

Controlli, audit e tutela degli interessi finanziari

Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionali, il Ministero, il Servizio Centrale per il PNRR, l'Ufficio di audit del PNRR e gli altri soggetti istituzionalmente competenti hanno accesso ai dati e ai documenti necessari. I soggetti attuatori devono consentire controlli, verifiche e accesso in loco, mantenendo disponibile la documentazione.

Il Ministero può effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione degli interventi e sull'effettivo utilizzo delle risorse. In caso di violazioni accertate, procede alla revoca dei finanziamenti; se le somme sono già state trasferite dal bilancio dello Stato, si applica la disciplina del riversamento al bilancio.

Collaudo, monitoraggio e rendicontazione

Il collaudo degli interventi avviene secondo la normativa vigente. Il soggetto attuatore deve comunicare l'approvazione degli atti di collaudo, dichiarando l'ultimazione e il collaudo completo dell'intervento e trasmettendo copia conforme del collaudo e dell'atto di approvazione. Almeno un componente della commissione di collaudo deve essere un rappresentante del Ministero.

Il monitoraggio e la rendicontazione, finanziaria, fisica e procedurale, sono effettuati dal soggetto attuatore o dal titolare del CUP sotto la voce M2C4 - I4.1, valorizzando l'indicatore fisico associato al target previsto, secondo le modalità dei provvedimenti attuativi del PNRR.

Utilizzo delle economie e disposizioni finali

Le economie restano nella disponibilità dei soggetti attuatori fino al completamento di ciascun intervento, per coprire imprevisti e garantire il raggiungimento di milestone e target, fermo restando l'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016. Dopo il completamento, le economie finali devono essere versate entro 60 giorni dal collaudo sul conto di tesoreria indicato dal MEF.

Per quanto non previsto, si applicano le istruzioni tecniche MEF di cui alla circolare n. 21 del 14 ottobre 2021. Il decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 69/2009.

Punti principali

Riparto delle risorse tra tre tipologie di interventi

Le risorse PNRR della misura M2C4 - I4.1 sono ripartite tra: interventi aggiuntivi da programmare (allegato 1), progetti in essere da programmare e da rendicontare sul PNRR (allegato 2), e progetti in essere già programmati e rendicontabili sul PNRR (allegato 3). Gli elenchi sono costruiti tenendo conto della riserva del 40% per le Regioni del Mezzogiorno.

Finalità della misura e obiettivi PNRR

La misura mira a incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la resilienza dell'infrastruttura idrica in almeno 25 sistemi idrici complessi entro il 31 marzo 2026. Gli investimenti riguardano aree urbane importanti, sicurezza e resilienza delle reti, adattamento ai cambiamenti climatici e capacità di trasporto della risorsa, con esclusione della costruzione di nuove dighe.

Obblighi per i soggetti attuatori

I soggetti attuatori devono rispettare target, milestone, condizionalità PNRR, obblighi di comunicazione e informazione, principi trasversali del Piano e divieto di doppio finanziamento. Devono inoltre garantire che le spese finanziate siano solo quelle del quadro economico dell'intervento, produrre eventuale documentazione sul cofinanziamento e coprire con risorse proprie eventuali costi eccedenti il contributo.

Scadenze e revoca del finanziamento

L'aggiudicazione degli appalti per gli interventi degli allegati 1, 2 e 3 deve avvenire entro il 30 settembre 2023, mentre il completamento degli interventi deve avvenire entro il 31 marzo 2026. Il mancato rispetto di tali termini comporta la revoca del finanziamento; le somme già trasferite e non utilizzate devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Controlli, monitoraggio e rendicontazione

Il decreto disciplina accesso ai dati per audit e controlli da parte delle autorità competenti, verifiche anche in loco e controlli a campione del Ministero. Il soggetto attuatore o titolare CUP deve effettuare monitoraggio e rendicontazione finanziaria, fisica e procedurale, classificando gli interventi sotto la voce M2C4 - I4.1 e valorizzando l'indicatore fisico previsto.

Erogazione, collaudo ed economie

Le risorse sono erogate in anticipazione, pagamenti intermedi e saldo su istanza dei soggetti attuatori. Il collaudo segue la normativa vigente e una quota della commissione deve comprendere un rappresentante del Ministero. Le economie restano disponibili ai soggetti attuatori fino al completamento, poi le economie finali vanno versate entro 60 giorni dal collaudo.

Come è indicizzato

Materiepnrropere pubbliche e infrastrutturefinanziamenti e contributiacquedottiinvasi e infrastrutture idriche

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