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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 506 del 14/12/2021

Mezzi pesanti, calendario dei divieti di circolazione 2022

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce per l’anno 2022 il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, includendo anche macchine agricole, trattori stradali isolati, veicoli eccezionali e trasporti eccezionali. Definisce inoltre una serie articolata di agevolazioni, esenzioni e deroghe per collegamenti con l’estero, Sardegna e Sicilia, per il trasporto intermodale e per specifiche categorie di veicoli, merci e situazioni urgenti. Disciplina infine le autorizzazioni prefettizie in deroga e le regole speciali per il trasporto di merci pericolose, con una clausola di sospensione temporanea in caso di persistenza degli effetti dell’emergenza COVID-19.

Calendario 2022 dei divieti di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 7,5 t e relative deroghe

Calendario 2022 dei divieti di circolazione per veicoli adibiti al trasporto di cose

Il decreto ministeriale, adottato in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, disciplina per l’anno 2022 i divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. La disciplina si estende, con specifiche regole, a veicoli eccezionali, trasporti in condizioni di eccezionalità, macchine agricole, trattori stradali isolati e trasporto di merci pericolose.

Base normativa e finalità

Il provvedimento si fonda sulla necessità di garantire migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale nei periodi di maggiore intensità del traffico. Le premesse richiamano anche la situazione emergenziale COVID-19, già prorogata fino al 31 dicembre 2021, e la possibilità che l’evoluzione epidemiologica imponga ulteriori sospensioni o proroghe. L’obiettivo dichiarato è rendere più agevole l’attuazione dei divieti per operatori, organi di controllo e autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni in deroga.

Ambito di applicazione

Il calendario dei divieti si applica:

  • agli autoveicoli per il trasporto di cose di cui all’articolo 54 del codice della strada;
  • alle macchine agricole di cui all’articolo 57;
  • ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, se muniti di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, comma 6;
  • ai trattori stradali quando viaggiano isolati, assumendo come massa di riferimento la tara;
  • al trasporto di merci pericolose anche per masse inferiori alla soglia di 7,5 t, secondo la disciplina dell’articolo 12.

Le agevolazioni per collegamenti da/verso l’estero, Sardegna e Sicilia, il trasporto intermodale e le esenzioni si applicano anche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo eventuali prescrizioni diverse contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10, comma 6.

Calendario dei divieti

L’articolo 2 rinvia all’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto e contiene il calendario 2022 dei giorni e delle fasce orarie di divieto. Il prospetto comprende mesi da gennaio a dicembre con orari differenziati, variabili fra 07:00, 08:00, 09:00, 14:00, 16:00 e la conclusione del divieto fra 14:00, 16:00 e 22:00 a seconda dei giorni. Sono inclusi, tra gli altri, i giorni festivi e numerose domeniche, oltre a specifiche giornate come il 2 giugno, il 15 aprile, il 18 aprile, il 19 aprile, il 1 novembre, il 8 dicembre e il 26 dicembre.

Agevolazioni per veicoli da e per l’estero

Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione che attesti origine e destinazione del viaggio, l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per quelli con un solo conducente, se il riposo giornaliero ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 termina dopo l’inizio del divieto, il posticipo decorre dal termine del riposo. Per i veicoli diretti all’estero, con documentazione idonea, la fine del divieto è anticipata di 2 ore. Ai fini di tali disposizioni, i veicoli da o per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano sono assimilati a quelli in ambito nazionale.

Agevolazioni per Sardegna e Sicilia

Per la Sardegna il decreto prevede che:

  • ai veicoli provenienti dall’isola, con documentazione di origine e destinazione del carico, l’inizio del divieto sia posticipato di 4 ore;
  • ai veicoli diretti in Sardegna, con documentazione di destinazione, la fine del divieto sia anticipata di 4 ore;
  • ai veicoli che circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale, con idonea documentazione, l’inizio del divieto sia posticipato di 4 ore;
  • ai veicoli diretti ai porti dell’isola per l’imbarco verso la restante parte del territorio nazionale, con documentazione di viaggio e prenotazione o titolo di viaggio, il divieto non si applica.

Per la Sicilia, invece:

  • ai veicoli provenienti dalla restante parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, salvo quelli dalla Calabria tramite Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore;
  • ai veicoli diretti verso la restante parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, salvo quelli diretti verso la Calabria tramite i medesimi porti, il divieto non si applica;
  • per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia tramite la Calabria, il divieto è ridotto con posticipo di 2 ore all’inizio e anticipo di 2 ore al termine, se muniti di documentazione idonea.

Trasporto intermodale e combinato

L’articolo 6 introduce una disciplina favorevole per i trasporti intermodali e combinati. In particolare:

  • i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale individuati dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, e ai terminal intermodali strategici elencati nel decreto, possono anticipare di 4 ore il termine del divieto se trasportano merci o unità di carico destinate all’estero e dispongono della documentazione relativa alla prosecuzione ferroviaria;
  • il divieto non si applica ai veicoli impiegati in trasporti strada-mare diretti ai porti per le tratte marittime di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2007, né ai veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali e internazionali per merci destinate al trasporto aereo, con la documentazione richiesta;
  • l’anticipazione si applica anche a unità di carico vuote, container, casse mobili, semirimorchi e complessi veicolari scarichi destinati all’estero tramite interporti, porti e aeroporti;
  • i trattori stradali isolati possono circolare nei giorni di divieto solo se già sganciati dal semirimorchio per la riconsegna nel ciclo intermodale e per il solo viaggio di rientro in sede;
  • i trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario e strada-mare, rientranti nell’articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, sono esclusi dal divieto entro il limite di 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione di imbarco/sbarco;
  • sono esclusi anche i trasporti intermodali con origine e destinazione interna al territorio nazionale, purché sussista la documentazione di destinazione o provenienza e la prenotazione o titolo di viaggio.

Esenzioni per veicoli, servizi pubblici e categorie speciali

L’articolo 7 esclude dal divieto i veicoli appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Regioni ed altri enti territoriali, anche associati. Restano inoltre esclusi i veicoli adibiti a servizi pubblici essenziali, anche se scarichi, tra cui fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, nettezza urbana e raccolta rifiuti, pronto intervento fognature e spurgo pozzi neri, servizi postali, radiotelevisivi, pronto intervento e gestione della circolazione stradale, nonché altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti.

Sono inoltre esclusi veicoli e complessi di veicoli quali:

  • autocisterne per acqua domestica, latte fresco e altri liquidi alimentari destinati esclusivamente al trasporto di latte fresco;
  • veicoli per alimenti destinati ad animali da allevamento o materie prime per la loro produzione;
  • autocisterne di combustibili liquidi o gassosi per distribuzione e consumo pubblico o privato;
  • macchine agricole e macchine agricole eccezionali, fermo restando l’obbligo di autorizzazione e i limiti di circolazione su strade di tipo A e B.

Sono esclusi anche i veicoli prenotati per la revisione, quelli diretti a officine per urgenti riparazioni fuori dal centro abitato, e quelli che rientrano alla sede dell’impresa o alla residenza/domicilio del conducente, purché ricorrano le condizioni di distanza massima di 50 km e l’assenza di tratti autostradali. Per alcune categorie è richiesta l’apposizione di un cartello verde con la lettera "d".

Merci escluse dal divieto

L’articolo 8 esclude il trasporto di specifiche merci, anche con veicoli scarichi. Tra queste:

  • forniture di ristoro a bordo degli aeromobili e ricambi aeronautici;
  • forniture destinate alla marina mercantile;
  • giornali, quotidiani e periodici;
  • prodotti per uso medico;
  • prodotti alimentari deperibili in regime ATP;
  • alcuni prodotti agricoli rapidamente deperibili, tra cui frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati e uova da cova;
  • sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli animali;
  • prodotti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, inclusi dispositivi di protezione individuale, soluzioni idroalcoliche e prodotti per igiene e sanificazione.

Sono esclusi anche i trasporti di animali vivi in specifiche condizioni: pulcini destinati all’allevamento, animali destinati alla macellazione, animali vivi provenienti dall’estero e animali destinati a gare in manifestazioni agonistiche autorizzate entro 48 ore. Per alcune di queste merci è previsto il cartello verde con la lettera "d".

Deroghe per assoluta necessità e procedura prefettizia

L’articolo 9 consente deroghe al divieto, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, tramite autorizzazione delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, su istanza presentata ai sensi dell’articolo 10 e secondo le procedure dell’articolo 11. Le deroghe possono riguardare:

  • prodotti agricoli diversi da quelli già esenti, per evitare il deterioramento;
  • alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli espressamente esentati;
  • materiali e attrezzature da o per cantieri edili per opere di interesse nazionale;
  • prodotti dell’industria a ciclo continuo;
  • veicoli per fiere e mercati;
  • veicoli per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive;
  • veicoli eccezionali e trasporti eccezionali per viaggi singoli non programmabili;
  • veicoli provenienti dall’estero diretti ad aree di sosta o autoporti prossimi alla frontiera;
  • altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità.

I veicoli autorizzati devono esporre un cartello verde con la lettera "a".

Le domande di autorizzazione devono essere presentate, di regola, almeno dieci giorni prima della partenza, indicando periodo di circolazione, targa, itinerario e tipologia di merce o attrezzatura. Per i veicoli provenienti dall’estero la domanda può essere presentata anche alla Prefettura della provincia di confine e, in tale caso, il rilascio tiene conto della distanza, del percorso e dei servizi disponibili presso la frontiera.

Istruttoria e contenuto dell’autorizzazione

La Prefettura competente valuta la richiesta sentendo, se necessario, le altre Prefetture interessate e verificando:

  • l’effettiva esigenza di circolazione in deroga;
  • le condizioni locali, il contesto e gli effetti di condizioni meteorologiche o climatiche;
  • la particolare criticità legata alla posizione geografica di Sardegna e Sicilia e ai tempi di traghettamento;
  • l’indifferibilità del trasporto nei giorni di non divieto;
  • l’assenza di ostacoli da parte di terzi, in particolare degli enti proprietari o gestori delle strade;
  • la compatibilità con infrastrutture e traffico.

Il provvedimento autorizzativo indica il periodo di validità, anche con eccezioni rispetto a date di divieto, le targhe autorizzate, i percorsi consentiti, le eventuali strade o aree interdette, la tipologia di merce e, se del caso, la possibilità di viaggiare scarichi in un ciclo lavorativo ripetuto nella stessa giornata. Per i prodotti dell’industria a ciclo continuo è ammesso il rinnovo dell’autorizzazione, anche più volte, comunque non oltre l’anno solare. Le Prefetture dei territori di confine possono autorizzare in via permanente i veicoli di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h).

Merci pericolose

L’articolo 12 disciplina specificamente il trasporto di merci pericolose ADR. Per le classi 1 e 7 il divieto vale per qualunque quantità trasportata, indipendentemente dalla massa del veicolo, non solo nei giorni dell’allegato A ma anche dalle 8:00 alle 24:00 di ogni sabato e per tutta la domenica nel periodo dal 21 maggio al 4 settembre 2022.

Sono previste deroghe per:

  • esplosivi per comprovate necessità di servizio, con obbligo di informazione alla Prefettura competente;
  • veicoli militari e delle Forze di Polizia, nonché veicoli militari stranieri e civili commissionati dalle Forze Armate, secondo le condizioni indicate;
  • fuochi artificiali di IV e V categoria, previa autorizzazione prefettizia e compatibilità con la sicurezza stradale;
  • merci pericolose della classe 1 per cantieri di opere di interesse nazionale;
  • merci pericolose della classe 7 per urgenti esigenze sanitarie.

Per i veicoli con massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t restano consentite le ipotesi di esenzione parziale o globale, le disposizioni speciali ADR e i regimi di quantità limitate o esenti. Per i combustibili liquidi e gassosi si applica la disciplina dell’articolo 7, comma 3, lettera e.

Attuazione, monitoraggio e possibili modifiche

Le Prefetture devono dare attuazione alle direttive del decreto e comunicarle alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e agli altri enti o associazioni interessati. Ai fini statistici, devono inoltre trasmettere semestralmente al Ministero dell’interno e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i provvedimenti adottati in materia di deroghe.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore, il Ministero può modificare o integrare il decreto con apposito provvedimento dirigenziale, anche alla luce del protocollo d’intesa Governo-associazioni di categoria del 28 novembre 2013, al fine di conciliare sicurezza della circolazione e competitività dell’autotrasporto.

Clausola di sospensione per emergenza COVID-19 e decorrenza

Qualora la persistenza degli effetti della pandemia da COVID-19 provochi ripercussioni sull’autotrasporto di merci, l’approvvigionamento di prodotti e materie prime per industria e agricoltura, o altri beni di prima necessità, il Ministero può sospendere temporaneamente l’applicazione del decreto con uno o più decreti dirigenziali pubblicati sul sito istituzionale.

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Punti principali

Ambito del divieto e veicoli interessati

Il decreto, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del codice della strada e della relativa disciplina attuativa, riguarda i divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t sulle strade extraurbane nei giorni festivi e negli altri giorni critici del 2022 indicati nell’allegato A. Il calendario si applica anche alle macchine agricole, ai trattori stradali quando viaggiano isolati, ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché al trasporto di merci pericolose, anche sotto la soglia di 7,5 t per specifiche ipotesi.

Calendario dei divieti 2022

L’allegato A individua, mese per mese, i giorni e le fasce orarie di divieto per il 2022. Le fasce variano a seconda del periodo dell’anno, con divieti generalmente compresi tra le ore 9:00 e le ore 22:00 nei mesi invernali e autunnali, e con anticipi/posticipi differenziati in primavera ed estate, fino a includere anche giornate feriali specifiche come il 2 giugno, il 15-19 aprile e il 1 novembre.

Agevolazioni per collegamenti con l’estero, Sardegna e Sicilia

Il decreto prevede posticipi dell’inizio o anticipi del termine del divieto per i veicoli provenienti o diretti all’estero, con disciplina specifica per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. Regola inoltre in modo puntuale i collegamenti da e per la Sardegna e la Sicilia, includendo l’esenzione per taluni veicoli diretti ai porti per l’imbarco e specifiche agevolazioni per i traghettamenti da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Trasporto intermodale e combinato

Sono previste ampie esclusioni e anticipazioni per i trasporti intermodali e combinati strada-rotaia, strada-mare e combinato ferroviario o marittimo, in presenza della documentazione richiesta. Il decreto indica gli interporti di rilevanza nazionale e i terminal intermodali strategici rilevanti ai fini dell’agevolazione, disciplina anche i viaggi di trattori stradali isolati connessi alla riconsegna del semirimorchio, e stabilisce che il tratto stradale iniziale o terminale consentito non possa superare 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria.

Esenzioni per categorie di veicoli, servizi pubblici e merci

Sono esclusi dal divieto i veicoli di forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, protezione civile, Croce Rossa Italiana, Regioni ed enti territoriali, nonché quelli impiegati in servizi pubblici essenziali come acqua, gas, energia elettrica, nettezza urbana, pronto intervento fognario, servizi postali, radiotelevisivi e di emergenza stradale. Il decreto esenta anche specifiche categorie di veicoli e merci, tra cui autocisterne di acqua, latte fresco, alimenti per animali da allevamento, combustibili, macchine agricole, prodotti per il ristoro a bordo degli aeromobili, viveri per la marina mercantile, giornali, prodotti medicali, merci deperibili, sottoprodotti di macellazione e prodotti connessi all’emergenza COVID-19.

Deroghe prefettizie e procedura

In caso di assoluta e comprovata necessità e urgenza, le Prefetture possono autorizzare deroghe per casi tassativi: prodotti agricoli diversi da quelli esenti, alimenti per animali, materiali da cantieri di opere di interesse nazionale, prodotti di industrie a ciclo continuo, fiere e mercati, spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, trasporti eccezionali singoli non programmabili, veicoli provenienti dall’estero verso aree di sosta prossime alla frontiera e altri casi singoli urgenti. Le richieste vanno presentate, di regola, almeno dieci giorni prima della partenza, con indicazione di periodo, targa, percorso e tipologia di merce; la Prefettura istruisce la pratica verificando esigenza, urgenza, compatibilità con traffico e infrastrutture, e rilascia un provvedimento con vincoli stringenti di validità, percorso e segnaletica.

Merci pericolose

Il trasporto di merci pericolose ADR delle classi 1 e 7 è vietato, a prescindere dalla massa del veicolo, nei giorni dell’allegato A e, in più, dalle 8:00 alle 24:00 di ogni sabato e per tutta la domenica nel periodo 21 maggio-4 settembre 2022. Sono previste deroghe per esplosivi, fuochi artificiali di IV e V categoria, merci di classe 1 per cantieri di opere di interesse nazionale e merci di classe 7 per urgenti esigenze sanitarie, sempre con autorizzazione prefettizia. Per i veicoli fino a 7,5 t restano consentiti i casi di esenzione parziale o totale ADR, le disposizioni speciali e i regimi di quantità limitate o esenti; per i combustibili liquidi e gassosi vale invece la disciplina specifica del decreto.

Clausola COVID-19, attuazione e decorrenza

Se il perdurare degli effetti della pandemia determina ripercussioni sull’approvvigionamento di merci e materie prime, il Ministero può sospendere temporaneamente l’applicazione del decreto con uno o più decreti dirigenziali pubblicati sul sito istituzionale. Le Prefetture devono dare attuazione alle direttive e comunicare semestralmente i provvedimenti adottati; entro tre mesi dall’entrata in vigore il Ministero può apportare modifiche e integrazioni. Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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