Decreto ministeriale n. 507 del 14/12/2021
Proroga del termine per l’obbligazione giuridicamente vincolante previsto dal D.M del 29 aprile 2020, n. 182.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i beneficiari delle risorse stanziate dal DM 29 aprile 2020, n. 182 devono assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori, pena la revoca delle risorse. La proroga è disposta alla luce del perdurare dell'emergenza sanitaria e della necessità di completare gli interventi di messa in sicurezza delle linee ferroviarie non gestite da RFI. Il termine è qualificato come non ulteriormente prorogabile. Inoltre, i beneficiari devono trasmettere entro 30 giorni dalla registrazione del decreto ad ANSFISA, e per conoscenza al MIT, la documentazione prevista dalle convenzioni con il cronoprogramma aggiornato, così da consentire la valutazione del rischio e l'eventuale adozione di prescrizioni.
Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l'obbligazione giuridicamente vincolante degli interventi finanziati dal DM 29 aprile 2020, n. 182, con obbligo di trasmissione del cronoprogramma aggiornato ad ANSFISA
Proroga del termine per gli interventi di messa in sicurezza delle linee ferroviarie non gestite da RFI
Il decreto ministeriale proroga il termine previsto dall'articolo 4 del DM 29 aprile 2020, n. 182, relativo alla revoca delle risorse in caso di mancata assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori. La proroga porta la scadenza dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 e stabilisce che tale termine non è ulteriormente prorogabile.
Base normativa e motivazioni
Il provvedimento richiama il DM 29 aprile 2020, n. 182, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La proroga è giustificata dalla perdurante situazione emergenziale connessa al COVID-19, dalla conseguente difficoltà nel rispetto delle scadenze amministrative e dalla necessità di completare gli interventi finanziati per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie non gestite da RFI.
Intesa istituzionale e quadro di coordinamento
Il decreto dà atto dell'intesa acquisita in Conferenza unificata nella seduta del 7 ottobre 2021 e richiama la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 262330 del 7 ottobre 2021, parte integrante dell'intesa. In tale quadro viene evidenziato che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 98, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 265, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, le risorse non utilizzate entro il 31 dicembre 2023 sono soggette a revoca.
Obblighi dei beneficiari e monitoraggio tecnico
I beneficiari delle risorse del DM n. 182 del 2020 devono trasmettere, entro 30 giorni dalla registrazione del decreto, all'ANSFISA e per conoscenza al MIT gli allegati previsti nelle convenzioni insieme al cronoprogramma aggiornato degli interventi. L'adempimento è funzionale a consentire ad ANSFISA di valutare il rischio collegato all'allungamento dei tempi di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie isolate e di determinare l'eventuale necessità di prescrizioni operative o tecniche.
Punti principali
Proroga del termine per l'obbligazione giuridicamente vincolante
Il termine previsto dall'articolo 4 del DM 29 aprile 2020, n. 182, relativo alla revoca delle risorse in caso di mancata assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Il nuovo termine è espressamente dichiarato non più prorogabile.
Contesto e base della proroga
La proroga è motivata dalla perdurante emergenza sanitaria da COVID-19 e dalle difficoltà segnalate dalle Regioni e Province autonome nello svolgimento dei procedimenti amministrativi. Il decreto richiama inoltre la necessità di destinare le risorse agli interventi di messa in sicurezza delle linee ferroviarie non gestite da RFI, nonché il quadro normativo formato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Obblighi informativi dei beneficiari verso ANSFISA
I beneficiari delle risorse del DM n. 182 del 2020 devono trasmettere entro 30 giorni dalla registrazione del decreto ad ANSFISA, e per conoscenza al MIT, gli allegati previsti nelle convenzioni unitamente al cronoprogramma aggiornato degli interventi. La finalità è consentire ad ANSFISA di valutare il rischio connesso ai maggiori tempi di realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle ferrovie isolate e di verificare l'eventuale necessità di prescrizioni.
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