Cassazione Civile, Ordinanza n. 28160/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, in due distinti rogiti risalenti al 1970 e al 1971, di porzioni di terreno edificabile confinanti con la proprietà della venditrice. Quest'ultima convenne in giudizio gli acquirenti sostenendo che essi avessero oltrepassato i limiti dei terreni acquistati, occupando indebitamente una parte della sua proprietà; denunciò inoltre la presenza di un cancello aperto su una strada sterrata di sua esclusiva proprietà e propose actio negatoria servitutis, chiedendo anche la cessazione dell'occupazione illegittima e il ripristino dello stato dei luoghi. I convenuti resistettero eccependo l'usucapione della porzione eccedente rispetto alle misure risultanti dai titoli, o in subordine l'esistenza di una servitù sulle aree contese. In primo grado il tribunale rigettò la domanda attrice; in appello gli eredi della venditrice ottennero invece la riforma della decisione, con accertamento dell'occupazione illegittima e ordine di restituzione delle superfici occupate, oltre alla declaratoria di assenza di servitù di passaggio e alla demolizione dei cancelli, ma senza risarcimento del danno e senza ordine di rimessione in pristino della strada. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello, assumendo che la sentenza di primo grado fosse sorretta da una pluralità di rationes decidendi e che non tutte fossero state impugnate; (2) nullità per ultrapetizione e violazione della natura devolutiva dell'appello, perché la corte territoriale avrebbe esaminato una questione non devoluta; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione all'adesione della corte alla CTU ritenuta viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la circostanza valorizzata dal primo giudice circa la conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice non costituiva una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere il rigetto della domanda, ma era solo una motivazione rafforzativa/ad abundantiam; pertanto l'appello era correttamente scrutinabile e la corte territoriale non è incorsa in ultrapetizione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio non è un 'fatto storico' omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno e alla dedotta mancata impugnazione di una ratio decidendi
art. 342 c.p.c.
richiamato sia per la specificità dell'appello sia per il principio devolutivo
art. 112 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o della CTU
art. 329, comma 2, c.p.c.
richiamato per definire la nozione di parte di sentenza idonea a formare giudicato interno
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicata la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
art. 345, comma 2, c.p.c.
richiamato nel dato procedurale di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado contiene più argomentazioni, solo le statuizioni minime che costituiscono autonome rationes decidendi possono formare giudicato interno; una mera motivazione rafforzativa o ad abundantiam non va impugnata come capo autonomo della decisione.
- L'inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione di una ratio sussiste solo se quella ratio sia da sola sufficiente a sorreggere il decisum; se invece la motivazione non impugnata è solo accessoria o priva di autonoma efficacia decisoria, l'appello resta esaminabile nel merito.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice di secondo grado si limita a valutare irrilevante una circostanza fattuale già esaminata nella sentenza impugnata, purché resti fermo il perimetro delle domande e delle eccezioni devolute.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio come tale, né di ottenere una nuova lettura delle prove.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio e non un fatto storico: la sua critica in cassazione deve tradursi in una specifica censura di legge o di motivazione nei limiti consentiti, non in una richiesta di rivalutazione del merito.
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