Deliberazione n. 123 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Dailymotion SA, a seguito di una segnalazione relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso sulle piattaforme indicate. Le misure urgenti hanno imposto di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare, per 12 mesi e a fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, con adeguate garanzie di non identificabilità diretta degli interessati. Il Collegio ratifica integralmente i provvedimenti adottati in via d’urgenza.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Dailymotion SA per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Dailymotion SA. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. In particolare, rilevano:
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza un provvedimento volto a impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica del Collegio.
Origine del procedimento e contenuto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 144-bis del Codice e ha chiesto di intervenire presso le piattaforme Facebook, Instagram e Dailymotion. La documentazione in atti ha consentito di verificare la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata.
Provvedimenti d'urgenza adottati il 7 febbraio 2024
Con le determinazioni n. 66 e 67 del 7 febbraio 2024, il dirigente del Dipartimento competente ha disposto, in via d'urgenza:
- l'ingiunzione a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Dailymotion SA di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Dailymotion del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la necessità di comunicare tempestivamente all'Autorità le misure adottate.
Ratifica del Collegio
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 7 febbraio 2024, e sono state successivamente esaminate dal Collegio anche alla luce delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Con il provvedimento del 22 febbraio 2024, il Garante ratifica i provvedimenti nn. 66 e 67 adottati d'urgenza.
Esito finale
Il provvedimento ha quindi natura confermativa e cautelare: non irroga una sanzione, ma consolida misure immediate finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato e a consentirne, se del caso, la conservazione probatoria per il tempo strettamente indicato dal Garante.
Punti principali
Origine del procedimento e segnalazione
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram e Dailymotion. La segnalazione riguarda registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza le determinazioni n. 66 e 67 del 7 febbraio 2024, ordinando a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Dailymotion SA di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e Dailymotion. Il materiale era stato trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Le stesse società sono state prescritte di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 66 e 67 del 7 febbraio 2024 adottati nei confronti delle società indicate. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti di blocco/impedimento della diffusione e di conservazione probatoria del materiale.
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