Messaggio numero 3058 del 31-07-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento precisa che, su richiesta dell’interessato e nei termini di legge, una domanda respinta per prevalenza di attività agricola o non agricola può essere trasformata rispettivamente in NASpI o in disoccupazione agricola, integrando la documentazione necessaria. Vengono richiamati i principi di conservazione e conversione dell’atto e la possibilità di definire in autotutela istanze di riesame o ricorsi non decaduti.
Chiarimenti sulla trasformazione tra domanda di disoccupazione agricola e NASpI
Trasformazione tra domanda di disoccupazione agricola e NASpI
Il documento chiarisce la possibilità di trasformare, in determinati casi, una domanda di disoccupazione agricola in domanda NASpI e viceversa, quando la prima istanza sia stata respinta per prevalenza di attività lavorativa nel settore non agricolo o nel settore agricolo. La precisazione è resa a seguito di richieste di chiarimento provenienti dalle Strutture territoriali e delimita espressamente i casi in cui la trasformazione è ammessa.
Domanda di disoccupazione agricola trasformabile in NASpI
La domanda di disoccupazione agricola respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo può essere trasformata in domanda NASpI esclusivamente su specifica richiesta dell’interessato. La trasformazione è possibile solo se la domanda originaria è stata presentata entro il termine previsto per la NASpI, cioè entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa.
In tale ipotesi, l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione agricola oggetto di trasformazione con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda NASpI.
Domanda NASpI trasformabile in disoccupazione agricola
È prevista anche la trasformazione, sempre su richiesta dell’interessato, della domanda NASpI respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo in domanda di disoccupazione agricola. Anche in questo caso la trasformazione è ammessa soltanto se la domanda è stata presentata nei termini previsti per la prestazione agricola, ossia dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione.
L’interessato deve inoltre integrare la domanda NASpI con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola.
Fondamento interpretativo
La soluzione interpretativa è motivata richiamando due principi generali del codice civile:
- il principio di conservazione dell’atto giuridico, di cui all’articolo 1367 c.c., secondo cui, nel dubbio, i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono produrre qualche effetto piuttosto che in quello in cui non ne produrrebbero alcuno;
- il principio di conversione dell’atto nullo, di cui all’articolo 1424 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 c.c., in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso, purché ne presenti i requisiti di forma e di sostanza.
Definizione di istanze pendenti
Le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi relativi a domande per le quali non sia ancora intervenuta la decadenza dal diritto possono essere definiti in autotutela secondo le indicazioni fornite nel documento. La possibilità è quindi subordinata all’assenza di decadenza nel frattempo maturata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 3 ago 2018Messaggio numero 3088 del 03-08-2018
- Messaggio · 3 ago 2018Messaggio numero 3085 del 03-08-2018
- Messaggio · 3 ago 2018Messaggio numero 3082 del 03-08-2018
- Messaggio · 27 lug 2018Messaggio numero 3012 del 27-07-2018
- Messaggio · 27 lug 2018Messaggio numero 3014 del 27-07-2018
- Messaggio · 27 lug 2018Messaggio numero 3018 del 27-07-2018
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →